N117 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dalla L.P. 28/12/2009, n. 19, sostituito dalla L.P. 27/12/2011, n. 18, ed infine abrogato dalla L.P. 09/12/2015, n. 18.

L’articolo 33-bis così recitava:

“Art. 33-bis - Informazioni sulle agenzie e sugli enti strumentali

1. In tempo utile per la discussione del bilancio di previsione della Provincia la Giunta provinciale trasmette al Consiglio provinciale:

a) i bilanci e i rendiconti delle agenzie, degli enti pubblici strumentali e delle fondazioni della Provincia nonché delle società controllate dalla Provincia;

b) il conto consolidato del settore pubblico provinciale, comprendente la Provincia, le agenzie e gli enti pubblici strumentali della Provincia, riferito all'anno precedente;

c) un quadro consolidato dei dati economico-finanziari delle società controllate dalla Provincia, riferiti all'anno precedente;

d) una relazione sulle attività e sui principali risultati gestionali ed economico-finanziari conseguiti nell'anno precedente dai soggetti indicati nella lettera a);

e) un quadro previsionale degli investimenti degli enti indicati nella lettera a), e delle relative fonti di finanziamento, per il periodo cui si riferisce il bilancio provinciale;

f) un quadro riportante il debito consolidato delle società controllate dalla Provincia.

2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle informazioni trasmesse o di rinviare la loro trasmissione. Può sentire i presidenti delle agenzie e i rappresentanti legali degli enti pubblici strumentali, delle fondazioni e delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, o in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore.

3. Le agenzie, gli enti pubblici strumentali, le fondazioni e le società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia o in cui la Provincia riveste una posizione dominante rendono pubbliche e aggiornano costantemente, nel sito internet della Giunta provinciale e nei loro siti istituzionali, le informazioni principali sui loro amministratori e sindaci, sui relativi compensi, sul personale e sulla sua retribuzione, sulle loro attività e sui risultati di bilancio. Il contenuto e le modalità dell'informazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.”

Dalla redazione