Articolo abrogato dalla L.P. 03/04/2015, n. 7.

L’articolo 29 così recitava:

“Art. 29 - Direzione generale della Provincia, dipartimenti e avvocatura della Provincia

1. La direzione generale della Provincia, i dipartimenti e l'avvocatura della Provincia sono posti alle dirette dipendenze del Presidente o degli assessori in ragione delle loro attribuzioni.

2. La direzione generale della Provincia è struttura sovraordinata ai dipartimenti e alle agenzie di primo livello; assicura l'applicazione delle direttive impartite dalla Giunta provinciale e il coordinamento generale dell'iniziativa legislativa e dell'azione amministrativa della Provincia in modo da assicurarne l'unitarietà; fornisce i supporti richiesti dal Presidente della Provincia e dalla Giunta provinciale per definire gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare. La direzione generale, inoltre, assicura il coordinamento dei dipartimenti per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica di progetti e iniziative che interessino materie rientranti nelle competenze di più strutture di primo livello. Alla direzione generale della Provincia è preposto il direttore generale che opera direttamente alle dipendenze del presidente. L'incarico del direttore generale può essere prorogato fino alla conclusione della legislatura, anche in deroga ai limiti di età e di servizio previsti dalla vigente legislazione. La direzione generale della Provincia si articola in servizi e uffici.

3. I dipartimenti e le agenzie di primo livello, nel numero massimo di quattordici, articolati in servizi e uffici, costituiscono le strutture di primo livello dell'organizzazione provinciale, per il complessivo esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Provincia. Ai dipartimenti e alle agenzie di primo livello sono preposti dirigenti con incarico di dirigente generale.

4. Le attribuzioni dei dipartimenti e della direzione generale della Provincia sono disciplinate con atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale adottata previo parere delle competenti commissioni permanenti del Consiglio provinciale. Anche tenendo conto del progressivo trasferimento di funzioni ai comuni, con i medesimi atti organizzativi possono essere disposte, inoltre, modifiche della denominazione e delle attribuzioni dei dipartimenti previsti dal comma 3, l'accorpamento degli stessi nonché la modifica dei dipartimenti di riferimento delle agenzie previste dall'articolo 32.

5. L'avvocatura della Provincia cura l'attività concernente le cause e i ricorsi in ogni sede giurisdizionale e assicura l'assistenza legale, anche in relazione a controversie che possono dar luogo a contenzioso, per la Provincia anche attraverso l'applicazione dell'articolo 39-quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali) e per gli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a), individuati dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 11, comma 8-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Le attività previste da questo comma sono svolte nei confronti degli enti strumentali previa specifica autorizzazione della Giunta provinciale. All'avvocatura della Provincia è preposto un dirigente con incarico di dirigente generale, in possesso del titolo di avvocato.

6. Alla direzione generale della Provincia, ai dipartimenti e all'avvocatura della Provincia sono attribuiti i compiti di programmazione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali nonché i compiti d'indirizzo, di coordinamento e di controllo delle strutture organizzative in cui si articolano. Per le materie non attribuite ai servizi le predette strutture provvedono alla gestione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali ad esse assegnate dalla Giunta provinciale.

7. Abrogato

7-bis. L'istituzione di nuovi servizi a seguito della soppressione di agenzie non si computa nella riduzione prevista dal comma 7.”

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