N243 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall’art. 20, comma 1, della L.P. 13/11/2014, n. 12 e, successivamente, abrogato dall’art. 12, comma 1, della L.P. 06/07/2022, n. 7, così recitava:

“Art. 17-sexies - Formazione del corpo per l'elezione degli organi della comunità

1. Il corpo per l'elezione degli organi della comunità è composto da rappresentanti eletti dai consigli comunali.

2. Ciascun consiglio comunale elegge tra i propri componenti i rappresentanti nel corpo per l'elezione degli organi della comunità nel numero spettante a ciascun comune, stabilito, per la fascia di appartenenza, dalla tabella C e dal comma 3. Nelle comunità in cui, in applicazione della tabella C, il corpo per l'elezione degli organi di una comunità risulta composto da meno di quindici membri, ciascun comune appartenente alla comunità designa un numero doppio di rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliari.

3. In ciascun comune sono riservati alle minoranze consiliari un terzo dei rappresentanti spettanti ai comuni ai sensi della tabella C, con arrotondamento all'unità inferiore. I restanti componenti sono riservati alla maggioranza.

4. Le votazioni avvengono sulla base delle candidature presentate; ogni consigliere può esprimere fino a quattro preferenze. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto più voti, ferme restando le riserve a favore delle minoranze previste dal comma 3. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più giovane.

5. I singoli comuni eleggono i propri rappresentanti nel corpo per l'elezione degli organi della comunità entro quindici giorni dal termine per il deposito delle candidature alla carica di presidente di comunità. Se un consiglio comunale non provvede entro questo termine, esso è rappresentato nel corpo elettorale dal sindaco e dai consiglieri di maggioranza e di minoranza più votati, fino al raggiungimento del numero di consiglieri spettanti ai sensi dei commi 2 e 3.”

Dalla redazione