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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 19/08/2021, n. 9
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Dirig. Gen. R. 08/06/2023, n. 143
- D. Dirig. Gen. R. 02/05/2023, n. 114
- L.R. 22/02/2023, n. 2
- L.R. 10/08/2022, n. 16
- Sent. Corte Cost. 25/07/2022, n. 190
- D. Dirig. Gen. R. 14/07/2022, n. 248
- D. Dirig. Gen. R. 29/09/2021, n. 142
- D. Dirig. Gen. R. 24/08/2021, n. 127
- L.R. 25/05/2022, n. 13
- L.R. 26/11/2021, n. 29
- L.R. 21/07/2021, n. 17
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CAPO I - Disposizioni finanziarie correlate all'accordo di finanza pubblica stato-regione 2021 e norme finanziarie |
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Art. 1 - Art. 2 - Omissis
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Art. 3 - Riduzione spese e maggiori entrate per il patrimonio regionale1. Al fine di dare attuazione all'Accordo concluso con lo Stato in data 14 gennaio 2021 sono introdotte le seguenti disposizioni per la riduzione delle spese e l'incremento delle entrate regionali: a) i canoni per locazioni passive, di cui è onerata l'amministrazione regionale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, discendenti dal metodo di calcolo di cui all'articolo 27 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9, riguardante anche i fondi comuni di investimento immobiliare ed i fondi di investimento alternativo, congruiti o da congruire da parte del dipartimento regionale tecnico, con contestuale completamento del censimento del patrimonio immobiliare regionale, sono ridotti, dal 1° luglio 2021 e sino al 30 giugno 2024, del 5 per cento annuo anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, da calcolarsi sul valore contrattualizzato e congruito secondo il predetto metodo di calcolo anche in corso di occupazione; è fatta salva la possibilità per i locatori di recedere dal contratto in essere, a seguito di preavviso dell'amministrazione, in ossequio alla presente legge, oltre che di non procedere alla stipula di rinno |
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Art. 4 - Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa1. In attuazione dell'Accordo concluso con lo Stato in data 14 gennaio 2021 sono introdotte le disposizioni di cui al presente articolo in materia di contenimento della spesa. 2. Le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni devono predispone entro il 30 aprile 2021 un piano di rientro che preveda una riduzione delle spese correnti pari al 3 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2019, con le eventuali deroghe che possono essere eccezionalmente introdotte con deliberazione motivata della Giunta regionale. La riduzione è effettuata prioritariamente con riferimento alle spese per sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, consulenze e quant'altro non indispensabile allo svolgimento delle attività sociali. L'inosservan |
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Art. 5 - Gestione centralizzata acquisti1. All'articolo 55 della legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dopo le parole "di beni e servizi" sono aggiunte le parole "per gli acquisti d'importo superiore ad euro 1.000.000 per il 2021, d'importo superiore ad euro 750.000 per il 2022, d'importo superiore ad euro 500.000 per il 2023 e d'import |
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Art. 6 - Disposizioni in materia di tributo speciale per il conferimento dei rifiuti solidi1. All'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 9, le parole "disponendo d'ufficio l'effettuazione |
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Art. 7 - Art. 9 - Omissis
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CAPO II - Personale |
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Art. 10 - Art. 11 - Omissis
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Art. 12 - Rigenerazione amministrativa della pubblica amministrazione siciliana1. N18 In linea con le attuali politiche di bilancio dell'Unione europea e dello Stato ed al fine di potenziare gli uffici della pubblica amministrazione regionale e locale coinvolti nei processi di spesa attivati per il rilancio dell'economia e di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014/2020 e 2021/2027 nonché dai fondi strutturali, a |
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Art. 13 - Art. 21 - Omissis
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Art. 22 - Disposizioni per il settore della forestazione1. N26 Per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la relativa spesa è determinata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024, rispettivamente negli importi massimi complessivi di euro 104.300.000,00, euro 170.647.440,10, euro 91.435.813,37 ed euro 51.830.000,00. Per i fabbisogni aggiuntivi per le predette finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015, da realizzarsi mediante la progettazione e realizzazione di interventi, l'ulteriore spesa per un ammontare non superiore a 134,000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 110,000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 è posta a carico delle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, di cui 2.000 migliaia di euro da destinare a progetti pilota per la prevenzione degli incendi con uso di mezzi innovativi. N14 2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 a valere sulle risors |
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CAPO III - Norme in materia di enti locali |
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Art. 23 - Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane1. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di euro 319.376.645,28 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301). N5 2. Per il triennio 2021 -2023 la dotazione del Fondo di cui |
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Art. 24 - Disposizioni in materia di associazionismo comunale1. A sostegno ed incentivo delle unioni di comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 679.535,19 euro, qua |
