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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 26/01/2015, n. 2
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- L.P. 23/12/2015, n. 18
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Art. 2 (Competenze)1. La Giunta provinciale stabilisce: a) le linee guida tecniche sulle domande nonché sui dati e documenti da produrre a corredo delle stesse “, che indichino anche le procedure per la rettifica e l’integrazione di eventuali domande incomplete” N1; b) i fondi di compensazione di cui ai commi 2 e 3, con le relative modalità di pagamento, i relativi settori di intervento e il monitoraggio del loro corretto utilizzo, d’intesa con il Consiglio dei comuni; c) le linee guida per la determinazione dell’indennizzo al concessionario uscente; |
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Art. 3 (Domanda)1. La domanda per il rilascio di una concessione è presentata al competente ufficio dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, di seguito denominato ufficio competente, corredata della documentazione indicata nelle linee guida tecniche e comprendente, per le domande per medie derivazioni, l’offerta per “i fondi di compensazione destinati” |
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Art. 4 (Domande concorrenti)1. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento possono essere presentate domande in concorrenza, corredate di tut |
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Art. 5 (Ammissione) |
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Art. 6 (Sopralluogo)1. Nel provvedimento di cui all’articolo 5, comma 2, sono inoltre fissati il luogo, il giorno e l’ora del sopralluogo. 2. Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla scaden |
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Art. 7 (Osservazioni)1. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 2, e fino a 30 giorni successivi alla data de |
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Art. 8 (Conferenza dei servizi)1. Le domande ammesse sono sottoposte alla procedura cumulativa prevista dall’articolo 28 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2. 2. Nei casi in cui sia necessario un parere o un’autorizzazione della Ripartizione provinciale Opere idrauliche, la Conferenza dei servizi è integrata da un/una rappresentante di tale Ripartizione. |
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Art. 9 (Valutazione)1. Le domande giudicate positivamente dalla Conferenza dei servizi sono valutate a maggioranza semplice, nel rispetto dei principi della libera concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza, della non discriminazione e dell’assenza di qualsiasi conflitto di interessi, nonché dell’uso efficiente delle risorse, da una commissione composta da: a) il Direttore/la Direttrice dell’ufficio competente, che la presiede; b) un/una rappresentante della Ripartizione provinciale Economi |
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Art. 10 (Pubblica utilità)1. Le infrastrutture indispensabili per gli impianti per medie derivazioni e le infrastrutture per il trasporto dell’energia prodotta sono considerate, ai sensi della legge provin |
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Art. 11 (Espropriazione, imposizione di servitù coattive e occupazione)1. Entro nove mesi dalla comunicazione dell’aggiudicazione della media derivazione l’aggiudicatario può chiedere, in caso di comprovato mancato accordo in ordine alla disponibilità delle superfici attraverso trattative dirette con i proprietari tavolari dei fondi interessati, all’Uffic |
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Art. 12 (Indennità di espropriazione)1. Al proprietario tavolare delle superfici da espropriare per la costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 10, comma 2, |
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Art. 13 (Esercizio della servitù)1. L’imposizione di servitù per la realizzazione e l’esercizio degli impianti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere c) ed e), per le quali il concessionario deve versare al proprietario tavolare della superficie un’indennità per la durata della concessione, che deve essere versata nuovamente in caso di rinnovo, conferisce al conce |
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Art. 14 (Durata della servitù)1. La servitù è legata alla durata della concessione. Con il rinnovo della concessione, i diritti e gli obblighi derivanti dalla servitù passano al concessionario entr |
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Art. 16 (Concessione)1. Una volta accertata la disponibilità dei fondi e, se necessario, previo espletamento della procedura VIA, è rilasciata la concessione che sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta relativo al progetto. |
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Art. 17 (Dichiarazione di inizio lavori)1. Almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori il concessionario comunica ai comuni territorialmente competenti l’inizio dei l |
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Art. 18 (Cauzione)1. A garanzia dell’osservanza delle prescrizioni inerenti alla costruzione dell’impianto, il concessionario deve costituire una cauzione ai sensi dell’articolo 31 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, di almeno 100,0 |
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Art. 19 (Modifiche)1. Dopo il rilascio della concessione il progetto tecnico può subire, in fase di esecuzione, lievi modifiche riferite alle seguenti infrastrutture: la posizione della centrale (entro il raggio di 15 metri dal centro originario dell’edificio); le opere di presa e di restituzione dell’acqua (entro 10 |
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Art. 20 (Collaudo)1. Il collaudo è eseguito a spese del richiedente da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata in base alle caratteristiche tecniche progettuali approvate e alle prescrizioni previste, con indicazione delle eventuali difformità che sono ammesse solo |
