Articolo prima aggiunto dalla L.P. 13/11/2014, n. 12 e poi abrogato dalla L.P. 23/12/2019, n. 13, così recitava:

“Art. 9-bis - Disposizioni per l'esercizio informa associata di funzioni, compiti e attività dei comuni

1. Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate nella tabella B. Le gestioni associate costituite ai sensi di quest'articolo possono avvalersi comunque della comunità per compiti o attività da svolgere in modo omogeneo nell'intero territorio.

2. La Provincia individua gli ambiti associativi nel rispetto dei seguenti criteri:

a) costituzione di ambiti associativi minimi con popolazione di almeno cinquemila abitanti;

b) di norma e salvo eccezioni contiguità territoriale dei comuni appartenenti alla gestione associata;

b bis) ai sensi dell'articolo 39, comma 5, lettera b), della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), tutti i comuni ladini che hanno l'obbligo di gestione associata devono appartenere al medesimo ambito;

c) appartenenza dei comuni al medesimo territorio di comunità; solo se non ci sono le condizioni per la costituzione di gestioni associate nell'ambito del medesimo territorio sono possibili, in via straordinaria, aggregazioni con comuni appartenenti a territori di comunità contermini;

d) unicità della gestione associata con riferimento a tutti i compiti e attività;

e) raggiungimento di determinati livelli di spesa per i compiti e le attività da associare.

3. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli ambiti associativi entro sei mesi dal turno elettorale generale per il rinnovo dei consigli comunali per l'anno 2015, anche sulla base di proposte pervenute dai comuni. Il provvedimento d'individuazione stabilisce anche il termine per la stipula delle convenzioni di associazione tra i comuni coinvolti; nel caso di mancata sottoscrizione delle convenzioni entro il termine previsto la Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 54 dello Statuto speciale. La Giunta provinciale, sentiti i comuni interessati, può modificare comunque gli ambiti associativi individuati ai sensi di questo comma, anche su proposta dei comuni coinvolti, anche in relazione all'andamento della gestione associata. Il provvedimento d'individuazione degli ambiti associativi determina i risultati, in termini di riduzione di spesa, da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa. A tal fine è effettuata un'analisi finanziaria di ciascun ambito associativo che evidenzi i costi di partenza e l'obiettivo di riduzione degli stessi che deve risultare pari a quello ottenibile da enti con popolazione analoga a quella dell'ambito individuato. I comuni possono chiedere alla Giunta provinciale di rideterminare l'obiettivo di riduzione di spesa o i tempi di raggiungimento dello stesso, in ragione di comprovate invarianti organizzative.

4. La Giunta provinciale può derogare al limite demografico previsto dal comma 2, lettera a), o all'obbligo di gestione associata, se il territorio dei comuni interessati è caratterizzato da eccezionali particolarità geografiche, con particolare riferimento ai comuni di confine, o turistiche. In questi casi la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può:

a) individuare ambiti associativi con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti;

b) esonerare dall'obbligo di gestione associata comuni che per conformazione geografica non presentano contiguità con altri comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, né con un ambito formato ai sensi della lettera c);

c) includere negli ambiti per la gestione associata comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti e comuni che per conformazione geografica non presentano contiguità con altri comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

5. La Giunta provinciale può inoltre escludere dall'obbligo di gestione associata i comuni con popolazione superiore a tremila abitanti che assicurino livelli di spesa analoghi a quelli stabiliti ai sensi del comma 2, lettera e), per le gestioni associate con popolazione complessiva superiore a cinquemila abitanti. In tal caso la deroga può essere prevista solo ove non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i livelli di spesa definiti ai sensi del comma 2, lettera e), per le gestioni associate dei comuni contigui.

6. Nei casi previsti dal comma 4, la deliberazione ivi prevista determina i risultati in termini di riduzione di spesa da raggiungere entro tre anni secondo quanto previsto dagli ultimi due periodi del comma 3.

7. Se i risultati di riduzione di spesa individuati secondo quanto previsto dai commi 3 e 6 non sono stati conseguiti nei termini previsti, i comuni adottano le specifiche misure di razionalizzazione della spesa individuate dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

8. Qualora i Comuni non raggiungano un accordo sulla ripartizione dei costi relativi alla gestione associata, la Giunta provinciale ne stabilisce il riparto attraverso l'individuazione di parametri tecnico-economici.

9. La Giunta provinciale può esonerare dall'obbligo di gestione associata anche i comuni che avviano processi di fusione, quando la fusione porta alla costituzione di un comune unico di almeno 2.000 abitanti o coinvolge almeno tre comuni. In questo caso l'obbligo di gestione associata è sospeso dalla data di avvio del processo di fusione o dalla data della deliberazione della Giunta provinciale, se successiva, fino all'approvazione del referendum consultivo, che deve svolgersi entro sei mesi dall'avvio del processo di fusione, fatta eccezione per i compiti e le attività indicate nella tabella B per i quali i comuni hanno già avviato le gestioni associate alla data di avvio del processo di fusione. La data di avvio del percorso di fusione è determinata ai sensi della normativa regionale in materia di enti locali. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le modalità di attuazione di questo comma e può individuare, con la medesima deliberazione, i tempi e le eventuali ulteriori condizioni per l'esonero, anche derogando al criterio demografico in considerazione delle caratteristiche geografiche e turistiche dei comuni coinvolti. Se la fusione non è approvata dalla relativa consultazione referendaria la Giunta provinciale individua il termine e le condizioni per l'estensione a questi comuni dell'obbligo di gestione associata. Nei casi di esonero previsti da questo comma sono fissati, ai sensi del comma 6, specifici livelli di spesa per i comuni interessati. La Giunta provinciale verifica il rispetto dei livelli di spesa fissati, a conclusione del terzo anno successivo a quello di elezione degli organi del nuovo comune, e dispone, se necessario, specifiche misure di razionalizzazione della spesa ai sensi del comma 7 o l'estensione ai comuni dell'obbligo di gestione associata.

10. La determinazione dei livelli di finanziamento della spesa corrente dei comuni ai sensi dell'articolo 24 tiene conto degli obiettivi di riduzione della spesa individuati secondo quanto previsto da quest'articolo.

11. Decorsi tre anni dalla costituzione della gestione associata un comune può proporre alla Giunta provinciale di rivedere l'ambito associativo a cui appartiene o di essere aggregato ad altro ambito associativo, purché siano rispettate le condizioni previste da questo articolo.

12. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai comuni che costituiscono unioni di comuni che non raggiungono complessivamente cinquemila abitanti; per le unioni già costituite alla data di entrata in vigore di questo articolo che non raggiungono detta dimensione demografica, le disposizioni si applicano solo se non hanno come fine la fusione.”

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