N169 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dalla L.P. 29/10/2010, n. 22 e poi abrogato dalla L.P. 16/02/2015, n. 2.

L’articolo 39-septies così recitava:

“Art. 39-septies - Misure per il coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale

01. Per coordinare azioni comuni di carattere interregionale e rafforzare la coesione economica e sociale con la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo, la Provincia può costituire un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), e nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008). Per l'attuazione degli obiettivi e dei compiti affidatigli, il GECT può avvalersi della struttura di coordinamento prevista dal comma 1 e del personale messo a disposizione dalla Provincia.

1. Nel rispetto dell'ordinamento statale la Provincia può partecipare alla costituzione di una struttura assieme alla Provincia autonoma di Bolzano e al Land Tirolo, anche con sede fuori dal proprio territorio, per coordinare le azioni comuni di carattere interregionale per la cooperazione territoriale, comprese quelle derivanti dagli impegni assunti dalla Provincia in occasione delle sedute congiunte delle assemblee legislative della Provincia di Trento, della Provincia di Bolzano e del Tirolo. Una convenzione regola i rapporti organizzativi e finanziari tra gli enti per assicurare il funzionamento della struttura di coordinamento.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia assegna un incarico di coordinamento, per la durata della legislatura, a proprio personale o a una persona esterna all'amministrazione, assunta con contratto a tempo determinato per la durata dell'incarico, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego in Provincia. In caso di assunzione a tempo determinato il contratto individuale di lavoro stabilisce i contenuti e le modalità di svolgimento dell'incarico, nonché il trattamento economico spettante. Per la scadenza dell'incarico si applica l'articolo 34-bis della legge sul personale della Provincia. La Giunta provinciale individua la struttura organizzativa di riferimento dell'incarico.”

Dalla redazione