N28 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo prima aggiunto dalla L.P. 30/12/2015, n. 20 e poi abrogato dalla L.P. 23/12/2019, n. 13, così recitava:

“Art. 9-ter - Disposizioni per l'esercizio in forma associata di attività attinenti alle cave di porfido

1. Per assicurare il coordinamento degli interventi volti a promuovere la competitività del sistema produttivo locale che ha per oggetto l'attività di coltivazione e lavorazione del porfido, i comuni il cui territorio è interessato da queste attività esercitano obbligatoriamente in forma associata, nelle forme e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, le attività di natura tecnico-amministrativa di loro competenza previste dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006); la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può escludere dall'obbligo di gestione associata di cui al presente comma i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti. Per l'esercizio dell'attività oggetto di gestione associata i comuni possono avvalersi di una propria società strumentale, costituita o partecipata anche in deroga ai limiti di fatturato previsti dalla vigente normativa statale.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio della autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua preferibilmente uno, o, per particolari esigenze adeguatamente motivate, più ambiti associativi, anche in deroga ai criteri previsti dall'articolo 9-bis, comma 2. Si applicano il comma 3, in quanto compatibile, e il comma 11 dell'articolo 9-bis.”

Dalla redazione