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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 18/06/2002, n. 8
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- L.P. 20/06/2005, n. 4
- Deliberaz. G.P. 20/09/2004, n. 3424
- L.P. 28/07/2003, n. 12
- L.P. 09/01/2003, n. 1
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE |
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge disciplina l'utilizzazione e la tutela delle acque della provincia di Bolzano, al fine di conseguire i seguenti obiettivi: a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; b) conseguire il |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) "acque": le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee; 1) "acque superficiali": le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee; 1.1 "lago": un corpo idrico superficiale interno fermo; 1.2 "fiume": un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo; 2) "acque sotterranee": tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo ed il sottosuolo; N47 b) “corpo idrico”: un elemento distinto e omogeneo delle acque superficiali o sotterranee, quale una falda acquifera, un lago, un invaso, un torrente, fiume o canale o parte di un torrente, fiume o canale, ove si distingue fra: 1) “corpo idrico superficiale”: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale o parte di un torrente, fiume o canale: 1.1 “corpo idrico artificiale”: un corpo idrico superficiale creato da un’attività umana; 1.2 “corpo idrico fortemente modificato”: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un’attività umana, è sostanzialmente modificata; 2) “corpo idrico sotterraneo”: un volume di |
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Art. 3 - (Compiti della Provincia)1. Alla Provincia compete: a) l'istituzione delle aree di tutela dell'acqua potabile e l'elaborazione del piano di tutela dell'acqua potabile per ogni area; |
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Art. 4 - (Compiti dei Comuni)1. Ai Comuni compete: a) l'approvvigionamento potabile pubblico e la determinazione della tariffa per il servizio idropotabile; b) l'approvazione del regolamento di acquedotto; |
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Art. 5 - (Il servizio integrato di fognatura e depurazione)1. Il servizio integrato di fognatura e depurazione è la forma di cooperazione degli enti locali per la gestione associata dei seguenti compiti: a) la realizzazione e gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di interesse sovra-comunale; b) il coordinamento tra i gestori dei servizi a livello comunale; |
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TITOLO II - UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE |
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CAPO I - ACQUA POTABILE |
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Art. 6 - (Utilizzazione dell'acqua)1. L'utilizzazione delle acque destinate al consumo umano è prioritaria rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superfici |
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Art. 7 - (Approvvigionamento idropotabile pubblico)1. I comuni sono competenti per il servizio idropotabile pubblico sul loro territorio. Essi organizzano il servizio |
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Art. 7-bis (Tariffe per il servizio idropotabile pubblico) |
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Art. 8 - (Acquedotti di acqua potabile privati)1. Nuovi piccoli acquedotti privati o impianti ad isola possono essere gestiti da privati su parere favorevole del comune interessat |
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Art. 9 (Categorie di acquedotti idropotabili)1. Si distinguono le seguenti categorie di acquedotti idropotabili: a) acquedotti idropotabili pubblici: un |
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Art. 10 - (Collaudo tecnico-igienico)1. Gli acquedotti pubblici di acqua potabile concessi o approvati non possono essere posti in esercizio se non previo collaudo. A ta |
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Art. 11 - (Obblighi dei gestori di acquedotti pubblici)1. Il gestore dell'acquedotto deve garantire i requisiti minimi del servizio idropotabile sul territorio di sua competenza stabiliti |
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Art. 12 - (Regolamento di acquedotto)1. Sulla base dei requisiti minimi di cui al comma 1 dell'articolo 11, ogni gestore di acquedotto pubblico redige un proprio regolam |
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Art. 13 - (Gestori di acquedotti idropotabili pubblici esistenti)1. I gestori di acquedotti idropotabili pubblici esistenti alla data di entrata |
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Art. 14 (Usi potabili domestici liberi) |
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CAPO II - AREE DI TUTELA DELL'ACQUA POTABILE |
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Art. 15 - (Aree di tutela dell'acqua potabile)1. La Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia istituisce delle aree di tutela dell'acqua potabile per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile pubblico. Queste aree di tutela devono essere segnalate al pubblico mediante appositi tabelloni. 2. Ai fini di una tutela differenziata e per evitare limitazioni eccessive alle utilizzazioni, l'area di tutela può essere suddivisa nelle zone di tutela I, II e III: |
