D. Pres.P. Bolzano 21/01/2008, n. 6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Pres.P. Bolzano 21/01/2008, n. 6

Regolamento di esecuzione alla L.P. del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque.
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Premessa

Il Presidente della Provincia

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Capo I - Disciplina degli scarichi di acque reflue
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Art. 1 - Smaltimento dei fanghi da parte dei comuni

1. I comuni provvedono all'estrazione ed allo smaltimento del fango dei sistemi di smaltim

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Art. 2 - Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione

1. I comuni, tenuto conto delle particolari esigenze locali, adottano entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, un regolamento per il servizio di fognatura e depurazione.

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Art. 3 - Piano generale di smaltimento delle acque

1. I comuni predispongono entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento un piano generale per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue e meteoriche degli agglomerati (PGA). Il piano contiene:

a) il sistema fognario d

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Art. 4 - Progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie

1. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie avvengono secondo le migliori tecniche disponibili, in attuazione dell'articolo 30, comma 2, della legge provinciale, tenendo conto:

a) dei requisiti per il trattamento delle acque reflue;

b) del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;

c) della necessità di impedire eventuali fuoriuscite di acque reflue e infiltrazioni di acque estranee;

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Art. 5 - Progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di depurazione

1. Alla progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di depurazione, in attuazione dell'articolo 38 della legge provinciale, si applicano le migliori tecniche disponibili, tenendo conto:

a) dei valori limite di emissione da rispettare allo scarico;

b) degli abitanti equivalenti, idraulici e biologici, allacciati, tenendo conto degli incrementi futuri;

c) della possibilità di ampliamento, considerando gli incrementi degli abitanti equivalenti serviti nei prossimi 50 anni e vincolando le relative superfici;

d) delle previsioni contenute nel piano di tutela delle acque;

e) dell'idoneità delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell'ubicazione;

f) delle distanze da centri abitati e da eventuali case sparse, in modo da evitare molestie alla popolazione, tenuto conto della direzione dei venti predominanti, del sistema di trattamento prescelto e della diversa incidenza arrecata dai vari sistemi depurativi;

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Art. 6 - Prescrizioni e valori limite di emissione per gli scarichi sul suolo

1. Prima dello scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, gli scarichi di acque reflue domestiche ed urbane sono sottoposti ai seguenti trattamenti:

a) lo scarico proveniente da sistemi di smaltimento con 2.000 o più abitanti equivalenti, è sottoposto ad un trattamento secondario, finalizzato al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato A della legge provinciale;

b) lo scarico proveniente da sistemi di smaltimento con un numero di a.e. compreso tra 51 e 1999 è sottoposto, salvo casi particolari e nel rispetto degli obiettivi di qualità

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Art. 7 - Scarichi di acque reflue domestiche e urbane in acque superficiali

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche, prima dello scarico in acque superficiali, sono sottoposti ad un trattamento appropriato volto al rispetto dei valori limite di emission

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Art. 8 - Obbligo di allacciamento alla rete fognaria

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche sono allacciati alla rete fognaria, se distano meno di 200 m dalla stessa e se ciò è possibile in base alle pendenze ed alla morfologia dei terreni di sedime. L'obbligo di allacciamento sussiste inoltre nei seguenti casi:

a) scarichi che distano più di 200 m e che possono allacciarsi con tubazione in p

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Art. 9 - Idonei sistemi di smaltimento individuali

1. Per gli scarichi fino a 50 a.e. è previsto almeno un impianto di trattamento primario. A tale scopo sono idonei i piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue realizzati in conformità a quanto previsto dalla norma europea UNI EN 12566.

2. Nel caso di sc

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Art. 10 - Scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria ed impianti di pretrattamento

1. Le acque reflue industriali biodegradabili comprendono gli scarichi derivanti dai seguenti settori industriali:

a) lavorazione del latte;

b) lavorazione dei prodotti ortofrutticoli;

c) produzione ed imbottigliamento di bevande analcoliche;

d) lavorazione delle patate;

e) lavorazione e conservazione di carni e prodotti della carne;

f) produzione della birra;

g) produzione di alcol e di bevande alcoliche;

h) produzione di alimenti per animali provenienti da prodotti vegetali;

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Art. 11 - Smaltimento dei liquami di autocaravan

1. Gli impianti di smaltimento di cui all'articolo 36 della legge provinciale, destinati ad accogliere i residui organici e le acque reflue raccolti negli impianti interni degli autocaravan e di altri autoveicoli, sono realizzati e gestiti in conformità a quanto disposto dall'articolo 185 del Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, n. 285, dall'articolo 214 del decreto del Presidente della Repubbli

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Art. 12 - Norme tecniche per il ricircolo e riutilizzo dell'acqua

1. Il presente articolo disciplina, in attuazione dell'articolo 37, comma 1, della legge provinciale, il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali, attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche.

2. Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque r

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Capo II - Norme di buona pratica agricola intese a ridurre o limitare l'inquinamento delle acque
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Art. 13 - Ambito di applicazione

1. Il presente capo stabilisce, in attuazione dell'articolo 44 della legge provinciale, i criteri e le norme tecniche per l'esercizio delle attività di utilizzazione

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Art. 14 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "consistenza dell'allevamento": il numero di capi mediamente presenti nell'azienda nel corso di un anno, calcolati secondo l'Unità Bovina Adulta, di seguito denominata UBA, determinata come segue:

1. bovini, jak e zebù oltre i 2 anni = 1 UBA;

2. bovini, jak e zebù da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA;

3. bovini, jak e zebù da 4 settimane a 6 mesi = 0,4 UBA;

4. equini oltre i 6 mesi = 0,7 UBA;

5. asini, muli e zebù nani oltre i 6 mesi = 0,7 UBA;

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Art. 15 - Criteri per l'utilizzazione agronomica di fertilizzanti

1. L'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi ed il loro utilizzo è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 25

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Art. 16 - Dosi di applicazione

N3

1. La quantità annuale di fertilizzante, intesa come quantitativo medio aziendale, applicata su terreni agricoli, ad eccezione di giardinerie e vivai, non può superare le seguenti quantità di azoto:

a) 213 kg N/ha (2,5 UBA/ha): per superfici foraggere ubicate a una quota fino a 1.250 m s.l.m.;

b) 187 kg N/ha (2,2 UBA/ha

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Art. 17 - Limitazioni all'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti

1. L'applicazione di fertilizzanti è vietata sui terreni non interessati dall'attività agricola, fatta eccezione per gli orti, i giardini, i parchi, le aree a verde pubblico e privato e le aree soggette a recupero e ripristino ambientale. L'applicazione di fertilizzanti e concimi chimici è vietata nei boschi.

2. L'applicazione di letami, compost, liquami, liquiletami e concimi chimici è vietata nel periodo dal 1° dicembre a fine febbraio dell'anno successivo.

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Art. 18 - Depositi di stoccaggio per effluenti di allevamento

1. Le modalità di stoccaggio sono finalizzate a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti di allevamento, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione.

2. Per lo stoccaggio dei letami sono realizzate apposite platee impermeabili, munite di idoneo muro perimetrale avente un'altezza minima di un metro, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per l'asportazione del materiale; in caso di necessità l'accesso va munito di idoneo sistema di chiusura che impedisca la fuoriuscita di letame. Tale struttura in seguito viene denominata platea di stoccaggio per il letame. La platea ha una pendenza non inferiore al 2%, in modo da rendere possibile la raccolta e il convogliamento dei liquidi di sgrondo in apposite vasche di stoccaggio. Le vasche di stoccaggio per i liquami ed il liquiletame sono realizzate a perfetta tenuta e di norma, per aziende con oltre 50 UBA, è previsto il frazionamento del volume di stoccaggio delle vasche di nuova costruzione in almeno due comparti.

3. Il dimensionamento dei depositi di stoccaggio tiene conto della tipologia e delle condizioni climatiche del luogo, assicurando in ogni caso una capacità di stoccaggio per un periodo di almeno sei mesi, fatta eccezione per le stalle ad uso stagionale, quali le malghe, per le quali tale capacità è coincidente al periodo di utilizzo. Per gli effluenti di allevamento, che vengano conferiti ad un impianto di trattamento interaziendale, presso l'azienda stessa è assicurato un volume di sto

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Art. 19 - Deposito temporaneo di letame

1. Depositi temporanei di letame senza impermeabilizzazione del suolo sono realizzabili solo in prossimità o sui terreni destinati all'utilizzazione, alle seguenti condizioni:

a) è ammesso solo

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Art. 20 - Impianti di trattamento per effluenti di allevamento

1. A parità di condizioni sono preferiti gli impianti di trattamento atti a migliorare le caratteristiche degli effluenti e a consentire il recupero energetico. Sono vietati i trattamenti che comportano l'addizione di sostanze potenzialmente dannose per il terreno, le colture, gli animali e l'uomo a causa della loro natura o concentrazione.

