L.P. Bolzano 20/06/2005, n. 4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.P. Bolzano 20/06/2005, n. 4

Modifiche di leggi provinciali nei settori dell’agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell’ambiente e altre disposizioni. (Stralcio).
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[Premessa]


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Art. 10 - Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, recante "La disciplina e lo sviluppo dell'agriturismo"

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, è così sostituito:

"1. Ai fini della presente legge, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricreazione ed ospitalità svolte da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli o associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione di strutture aziendali o interaziendali agricole; il tempo impiegato nell'esercizio dell'attività agricola, quali la coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento bestiame, deve comunque essere maggiore rispetto a quello impiegato nell'attività agrituristica."

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, è così sostituito:

"3. Rientrano fra le attività di cui al comma 1:

a) dare ospitalità a fini turistici negli edifici siti nel fondo dell'imprenditore agricolo e somministrare pasti alle persone alloggiate ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12;

b) vendere i beni agricoli e artigianali prodotti nell'azienda;

c) gestire ristori di campagna ai sensi della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39;

d) somministrare per la consuma

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Art. 13 - Modifica della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, recante "Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici"

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18,

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Art. 14 - Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante "Disposizioni sulle acque"

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

"Art. 19 (Scavi e prelievi di acqua sotterranea) - 1. Ogni scavo e prelievo di acqua sotterranea, anche tramite prove di pompaggio oppure allo scopo di abbassamento dell'acqua sotterranea, devono essere autorizzati o concessi dall'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche, a eccezione della costruzione di sonde geotermiche in falda per la produzione di calore senza prelievo di acqua sotterranea che deve essere denunciata preventivamente all'ufficio competente per la gestione delle risorse idriche. Le sonde geotermiche devono essere costruite secondo le direttive tecniche stabilite dalla Giunta provinciale."

2. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

"2. La domanda, corredata della documentazione prescritta, va presentata all'ufficio competente per la gestione delle risorse idriche presso la Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia, il quale provvede alla sua pubblicazione per 15 giorni presso l'ufficio stesso, nonché all'albo comunale del comune ove sono previste le opere e a quello degli altri comuni even

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Art. 16 - Modifiche della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, recante "Valutazione dell'impatto ambientale"

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

"2. Il presidente del Comitato VIA verifica se le caratteristic

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Art. 20 - Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, recante "Norme per la tutela della qualità dell'aria"

1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, R è inserito il seguente articolo:

"Art. 7-bis (Controllo degli impianti termici) - 1. I controllori fumi autorizzati eseguono periodicamente l'analisi dei fumi sugli impianti termici. Con regolamento di esecuzione sono fissati i requisiti per il riconoscimento della figura professionale di "controllore fumi o controllora fumi", nonc

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Art. 21 - Abrogazioni

1. Sono abrogati:

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