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Art. 16 - (Procedura per l'istituzione di aree di tutela dell'acqua potabile)1. L’istituzione dell’area di tutela dell’acqua potabile avviene secondo le disposizioni vigenti per l’istruttoria delle derivazioni d’acqua pubblica di cui alla legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche. |
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Art. 17 - (Indennizzi)1. N53 Al proprietario o all'usufruttuario dei terreni siti nell'area di tu |
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Art. 18 - (Istituzione di zone di tutela per risorse idriche già utilizzate)1. Per le risorse idriche già utilizzate per l'approvvigionamento potabile pubblico che non siano state sottoposte a vincolo di tutela, le rispettive aree di tutela dell'acqua potabile sono istituite dall'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche secondo la procedura semplificata di cui ai commi successivi. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni trasmettono all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche i grafici della posizione delle captazioni destinate all'approvvigionamen |
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CAPO III - ACQUE SOTTERRANEE |
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Art. 19 - (Scavi e prelievi di acqua sotterranea)1. Il prelievo e l’utilizzo dell’acqua di falda, lo scavo al livello della falda acquifera, l’abbassamento artificiale del livello freatico e lo sfruttamento della geotermia sono soggetti alla procedura di approvazione sui diritti delle acque ai sensi della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto al comma 2. 2. La procedura di approvazione su |
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Art. 20 - (Istruttoria)1. La domanda, corredata della doc |
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Art. 21 - (Sostituzione di pozzi)1. La sostituzione di pozzi autorizzati o concessi deve essere denunciata all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche. La denun |
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Art. 22 - (Costruzione ed esercizio di impianti per l'estrazione di acqua sotterranea)1. La Giunta provinciale stabilisce le norme tecniche per la costruzione di pozzi e per l'esecuzione di trivellazioni, nonché le relative norme di esercizio |
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Art. 23 - (Utilizzazione dell'acqua sotterranea)1. Le acque sotterranee estratte da falde in pressione sono di principio riservate all'uso potabile. L'utilizzazione di dette acque |
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Art. 23-bis - (Esenzione dal canone per utenze di acqua sotterranea finora libere) |
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TITOLO III - TUTELA DELLE ACQUE |
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CAPO I - OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI E PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE |
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Art. 24 - (Rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici)1. L'Agenzia provinciale per l'ambiente, applicando i criteri e le metodologie per il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici e quelli relativi alla disciplina degli scarichi di acque |
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Art. 25 - (Obiettivi di qualità ambientale)1. Gli obiettivi di qualità ambientale sono fissati con il piano di tutela dell'acqua in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 2. Ai fini del comma 1 si applicano le definizioni relative agli stati di qualità di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 3 aprile 200 |
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Art. 26 - (Obiettivi di qualità per corpi idrici a specifica destinazione)1. L'obiettivo di qualità per corpi idrici a specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo o alla vita dei pesci. 2. Sono acque a specifica destinazione: a) le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; |
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Art. 27 - (Piano di tutela delle acque)1. La tutela dei corpi idrici, considerati nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di interesse pubblico, è perseguita mediante il piano di tutela delle acque. 2. Il piano di tutela delle acque contiene in particolare: a) le caratteristiche dei corpi idrici; b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; |
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Art. 28 - (Coordinamento con le previsioni urbanistiche)1. L'approvazione del piano di tutela delle acque e dei relativi progetti comporta la variante agli strumenti urbanistici in vigore ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità |
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CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE |
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Art. 29 - (Criteri generali di ammissibilità degli scarichi di acque reflue)1. Gli scarichi di acque reflue sono soggetti ad autorizzazione, ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, i quali sono sempre ammessi purché osservino il regolamento di fognatura e depurazione. 2. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono rispettare i valori limite di emissione ed i requisiti d |