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Art. 25 - Riserve sul Fondo autonomie locali1. N22 A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2021 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno migratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, di Augusta, di Porto Empedocle e di Siculiana, riconosce un contributo straordinario di 1.250 migliaia di euro da ripartire tra i predetti comuni e da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione (Missione 18, Programma 1). 2. Per l'esercizio finanziario 2021 è riconosciuto un contributo straordinario di 2.775 migliaia di euro in favore del comune di Comiso per la società di gestione dell'aeroporto di Comiso, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo a valere sul capitolo 191301 (Missione 10, Programma 4). N13 3. N24 A sostegno dei comuni che entro il 2020 hanno ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che abbiano posto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani, in sede di riparto previsto dall'articolo 6 della l |
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Art. 26 - Omissis
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Art. 27 - Sostegno alle imprese ed alle economie nei comuni dichiarati "zona rossa"1. Al fine di fronteggiare i danni economici causati dalla pandemia dovuta al Covid-19 per le economie dei comuni dichiarati "zona rossa" con ordinanza |
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Art. 28 - Interventi in favore dei comuni impegnati nell'accoglienza degli immigrati1. In considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno migratorio, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4) da destinarsi ai comuni nei cui territori, nel 2020, sia stata attiva una delle segue |
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Art. 29 - Contributo ai comuni colpiti dagli incendi del 30 agosto e del 3 ottobre 20201. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi ed emergenza derivanti dall'incendio del 3 ottobre 2020, giusta Delib.G.R. n. 487 del 3 novembre 2020, il di |
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Art. 30 - Misure per il contrasto del conferimento dei rifiuti nelle strade extraurbane1. Al fine di contrastare efficacemente il conferimento abusivo dei rifiuti nelle strade extraurbane, è istituito un apposito Fondo nel bilancio regio |
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Art. 31 - Interventi in favore dei comuni in condizione di squilibrio strutturale di bilancio1. Per l'esercizio finanziario 2021, è concesso un contributo di 2.000 migliaia di euro ai comuni per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in condizioni tali da provocarne il dissesto finanziario, laddove risulti già presentata dall'amministrazione, ordinaria o commissariale, deliberazione co |
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Art. 32 - Art. 33 - Omissis
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Art. 34 - Modifica all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 301. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni, le parole "ed il tempo strettamente necessario |
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Art. 35 - Commissari straordinari enti locali1. Al comma 1 dell'articolo 55 e al comma 1 dell'articolo 145 della legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 e successive modificazioni, dopo le parole "del |
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CAPO IV - Norme in materia di lavoro, politiche sociali, istruzione e formazione |
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Art. 36 - Art. 38 - Omissis
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Art. 39 - Tutela della sicurezza di anziani, minori e disabili1. La Regione promuove la sicurezza degli infanti e delle persone anziane e disabili ospitati nelle strutture pubbliche e private preposte alla loro cura e assistenza come asili nido, scuole d'infanzia e strutture socio-sanitarie. 2. Al fine di garantire la massima tutela dei soggetti ospitati nelle strutture di cui al comma 1, che si trovino in condizioni di incapacità o diff |
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Art. 40 - Art. 48 - Omissis
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CAPO V - Omissis
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CAPO VI - Norme in materia di agricoltura, territorio ed infrastrutture |
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Art. 58 - Art. 59 - Omissis
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Art. 60 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 451. All'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modificazioni i commi 5-bis e 5-ter sono sostituiti dai seguenti: "5-bis. Conseguono altresì l'assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50 per cento dei posti resisi vacanti al 31 dicembre 2021 N17 all'interno di ogni singolo POV dei rispettivi consorzi e comunque nel limite delie risorse finanzia |
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Art. 61 - Art. 62 - Omissis
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Art. 63 - Organismo pagatore della Regione per le erogazioni in agricoltura1. È istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni, l'Organismo pagatore della Regione per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominato Organismo pagatore. L'Organismo, riconosciuto secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ha pe |
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Art. 64 - Art. 65 - Omissis
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Art. 66 - Messa in sicurezza beni demaniali marittimi e rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo1. Al fine di far fronte alle opere necessarie ed urgenti per la messa in sicurezza di immobili e di aree appartenenti al demanio marittimo regionale e di eliminare le conseguenti condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, anche attraverso interventi di demolizione di edifici pericolanti, ivi comprese le attività di recinzione e di apposizione della segnaletica monitoria, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di 700 migliaia di curo e per l'esercizio fina |
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Art. 67 - Omissis
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Art. 69 - Concessioni demanio marittimo1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24 e successive modificazioni, dopo le parole "28 febbraio 2021." sono aggiunte le parole "Atteso il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, dalla data di en |