2. Il compostaggio diretto sul suolo senza impermeabilizzazione è consentito nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19.

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Art. 21 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono individuate ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. N25

2. Nel

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Art. 22 - Norme tecniche per l'utilizzazione agronomica di acque reflue provenienti da aziende agricole ed agroalimentari

1. L'utilizzazione agronomica di acque reflue di aziende agricole e agroalimentari è finalizzata al recupero dell'acqua o delle sostanze nutritive. A tale scopo possono essere utilizzate le acque reflue provenienti dalle aziende di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 dell'allegato L della leg

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Art. 23 - Comunicazioni

1. Per le aziende che, in base al Sistema informativo agricolo forestale, hanno più di dieci UBA e un carico bestiame superiore a quattro UBA per ettaro di superficie agricola utilizzata, la Ripartizione provinciale Agricoltura richiede i seguenti dati integrativi riguardanti la gestione degli effluenti di allevamento:

a) tipo di stabulazione, sistema di rimozione delle deiezioni adottato e caratteristiche degli effluenti di allevamento prodotti;

b) ubicazione, capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e tipologia degli effluenti di allevamento, delle acque di lavaggio di strutture, di attrezzature ed impianti zootecnici o delle acque reflue;

c) altre forme di trattamento utilizzate oltre allo stoccaggio e caratteristiche degli impianti e degli effluenti di allevamento trattati;

d) superficie agricola utilizzata dell'azienda, con identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento, indicando superficie, tipo di coltura e attestazione del relativo titolo d'uso;

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Art. 24 - Trasporto

1. Per il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue su terreni ubicati in zone vulnerabili da nitrati di cui all'articolo 19 della legg

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Art. 25 - Pesticidi ed erbicidi3

1. Lo stoccaggio avviene in locali adibiti alla conservazione di prodotti fitosanitari, non soggetti a pericolo di inondazione, con fondo impermeabile, freschi, protetti dal gelo, a prova di fuoco e aerati. I prodotti con l'indicazione "molto tossici" o

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Capo III - Norme in merito al deposito di sostanze inquinanti in attuazione dell'articolo 45 della legge provinciale
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Art. 26 - Ambito di applicazione

1. Il presente capo stabilisce, in attuazione dell'articolo 45 della legge provinciale, le

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Art. 27 - Criteri generali

1. Per i depositi aventi capacità pari o inferiore a 1.000 litri valgono le disposizioni generali contenute nell'articolo 45, comma 1, della legge provinciale. Per i serbatoi e distributori mobili s

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Art. 28 - Progettazione e costruzione dei serbatoi

1. I serbatoi e i dispositivi di controllo delle perdite sono progettati, costruiti e installati in modo da garantire:

a) il mantenimento dell'integrit�

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Art. 29 - Installazione di serbatoi a parete unica

1. I serbatoi a parete unica sono saldamente ancorati al pavimento e sono inseriti in strutture di contenimento a perfetta tenuta, aventi le caratteristiche indicate nei commi 2, 3 e 4.

2. Le strutture di contenimento sotterranee hanno le seguenti caratteristiche:

a) sono realizzate in modo da evitare fessurazioni, deformazioni o infiltrazioni di acque esterne;

b) presentano, oltre ad un pozzetto per il caricamento del serbatoio, anche un passo d'uomo per l'ispezione. Tutti i chiusini sono realizzati in modo da evitare infiltrazioni di acque dall'esterno;

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Art. 30 - Installazione di serbatoi a doppia parete

1. I serbatoi a doppia parete possono essere interrati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il livello massimo della falda acquifera è situato più in basso del fondo del serbatoio;

b) i serbatoi sono installati in modo tale da non essere danneggiati da eventuali

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Art. 31 - Depositi di materiali solidi e semisolidi inquinanti

1. Le sostanze ed i materiali solidi e semisolidi che possono contribuire all'inquinamento

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Art. 32 - Aree di travaso di sostanze inquinanti

1. Le aree di travaso di sostanze inquinanti vanno impermeabilizzate per un'ampiezza di almeno un metro oltre la lunghezza del tubo erogatore.