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Art. 30 - (Reti fognarie)1. Gli agglomerati con oltre 15.000 a.e. (abitante equivalente) devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. Gli agglomerati con un numero di a.e. inferiore vanno dotati di rete fognaria |
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Art. 31 - (Scarichi sul suolo)1. È vietato qualsiasi scarico di acque reflue sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per i seguenti tipi di scarichi: a) scarichi di cui all'articolo 30, comma 3, e all'articolo 34, comma 3, nel rispetto delle norme e dei valori limite di emissione che verranno stabilite con il regolamento di esecuzione |
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Art. 32 - (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)1. È vietato qualsiasi scarico di acque reflue, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fatta eccezione per i seguenti tipi di scarichi: a) scarichi nella stessa falda |
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Art. 33 - (Scarichi in acque superficiali)1. Le acque reflue domestiche devono essere sottoposte prima dello scarico in acque superficiali ad un trattamento appropriato, nel rispetto delle norme e dei valori limite di emissione che verranno stabilite con il regolamento di esecuzione. 2. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico in acque superficiali, ad un trattamento appropriato come segue: a) lo scarico proveniente da agglomerati con 2.000 o più a.e. va sottoposto ad u |
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Art. 34 - (Scarichi in rete fognaria)1. Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, purché vengano osservati i regolamenti per il servizio di fognatura e depurazione. 2. Gli scarichi di acque reflue domestiche devono confluire nella rete fognaria, se distano meno di 200 metri dalla rete stessa e ciò sia possibile in base alle pendenze ed alla morfologia dei terreni di sedime. Il regolamento di esecuzione definisce gli ulteriori casi in cui gli scarichi di acque reflue domestiche devono confluire nella rete fognaria. Nei casi sopracitati il sindaco notifica all'interessato l'obbligo di eseguire l'allacciamento nonché il termine, non superiore a sei mesi, entro il quale deve esservi data esecuzione. In caso di inosservanza il sindaco provvede d'ufficio. Le spese relative sono poste a carico del trasgressore. |
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Art. 35 - (Scarichi di sostanze pericolose)1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti in cui si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui agli allegati F e H e nei cui scarichi sia accertata la presenza delle sostanze stesse in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di ri |
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Art. 35-bis - (Scarichi di acque minerali e termali)1. Per le acque minerali e termali che presentano all’origine parametri chimici con valori superiori a quelli l |
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Art. 36 - (Smaltimento dei liquami di autocaravan)1. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque reflue raccolti negli autocaravan e in altri autoveicoli, al di fuori degli apposi |
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Art. 37 - (Riciclo e riutilizzo dell'acqua)1. Al fine di conseguire il risparmio delle risorse idriche, di ridurre il numero degli scarichi e di prevenire situazioni di crisi idrica, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può |
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CAPO III - AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE E DEI RELATIVI IMPIANTI |
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Art. 38 - (Approvazione dei progetti relativi allo scarico delle acque reflue)1. La costruzione di insediamenti, edifici e installazioni che non scaricano le acque reflue domestiche in rete fognaria, di stabilimenti che prevedono lo scarico di acque reflue industriali nonché di reti fognarie e impianti di depurazione di acque reflue urbane, sono soggetti ad approvazione del sindaco per le categorie di cui all'allegato M e dell'Agenzia in tutti gli altri casi, fatte salve le disposizioni della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche. |
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Art. 39 - (Collaudo delle opere e autorizzazione degli scarichi)1. Almeno 15 giorni prima dell’attivazione degli scarichi relativi a opere approvate ai sensi dell’articolo 38, deve essere presentata la domanda di collaudo e autorizzazione dello scarico al comune competente per le opere di cui all’allegato M e all’Agenzia per le opere e gli scarichi approvati ai sensi dell’articolo 38, comma 4. Nella domanda deve essere indicata la data di messa in esercizio e deve essere allegata una dichiarazione che attesta la conformità alle caratteristiche indicate nel progetto. La dichiarazione deve essere sottoscritta da un tecnico qualificato iscritto a un albo professionale. N70 2. Con la presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, lo scarico si intende provvisoriamente autorizzato a partire dalla data indicata nella richiesta stessa. 3. Per le opere e gli scarichi di cui all'allegato M il sindaco rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dalla data indicata per la messa in esercizio e ne invia copia all'Agenzia. Per gli scarichi in rete fognaria una copia va trasmessa anche al ge |