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Art. 70 - Contributi per la redazione degli strumenti territoriali e urbanistici. Istituzione fondo di rotazione per l'urbanistica1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente concede contributi per le spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti territoriali e urbanistici di governo del territorio, dei piani attuativi nonché per gli studi di settore di cui all'articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
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Art. 71 - Fondo di rotazione in favore dei comuni per gli interventi di demolizione1. È istituito il Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione, con una dotazione iniziale di 500 migliaia di euro, per concedere ai comuni anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi (Missione |
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Art. 72 - Contrasto al lavoro irregolare nel settore edile1. Per i lavori edili privati oggetto di permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), denuncia di inizio attività (DIA) o comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), il responsabile dei lavori, f |
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Art. 73 - Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale1. In considerazione delle rinnovate esigenze di innovazione e sviluppo delle politiche ambientali nazionali e comunitarie ed in sintonia con i principi fondamentali dettati dalle leggi statali ed europee in materia ambientale, la Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, è composta da 60 commissa |
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CAPO VII - Beni culturali, spettacolo, turismo e sport |
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Art. 74 - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 201. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 è aggiunto il seguente: "Art. 24-bis. Fondo di sol |
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Art. 75 - Art. 76 - Omissis
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Art. 77 - Competenze in materia di imprese turistiche1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modificazioni dopo le parole "internazionalizzazione delle imprese" sono aggiunte le parol |
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Art. 78 - Rete dei cammini e dei seni ieri siciliani1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione turistica regionale, promuove lo sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico, culturale e delle tradizion |
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Art. 79 - Art. 82 - Omissis
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CAPO VIII - Norme in materia di infrastrutture, trasporti e attività produttive |
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Art. 83 - Art. 90 - Omissis
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Art. 91 - Proroga di termini per le cooperative giovanili1. Al comma 5-sexies dell'articolo 22 della legge regionale 1° sette |
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CAPO IX - Interventi a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione |
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Art. 92 - Art. 94 - Omissis
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Art. 95 - Parchi gioco inclusivi1. In attuazione dell'articolo 31 della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, che valorizza la funzione socializzante ed educativa del gioco riconoscendo al minore con disabilità i |
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Art. 96 - Contributo per i comuni sedi di transito e per i porti delle isole minori1. Al fine di rendere funzionali i porti marittimi di terraferma ed i relativi collegamenti tra le isole minori e la terraferma e di garantire il miglior uso possibile degli stessi ai fini turistici e di mobilità interna e locale oltre che di collegamento con la terraferma da parte degli abitanti delle isole minori, la relativa sp |
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Art. 97 - Omissis1. Per il completamento del progetto denominato "Intervento di potenziamento del porto rifugio" attuato dal dipartimento regionale della Protezione civ |
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Art. 98 - Contributo ai comuni per interventi sulle sale cinematografiche1. Per la realizzazione di opere di manutenzione e ristrutturazione nonché per l'acquisto di arredi di sale cinematografiche, la cui gestione non sia |
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Art. 99 - Art. 108 - Omissis
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CAPO X - Disposizioni finali |
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Art. 109 - Abrogazioni e modifiche di norme1. Omissis 2. All'articolo 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole "appartenenti al patrimonio e al demanio regionale, ivi compresi i bacini di carenaggio, nonché degli immobili di interesse storico, artistico e monumentale" sono soppresse e dopo le parole "enti locali" sono aggiunte le parole "e loro infrastrutture, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, mediante apposito avviso pubblico e relativa graduatoria."; b) al comma 3 le parole "Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 50.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100.000 migliaia di euro, di cui almeno 10.000 migliaia di euro per interventi finalizzati al ripristino degli immobili di proprietà degli operatori economici e degli enti pubblici, dei litorali e per i danni subiti dagli operatori economici, causati dagli eventi calamitosi riconosciuti da declaratoria nel periodo tra il mese di gennaio 2012 ed il mese di dicembre 2020, ovvero per i quali nel biennio 2019-2020 è stata avanzata, dalla Giunta regionale ai competenti organi statali, la richiesta di dichiarazione di st |
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Art. 110 - Art. 113 - Omissis
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Art. 114 - Effetti della manovra e copertura finanziaria1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato. |
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Art. 115 - Entrata in vigore |
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Allegati - Omissis
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