2. Le aree di travaso sono dotate di canalette o pozzetti di raccolta collegati ad un idoneo impianto di trattamento con scarico in rete fognaria o altro recapito idoneo.

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Art. 33 - Tubazioni per sostanze inquinanti

1. Le tubazioni interrate e le tubazioni fuori terra non ispezionabili adibite al trasport

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Art. 34 - Misure di precauzione in fase di riempimento dei serbatoi

1. Il riempimento dei serbatoi da parte delle ditte fornitrici avviene alla presenza del proprietario o dell'utilizzatore del serbatoio o di un loro rappresentan

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Art. 35 - Depositi esistenti

1. I serbatoi interrati a parete unica che sono stati risanati in base alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 con il solo rivestimento interno in vetroresina, privi della possibilità di effettuare il controllo in continuo della tenuta, sono disattivati entro dieci anni dall'esecuzione del rivestimento; se alla data di entrata in vigore del presente regolamento il rivestimento ha più di dieci anni, il serbatoio va disattivato entro due anni.

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Art. 36 - Verifiche periodiche

1. Va sempre garantito lo stato d'efficienza e buona conservazione dei depositi, delle tubazioni interrate, dei dispositivi di protezione e controllo e delle aree di travaso di sostanze inquinanti. Ogni otto anni vie

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Capo IV - Acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne
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Art. 37 - Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina, in attuazione dell'articolo 46 della legge provinciale, la corretta gestione delle acque meteor

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Art. 38 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

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Art. 39 - Classificazione delle acque meteoriche

1. Le acque meteoriche sono classificate nelle seguenti quattro categorie, in rapporto al grado di inquinamento che dipende principalmente dalla loro provenienza:

a) "acque meteoriche non inquinate", sono quelle derivanti dalle seguenti superfici:

1) tetti in zone residenziali e miste;

2) piste pedonali e ciclabili;

3) impianti sportivi e di ricreazione;

4) cortili in zone residenziali con traffico motorizzato molto limitato;

5) strade in zone residenziali con t

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Art. 40 - Riutilizzo delle acque meteoriche

1. I comuni definiscono, nel rispettivo regolamento di fognatura e depurazione, i casi in

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Art. 41 - Impermeabilizzazione del suolo

1. L'impermeabilizzazione del suolo è ridotta al minimo per limitare il deflusso superficiale e favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuo

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Art. 42 - Immissione di acque meteoriche sul suolo o nel sottosuolo

1. L'immissione delle acque meteoriche sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo tramite dispersione è realizzata sfruttando il più possibile lo strato di terreno non saturo. Sono da adottare, di regola, sistemi di infiltrazione superficiale ed in particolare quei sistemi in cui l'infiltrazione avviene attraverso uno strato di terreno organico rinverdito, se necessario anche combinati con sottostanti drenaggi di dispersione. Per i sistemi funzionanti tramite fosse o bacini di dispersione, lo strato superficiale di terreno organico rinverdito ha uno spessore di almeno 20 cm. Per le acque meteoriche inquinate, la dispersione avviene sempre mediante il passaggio attraverso uno strato di terreno organico rinverdito.

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39119 12036875
Art. 43 - Immissione di acque meteoriche in acque superficiali

1. Le acque meteoriche non inquinate, per le quali non è prescritta la raccolta o la dispersione sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, possono essere immesse in acque superficiali senza alcun pretrattamento. Per le acque meteoriche moderatamente inquinate, per quelle inquinate e per quelle sistematicamente inquinate, l'immissione in acque superficiali è ammessa solo in casi tecnicamente motivati.

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Art. 44 - Acque meteoriche sistematicamente inquinate

1. Le acque meteoriche sistematicamente inquinate sono raccolte e trattate con idonei sistemi che recapitano in rete fognaria nera o mista, con eventuale separazione delle acque di prima pioggia.