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Art. 40 - (Scarichi esistenti di acque reflue)1. Gli scarichi di acque reflue industriali autorizzati ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, che rispettano le prescrizioni e i valori limite di emissione della presente legge, si intendono autorizzati anche ai sensi della stessa. 2. Per gli scarichi di acque reflue industriali autorizzati ai sensi della legge provinc |
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Art. 41 - (Esercizio degli impianti)1. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico è tenuto a controllare costantemente che lo scarico si mantenga nei valori limite di emissione fissati nell'atto di autorizzazione, salvo le interruzioni dovute a manutenzione straordinaria o a guasti. Con regolamento di esecuzione vengono definite le norme per la gestione e la manutenzione degli impianti. |
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CAPO IV - ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DELLE ACQUE |
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Art. 42 - (Trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione di acque reflue urbane)1. Gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane non possono essere utilizzati per lo smaltimento di rifiuti. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, con l'atto di cui all'articolo 39, l'Agenzia può autorizzare il gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane ad accettare, nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto, i seguenti rifiuti costituiti da acque reflue, provenienti dalla provincia di Bolzano: |
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Art. 43 - (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane)1. I fanghi derivanti da impianti di depurazione delle acque reflue urbane vengono sottoposti alla normativa in materia di gestione |
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Art. 44 - (Stoccaggio e spargimento di fertilizzanti e di pesticidi in agricoltura)1. Con regolamento di esecuzione vengono fissate le norme di buona pratica agricola intese a ridurre o limitare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee concernenti: a) i periodi in cui l'applicazione al terreno di fertilizzanti non è ammessa o non |
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Art. 45 - (Deposito di sostanze inquinanti)1. Ferma restando ogni altra disposizione in materia di sicurezza e prevenzione incendi, i serbatoi, i contenitori, le tubazioni e le aree di travaso di sostanze inquinanti vanno realizzati in modo da evitare la possibilità di perdite e prevenire l’inquinamento di acque superficiali e sotterranee nonché del suolo e sottosuolo e permet |
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Art. 46 - (Acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne)1. Per le acque meteoriche non inquinate deve essere previsto il riutilizzo ed in subordine la dispersione nel sottosuolo. Qualora ciò non sia possibile o opportuno in rapporto alla situazione locale, tali acque possono essere scaricate in acque superficiali. Le impermeabilizzazioni del suolo devono essere ridotte al minimo. |
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Art. 47 - (Derivazioni d'acqua)1. Al fine di verificare la compatibilità di nuove derivazioni d'acqua o il rinnovo di concessioni esistenti con gli obiettivi di q |
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Art. 48 - (Tutela delle acque superficiali e delle aree adiacenti)1. Acque superficiali possono essere sottoposte a sistemazioni idrauliche o correzioni del corso solo se ciò risulta necessario per la sicurezza dell'uomo o la protezione di beni ed opere di particolare valore e infrastrutture, oppure se, nel caso di corsi d'acqua già sistemati, gli interventi tendono a migliorare la situazione degli stessi. Con gli interventi si dovrà mantenere o ripristinare, per quanto possibile, il cors |
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Art. 49 - (Disposizioni in materia di bacini artificiali e di restituzioni di acque)1. Al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, con regolamento di esecuzione vengono fissate norme in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi. 2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguard |
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Art. 50 - (Estrazione di ghiaia, sabbia e altri materiali)1. Per l'estrazione di ghiaia, sabbia o altri materiali, ad esclusione delle estrazioni dal demanio idrico pubblico, è necessario il pa |
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Art. 51 - (Pericolo di inquinamento delle acque)1. L'Agenzia, in collaborazione con gli altri organi competenti, definisce, ove opportuno, gli interventi atti a prevenire o attenuare le conseguenze di episodi di inquinamento accidentale dell'acqua a causa di inondazioni, prodotti usati per l'estinzione di incendi verificatisi in magazz |