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Art. 21 (Rinnovo di concessioni per medie derivazioni)1. Le concessioni per medie derivazioni vengono in ogni caso nuovamente bandite dopo la loro scadenza, ad eccezione delle cooperative storiche di cui all’articolo 23. 2. Il titolare della concessione per una media derivazione ne chiede il rinnovo all’ufficio competente non prima di due anni e al più tardi un anno prima della scadenza della stessa. 3. A meno che non sussista un interesse pubblico prevalente rispetto a un altro utilizzo del corso d’acqua, che sia incompatibile con il suo utilizzo a fini idroelettrici, l’ufficio competente avvia entro 120 giorni la procedura di rinnovo della concessione. In caso di |
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Art. 22 (Determinazione dell’indennizzo)1. L'indennizzo di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), è determinato "tenendo conto dei beni di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione e degli investimenti effettuati per questi beni e non ammortizzati nel corso della concessione."N26 La Giunta provinciale emana le linee guida per la determinazione d |
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Art. 23 (Imprese elettriche integrate e cooperative storiche)1. Ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, sono imprese elettriche le persone fisiche o giuridiche – esclusi i clienti finali – che svolgono almeno una delle funzioni di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica e che espletano i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a tali funzioni. |
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Art. 23-bis (Concessioni per piccole derivazioni d’acqua a favore di malghe, rifugi, masi di montagna e alpeggi gestiti in proprio)1. Nel procedimento per il rilascio di concessioni per piccole derivazioni d’acqua a scopo di produzione elettrica, che servano esclusiv |
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Art. 23-ter (Concessioni per derivazioni d’acqua su condotte per acqua potabile e su esistenti impianti di irrigazione e innevamento)1. Nel |
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Art. 24 (Rinnovo di concessioni per piccole derivazioni)1. Il rinnovo della concessione per una piccola derivazione può essere richiesto non prima di un anno e al più tardi sei mesi prima della |
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Art. 25 (Monitoraggio)1. Il titolare di una concessione per una media derivazione presenta, a cadenza triennale, ai comuni rivieraschi e all’ufficio com |
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Art. 26 (Verifiche e sicurezza)1. Il titolare di una concessione esegue la manutenzione tecnica dei suoi impianti in modo tale che ne siano sempre garantite la fun |
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Art. 27 (Modifica e revoca)1. Le prescrizioni tecniche della concessione possono essere modificate o integrate, qualora sia necessario per la tutela del suolo, delle acque, dell’ambiente |
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Art. 28 (Sottensioni)1. Nel caso in cui una domanda di concessione per un’utilizzazione d’acqua risulti incompatibile con utenze meno importanti ma già legittimamente costituite o concesse, la nuova concessione può essere rilasciata, a condizione che essa risponda al miglior utilizzo della risorsa in funzione dell’interesse pubblico. 2. Prima del rilascio della nuova concessione l’ufficio compete |
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Art. 29 (Rinuncia)1. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione provvede mediante comunicazione scritta all’ufficio competente, contenente il codice identificativo della concessione e una dichiarazione sull |
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Art. 30 (Decadenza)1. L’impianto per la derivazione oggetto della concessione deve essere realizzato e messo in esercizio entro tre anni dal rilascio della relativa concessione. 2. In casi motivati il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino ad un massimo di cinque anni. 3. In caso di mancata realizzazione dell’impianto, la concessione decade e viene archiviata. 4. I |
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Art. 31 (Smantellamento di impianti)1. Gli impianti oggetto di concessioni non rinnovate, revocate, annullate o dichiarate decadute e non più rilasciate, ovvero di concessioni oggetto d |
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Art. 32 (Vigilanza e controllo)1. Il controllo sull’applicazione della presente legge e sul rispetto dei disciplinari di concessione spetta alle funzionarie e ai funzi |
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Art. 33 (Sanzioni amministrative)1. Chi contravviene all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 13, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro. 2. Chi contravviene alla disposizione sul ripristino dello stato dei luoghi dopo la cessazione della servitù, di cui all’articolo 14, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro; in caso di superfici superiori a 50 metri quadrati, la sanzione è aumentata di 100,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato. 3. Chi contravviene alla disposizione sulle lievi modifiche ammissibili di cui all’articolo 19, comma 2, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro. 4. Chi contravviene all’obbligo di comunicazione al comune “di cui all’art. 19, comma 3”N3, è tenuto al pagamento di un |
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Art. 34 (Norme transitorie)1. Fino all’entrata in vigore del Piano di tutela delle acque e comunque non oltre il 30 giugno 2015 non vengono accettate nuove domande. Fino all’entrata in vigore di tale piano la Giunta provinciale, sentiti il Consiglio dei comuni, il tavolo di esperti sull’energia e le associazioni ambientaliste più rappresentative dell’Alto Adige, determina i tratti di corsi d’acqua particolarmente sensibili, che sono in ogni caso esclusi dall’utilizzo idroelettrico. |
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Art. 35 (Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici” e della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, “Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica”)1. Il titolo della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è così sostituito: “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”. 2. L’a |
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Art. 36 (Abrogazioni)1. Sono abrogati: i numeri 1), 2) e 3) della lettera c) del comma 1, e i numeri 1), 2) e 3) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 57/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche; |
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