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Art. 45 - Immissioni di acque meteoriche da reti fognarie separate

1. Per le immissioni di acque meteoriche, raccolte tramite reti fognarie con sistemi di co

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Art. 46 - Adempimenti e competenze

1. La documentazione di progetto allegata alla domanda di concessione edilizia contiene le informazioni relative alle modalità di gestione e smaltimento delle acque meteoriche. Gli impianti sono dimensionati nel rispetto di norme tecniche ricon

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Art. 47 - Adeguamento delle immissioni esistenti

1. I sistemi di smaltimento di acque meteoriche sistematicamente inquinate, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non conformi alle disposizioni

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Capo V - Disposizioni in materia di restituzione di acque
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Art. 48 - Restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica

1. Lo spurgo e lo svuotamento dei dissabbiatori e degli invasi con un volume utile fino a 5.000 m3 sono eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'impatto per i corpi idrici a valle della presa. Lo spurgo e lo svuotamento vengono effettuati lentamente e con gradualità, in modo tale che la concentrazione dei solidi sospesi nel corpo idrico a valle della presa non superi 1 vol% (= 10 ml/l). La concentrazione dei solidi sospesi è misurata con cono Imhoff, che è anche lo strumento di calibrazione dei torbidimetri e corrisponde al parametro "materiali sedimentabili".

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Art. 49 - Restituzione delle acque utilizzate per scopi irrigui e per la produzione di neve artificiale

N12

1. Per la restituzione delle acque di controlavaggio degli impianti di filtrazione delle acque a scopo irriguo sono previsti idonei sistemi di infiltrazione nel suolo o negli s

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Art. 50 - Restituzione delle acque derivanti dagli impianti di potabilizzazione

1. Per la restituzione delle acque derivanti da impianti di potabilizzazione costituiti da trattamen

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Art. 51 - Restituzione dei fluidi di spurgo in eccesso di sondaggi e perforazioni

N13

1. È vietata la restituzione in acque superficiali e in fognatura dei fluidi di spurgo in eccesso derivanti da

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Capo VI - Tutela delle aree di pertinenza delle acque superficiali
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Art. 52 - Definizioni

N14

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "sponde": le aree, generalmente pendenti e coperte da vegetazione, situate tra l'alveo del corso d'acqua e il limite superiore della scarpata d'ar

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Art. 53 - Corsi d'acqua

N15

1. In attuazione dell'articolo 48, comma 4, della legge provinciale sono definite le prescrizioni e le limitazioni d'uso per i corsi d'acqua, le sponde e le fasce di protezione immediatamente adiacenti alle sponde dei corsi d'acqua.

2. I corsi d'acqua e le sponde dei corsi d'acqua, comprensive della loro vegetazione, sono oggetto di tutela. In tali aree sono ammesse solo le attività e gli interventi necessari per la sicurezza idraulica de

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39119 12036888
Art. 54 - Laghi naturali e bacini fortemente modificati

N8

1. In attuazione dell'articolo 48, comma 4, della legge provinciale sono definite le prescrizioni e le limitazioni d'uso per i laghi naturali, i bacini fortemente modificati e le rispettive sponde e le fasce di protezione immediatamente adiacenti alle sponde.

2. I laghi naturali, i bacini fortemente modificati e le loro sponde, comprese le loro componenti biotiche e abiotiche, sono sottoposti a tutela e non possono essere modificati. Sono ammessi le attività e gli interventi necessari alla sicurezza idraulica degli stessi, alle opere di presa e di restituzione d'acqua, ai ripristini ambientali o alla rinaturalizzazione. Sono vietate le seguenti attività:

a) modifiche della destinazione urbanistic

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Capo VII - Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi
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Art. 55 - Ambito di applicazione

1. Il presente capo detta i criteri per la redazione dei progetti di gestione degli invasi

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Art. 56 - Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) "svaso": l'abbassamento totale o parziale del pelo d'acqua mediante l'apertura degli organi di scarico o di presa;

b) "sfangamento o sghiaiamento": l'operazione volta a rimuovere il materiale sedimentato nell'invaso;

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Art. 57 - Progetto di gestione

1. Il progetto di gestione predisposto dal gestore e approvato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 49, comma 4, della legge provinciale, è finalizzato a:

a) definire il programma delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo, connesse alle attività di manutenzione dell'impianto, necessarie per assicurare il mantenimento o il graduale ripristino della capacità utile dell'invaso e per garantire prioritariamente in ogni tempo il funzionamento degli organi di scarico e di presa;

b) definire i provvedimenti da porre in essere durante le suddette operazioni per la prevenzione e la tutela delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento, conformemente alle prescrizioni contenute nel piano di tutela delle acque e nel rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati.