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Art. 52 - (Inquinamento delle acque)1. Chiunque con il proprio comportamento provoca un danno alle acque, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento delle risorse idriche, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia ed a procedere a proprie s |
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CAPO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 53 - (Tariffa del servizio di fognatura e depurazione)1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio di fognatura e di depurazione ed è formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. 2. La tariffa è determinata in modo da assicurare la copertura dei costi di gestione, degli ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti direttamente dagli enti gestori, nonché degli importi di cui all'articolo 55. N36 |
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Art. 54 - (Contributi per la realizzazione delle reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione ed interventi a tutela delle acque)1. Per la progettazione, la realizzazione e la ristrutturazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e delle reti fognarie principali, può essere concesso ai comuni, loro consorzi, alle comunità comprensoriali, alle aziende speciali e alle società di capitale a prevalente partecipazione pubblica, un contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Qualora la depurazione delle acque e la costruzione dei relativi impianti, ve |
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Art. 54-bis - (Contributi per impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico in situazioni di svantaggio)1. Per la progettazione, la realizzazione e il risanamento di impianti funzionalmente necessari per l |
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Art. 55 - (Versamenti per il finanziamento di reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione)1. I comuni versano annualmente alla Provincia un importo per la parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione di reti fognarie e impianti di depurazione per le acque reflue urbane. Base di ca |
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Art. 55-bis - (Versamenti per il finanziamento di impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico in situazioni di svantaggio)1. I Comuni o i gestori di impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico versano annualmente alla Provincia un importo a parzi |
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TITOLO IV - VIGILANZA E DISPOSIZIONI FINALI |
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CAPO I - VIGILANZA E SANZIONI |
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Art. 56 - (Vigilanza)1. La vigilanza sull'applicazione del titolo II della presente legge viene svolta dall'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche, dai comuni, dalla Ripartizione provinciale Foreste e, per quanto riguarda l'approvvigionamento idropotabile, dal Servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'azienda sanitaria territorialmente competente. 2. La vigilanza sull'applicazione del titolo III della presente legge spetta ai funzionari autorizzati dell'Agenzia nonché, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione, ai funzionari della ripartizione provinciale competente per le foreste e agli organi di controllo dei comuni. Per la |
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Art. 57 - (Sanzioni amministrative in materia di tutela dell'acqua)1. La realizzazione di opere di derivazione abusive, la derivazione d’acqua abusiva, la costruzione di pozzi abusivi e il prelievo abusivo di acqua sotterranea e gli abbassamenti di falda, il mancato rispetto della portata d’acqua residua prescritta, l’attuazione abusiva di varianti sostanziali a derivazioni ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, l’utilizzo d’acqua per altri usi da derivazioni già concesse, nonché l’inosservanza del periodo di utilizzo e della quantità di acqua concessa: a) N8 b) chiunque apre o effettua nuovi scarichi di acque reflue senza l'autorizzazione di cui all'articolo 39 ovvero effettua o mantiene detti scarichi dopo che l'autorizzazione è stata sospesa o revocata ovvero non consente l'accesso da parte del personale incaricato del controllo ai sensi dell'art. 56, è tenuto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative: 1) scarichi di acque reflue domestiche: da 1000 euro a 3000 euro; 2) scarichi di acque reflue urbane: da 2.000 euro a 6.000 euro; 3) scarichi di acque reflue industriali: da 3.000 euro a 9.000 euro; |
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Art. 57-bis - (Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione delle risorse idriche)1. La realizzazione di opere di derivazione abusive, la derivazione d’acqua abusiva, la costruzione di pozzi abusivi e il prelievo abusivo di acqua sotterranea e gli abbassamenti di falda, il mancato rispetto della portata d’acqua residua prescritta, l’attuazione abusiva di varianti sostanziali a derivazioni ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, l’utilizzo d’acqua per altri usi da derivazioni già concesse, nonché l’inosservanza del periodo di utilizzo e della quantità di acqua concessa: a) per uso irriguo, potabile e domestico, per l'utilizzo di acque idrominerali e idrotermali, per uso forza motrice e per altri usi è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro; |
