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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 09/01/2023, n. 1
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - Modifica della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, "Norme per la tutela della qualità dell'aria"1. Dopo l'articolo 7-ter della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è inserito il seguente articolo: "Art. 7-quater (Contributi per la sostituzione di impianti termici) - 1. La Provincia autonoma di Bolzano concede contributi per l'installazione di sistemi di riscaldamento a basse emissioni e alimentati a energie rinnovabili, in sostituzione di generatori di calore alimentati a legna, inquinanti o obsoleti. Gli impianti incentivati devono contribuire alla riduzione delle emissioni degli inquinanti maggiormente problematic |
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Art. 3 - Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano"1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: "Art. 1-bis (Piste ciclabili e itinerari ciclopedonali) - 1. Le piste ciclabili e gli itinerari ciclope |
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Art. 4 - Art. 6 - Omissis
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Art. 7 - Modifica della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, "Riordino degli enti locali"1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, è inserito il seguente articolo: "Art. 7-bis (Ambito territoriale ottimale e autorità d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani) - 1. Al fine di organizzare i servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e in attuazione delle disposizioni statali vigenti, la Provincia autonoma di Bolzano individua un unico ambito territoriale ottimale, corrispondente all'intero territorio provinciale. La Provincia, i Comuni e le comunità comprensoriali esercitano in forma associata, attraverso l'autorità d'ambito, le funzioni e le attività in materia di rifiuti urbani loro attribuite. 2. L'autorità d'ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia tecnica, giuridica, amministrativa e contabile; essa organizza, affida e controlla il servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo gli indirizzi fissati dalla Provincia e in conformità alla legislazione e |
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Art. 8 - Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, "Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima"1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, le parole: "nella misura massima del 70 per cento" sono sostituite dalle parole: "nella misura massima dell'80 per cento". 2. Il comma 1-bis dell'articolo 2 della |
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Art. 9 - Modifica della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, "Promozione della banda larga sul territorio della provincia"1. I commi 2, 3, 4, 5, e 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, sono abrogati con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell' |
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Art. 10 - Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, "Disposizioni sulle acque"1. Nel comma 1 dell'articolo 54-bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, le parole: "fino all'80 per cento" sono sostituite dalle parole: "fino al 70 per cent |
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Art. 11 - Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano"1. L'articolo 10 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, è così sostituito: |
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Art. 12 - Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, "Ordinamento forestale"1. Nel comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, le parole: "10,00 euro" sono sostituite dalle parole: "20,00 euro". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è inserito il seguente comma: "1-bis. Se il gestore di infrastrutture di interesse pubblico, quali elettrodotti, linee ferroviarie o strade, richiede il taglio di legname, a suo carico è posto l'obbligo dello scortecciamento o della rimozione di tronchi e ceppaie, nel caso in cui l'ispettorato forestale lo ordini." 3. Nel comma 5 dell'articolo 28 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21 |
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Art. 13 - Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia"1. L'articolo 40 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così s |
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Art. 14 - Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - Modifica della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, ""Edilizia residenziale pubblica e sociale e modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata""1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 21 luglio |
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Art. 17 - Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, "Disciplina del procedimento amministrativo"1. Nel comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono soppresse le parole: ", operanti nel settore informatico, ". 2. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma: |
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Art. 18 - Omissis
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Art. 19 - Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, "Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo"1. Nel comma 1 dell'articolo 14-bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: "del Presidente della giunta provinciale" sono sostituite dalle parole: "del direttore della struttura competente in materia di demanio idrico dell'Agenzia per la protezione civile". 2. Nel comma 2 dell'articolo 14-bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, |
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Art. 20 - Art. 21 - Omissis
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Art. 22 - Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, "Ordinamento dell'artigianato"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 42-bis della legge provi |
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Art. 23 - Disposizione finanziaria1. Salvo quanto previsto agli articoli 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17 e 18, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strum |
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Art. 24 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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