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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 33-bis così recitava:
“Art. 33-bis - Informazioni sulle agenzie e sugli enti strumentali
1. In tempo utile per la discussione del bilancio di previsione della Provincia la Giunta provinciale trasmette al Consiglio provinciale:
a) i bilanci e i rendiconti delle agenzie, degli enti pubblici strumentali e delle fondazioni della Provincia nonché delle società controllate dalla Provincia;
b) il conto consolidato del settore pubblico provinciale, comprendente la Provincia, le agenzie e gli enti pubblici strumentali della Provincia, riferito all'anno precedente;
c) un quadro consolidato dei dati economico-finanziari delle società controllate dalla Provincia, riferiti all'anno precedente;
d) una relazione sulle attività e sui principali risultati gestionali ed economico-finanziari conseguiti nell'anno precedente dai soggetti indicati nella lettera a);
e) un quadro previsionale degli investimenti degli enti indicati nella lettera a), e delle relative fonti di finanziamento, per il periodo cui si riferisce il bilancio provinciale;
f) un quadro riportante il debito consolidato delle società controllate dalla Provincia.
2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle informazioni trasmesse o di rinviare la loro trasmissione. Può sentire i presidenti delle agenzie e i rappresentanti legali degli enti pubblici strumentali, delle fondazioni e delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, o in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore.
3. Le agenzie, gli enti pubblici strumentali, le fondazioni e le società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia o in cui la Provincia riveste una posizione dominante rendono pubbliche e aggiornano costantemente, nel sito internet della Giunta provinciale e nei loro siti istituzionali, le informazioni principali sui loro amministratori e sindaci, sui relativi compensi, sul personale e sulla sua retribuzione, sulle loro attività e sui risultati di bilancio. Il contenuto e le modalità dell'informazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.”
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