2. Copia del progetto viene conservata presso l'ufficio locale del gestore, a disposizione dell'autorità preposta al controllo. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e dalle successive disposizioni d'attuazione.

3. Il progetto di gestione contiene, di norma, le seguenti informazioni:

a) la motivazione della necessità di svaso, sfangamento o spurgo;

b) il volume di materiale solid

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Art. 58 - Coordinamento delle operazioni

1. Nel caso di diversi sbarramenti sullo stesso corso d'acqua o bacino idrografico, l'Agen

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Art. 59 - Esecuzione delle operazioni e comunicazioni

1. Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo sono effettuate nel rispetto di quanto indicato nel progetto di gestione, approvato ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale, e nel rispetto de

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Art. 60 - Realizzazione di nuovi invasi ed altre disposizioni di applicazione

1. I fogli di condizione relativi ai nuovi impianti sono corredati dal progetto di gestione di cui all'articolo 49 della legge provinciale.

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Art. 61 - Manovre di emergenza e prove di funzionamento degli organi di scarico

1. Le previsioni del progetto di gestione non trovano applicazione per le manovre e gli interventi:

a) necessari a garantire che i livelli d'invaso autorizzati in occasione di eventi di piena non vengano superati;

b) di emergenza indispe

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Art. 62 - Tutela della qualità delle acque invasate

1. Nell'ambito del piano di tutela delle acque, per i corpi idrici significativi sono previste misure per la tutela delle acque invasate e per il monitoraggio ambientale dei corpi idrici a monte e a valle dello sbarramento. Nel piano di tutela delle acque è contenuta una descrizione qualitativa e quantitativa delle attività antropiche

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Art. 63 - Responsabilità e danno ambientale

1. Il gestore ed il concessionario sono responsabili per i danni causati dall'apertura deg

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Capo VIII - Funzioni di vigilanza
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Art. 64 - Compiti degli organi di vigilanza

1. Il personale addetto alla vigilanza ed al controllo nel settore della tutela delle acque, titolo III della legge provinciale, esercita, secondo la rispettiva competenza, le seguenti funzioni di vigilanza e controllo:

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Art. 65 - Compiti di vigilanza dell'Agenzia provinciale per l'ambiente

1. All'Agenzia spettano i compiti di vigilanza nei seguenti settori:

a) scarichi di acque reflue urbane e relativi impianti di depurazione;

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Art. 66 - Compiti di vigilanza della Ripartizione provinciale Foreste

1. Alla Ripartizione provinciale Foreste spettano i compiti di vigilanza nei seguenti settori:

a) stoccaggio e spargimento di fertilizzati ai sensi dell'articolo 44

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Art. 67 - Compiti di vigilanza dei comuni

1. Ai comuni spettano i compiti di vigilanza nei seguenti settori:

a) scarichi di acque reflue, imm

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Art. 68 - Compiti di vigilanza del gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione

1. Il gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione effettua, in attuazione dell'articolo 56, comma 6, della legge provinciale, il controllo degli scarichi di acque reflue e delle immissioni di acque meteoriche inquinate e sistematicamente inquinate nella rete fognaria.

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Allegato A - Calcolo degli abitanti equivalenti biologici ed idraulici

1. Gli abitanti equivalenti (a.e.) biologici sono calcolati, tenendo conto dei seguenti fattori di equivalenza:

a) abitanti: 1 persona = 1 a.e.

b) alberghi, pensioni, garni, rifugi, agriturismo: 1 letto = 1-2 a.e.

c) case di cura, ospedali: 1 letto = 2 a.e.

d) case di riposo: 1 letto = 1,5 a.e.

e) ristoranti: 2 posti a sedere = 1 a.e.

f) ristorazione in rifugi, ristori di campagna, agriturismo e malghe: 4 posti a sedere = 1 a.e.

g) camping: 2 persone = 1 a.e.

h) bar: 3 posti = 1 a.e.

i) uffici, centri commerciali, attività pro

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