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CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 58 - (Modifica degli allegati)1. La Giunta provinciale, su proposta dell'Agenzia, aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge in relazione a |
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Art. 59 - (Modifica di leggi provinciali)1. L'articolo 5 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, è così sostituito: "Art. 5. - 1. In ordine alle domande di riconoscimento e di concessione di piccole e grandi derivazioni d'acqua provvede l'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche. 2. Il nulla osta previsto dall'articolo 20 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è rilasciato dall'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche." 2. L'articolo 10 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, è così sostituito: "Art. 10 - 1. L'utente di acqua pubblica che intenda apportare variazioni ad una derivaz |
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Art. 60 - (Abrogazione di norme)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 6, nonché gli articoli 12, 13 e |
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Art. 61 - (Disposizioni transitorie)1. I decreti di vincolo previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29, ed i provvedimenti particolari adottati ai sensi dell'articolo 5 nonché gli oneri ad essi connessi ai sensi dell'articolo 6 della predetta legge, trovano applicazione fino all'entrata in vigore del piano di tutela di cui all'articolo 2 |
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Art. 62 - (Copertura finanziaria)1. Alla spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2002 ai sensi della presente legge si fa fronte con le quote di stanziament |
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Allegato A - Valori limite di emissione per impianti di depurazione di acque reflue urbane con una potenzialità ³ 2.000 a.e.
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Allegato B - Valori limite di emissione per impianti di depurazione di acque reflue urbane e domestiche con una potenzialità inferiore a 2000 a.e. dopo un trattamento secondario
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Allegato C - Valori limite di emissione per impianti di depurazione di acque reflue urbane e domestiche dopo un trattamento primarioValori limite di emissione per impianti di depurazione di acque reflue urbane e domestiche dopo un trattamento primario
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Allegato D - Valori limite di emissione per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficialiValori limite di emissione per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali
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Allegato E - Valori limite di emissione per lo scarico di acque reflue industriali in rete fognariaValori limite di emissione per lo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria
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Allegato F - Valori limite di emissione per unità di prodotto per specifici cicli produttivi (**)
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Allegato G - Valori limite di emissione per le acque reflue industriali che recapitano sul suoloValori limite di emissione per le acque reflue industriali che recapitano sul suolo
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Allegato I - Metodi di riferimento per il controllo e la valutazione dei risultatiAcque reflue urbane e domestiche Per scarichi relativi ad impianti di depurazione con una potenzialità pari a 2.000 o più a.e., la concentrazione ed i carichi per i vari parametri sono da determinare in base a campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore. Per scarichi relativi ad impianti di depurazione con una potenzialità inferiore a 2.000 a.e. è ammessa anche la determinazione su campione medio di 3 ore. Sono esclusi i parametri temperatura, cloro attivo e idrocarburi aromatici volatili, per i quali la determinazione va fatta su campioni istantanei. La frequenza giornaliera e gli intervalli dei prelievi sono da definire in rapporto al tipo di scarico. Per i parametri di cui agli allegati A, B e C, ad eccezione dei parametri azoto totale e fosforo totale, il numero di campioni ammessi su base annua, il cui valore può superare i valori limite di emissione, è definito in rapporto al numero di campioni come da schema seguente:
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Allegato L - Insediamenti produttivi le cui acque reflue sono assimilate alle acque reflue domestiche1. I servizi per l’igiene, la pulizia e il benessere della persona; 2. le piscine, gli stabilimenti idropinici e idrotermali; 3. lavanderie che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.000 m³ annui ed a condizione che dalle lavatrici a secco non vengano scaricate acque che possono contenere solventi; 4. gli ospedali, le case o gli istituti di cura, asili per la custodia di animali, ambulatori medici, veterinari, odontoiatrici o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca ovvero qualora i residui dei predetti la |
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