N244 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall’art. 21, comma 1, della L.P. 13/11/2014, n. 12 e, successivamente, abrogato dall’art. 12, comma 1, della L.P. 06/07/2022, n. 7, così recitava:

“Art. 17-septies - Elezione del presidente di comunità

1. Il presidente di comunità è eletto dai consiglieri e sindaci costituenti il corpo per l'elezione degli organi della comunità con voto diretto, libero e segreto. L'elezione è indetta dal Presidente della Provincia con proprio decreto, entro trenta giorni dal termine per il deposito delle candidature a presidente di comunità e avviene in unica giornata, dalle ore otto alle ore venti, nel seggio elettorale costituito presso ciascuna comunità.

2. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente di comunità. Le schede di votazione sono fornite dall'ufficio elettorale previsto dall'articolo 17-quinquies. comma 2.

3. L'ufficio elettorale proclama eletto presidente di comunità il candidato che consegue la maggioranza assoluta dei voti. Se nessun candidato raggiunge questa maggioranza, il corpo per l'elezione degli organi della comunità è convocato il quattordicesimo giorno successivo, con decreto del Presidente della Provincia, per il ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti ottenuti è ammesso al ballottaggio il candidato più giovane. In caso di parità di voti nel ballottaggio è eletto il candidato alla carica di presidente più giovane.”

Dalla redazione