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Deliberaz. G.P. Bolzano 07/07/2020, n. 491

Criteri per il calcolo della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 07/12/2021, n. 1048
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Testo del provvedimento

 

L’articolo 53 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante “Disposizioni sulle acque”, e successive modifiche, stabilisce che per lo scarico e la depurazione delle acque reflue domestiche e industriali va corrisposta una tariffa.

La tariffa è determinata in modo da assicurare la copertura dei costi di gestione, degli ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti direttamente dagli enti gestori, nonché degli importi di cui all’articolo 55 della stessa legge.

Per le utenze industriali la quota tariffaria è determinata sulla base della quantità e qualità delle acque reflue scaricate.

Nella determinazione della tariffa possono essere previste tariffe differenziate per

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Allegato A - Criteri per il calcolo della tariffa per il servizio di fognatura e di depurazione

 

1) DISPOSIZIONI GENERALI

a) La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio come definito all'articolo 53 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante "Disposizioni sulle acque", e successive modifiche, di seguito denominata legge, ed è costituita dalla somma di due quote, una per il servizio di fognatura e l'altra per quello di depurazione.

Presupposto per l'applicazione della tariffa è l'allacciamento alla rete fognaria.

La tariffa va corrisposta anche dai titolari degli scarichi per i quali, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge, il sindaco/la sindaca abbia notificato l'obbligo di eseguire l'allacciamento alla rete fognaria, se essi non vi hanno provveduto entro il termine stabilito.

b) La tariffa è determinata in modo che sia assicurata la copertura dei costi di gestione, degli ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti direttamente dai gestori, nonché degli importi di cui all'articolo 55 della legge. Essa comprende anche il diritto/canone di allacciamento, fatta eccezione per il contributo di urbanizzazione di cui al vigente regolamento comunale.

Nel caso di impianti di depurazione di interesse sovracomunale, anche i comuni non ancora allacciati devono partecipare alla copertura delle spese fisse di gestione.

c) La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la rete fognaria sia sprovvista di idonei impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

d) La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione deve essere corrisposta anche per il servizio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge, relativo all'estrazione e smaltimento del fango dei sistemi di smaltimento individuali (fosse settiche) da parte dei comuni. Essa va corrisposta annualmente, indipendentemente dalla frequenza con cui il comune provvede all'estrazione e smaltimento del fango e anche nel caso in cui l'utente si rifiuti di fare eseguire tale servizio dal comune. In alternativa all'applicazione della tariffa sopra indicata, il comune può applicare una tariffa per ogni singola operazione di estrazione e smaltimento del fango in conformità alle modalità indicate al punto 2), lettera d).

e) La tariffa all'interno del territorio comunale è unica. Essa viene determinata dai comuni ogni anno per l'anno successivo entro il termine per l'approvazione del bilancio preventivo ed è applicata dai comuni stessi o dai gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare. Nella modulazione della tariffa possono essere previste tariffe differenziate per scaglioni di consumo. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi, sono ammesse maggiorazioni della tariffa per le seconde abitazioni. Qualora il comune intenda applicare tale maggiorazione, questa va calcolata in conformità a quanto indicato al punto 2). Qualora il gestore abbia definito un piano triennale degli investimenti da realizzare per il servizio di fognatura e di depurazione negli anni "a", "a+1" e "a+2", può caricare in tariffa un'ulteriore componente tariffaria a titolo di fondo nuovi investimenti (FNI).

Legenda:

"a": anno di riferimento, che corrisponde all'anno successivo

"a-1": anno precedente a quello di riferimento (anno in corso)

"a-2": secondo anno precedente all'anno di riferimento (anno scorso)

"a+1": primo anno successivo a quello di riferimento

"a+2" secondo anno successivo a quello di riferimento N1

f) Il gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione fissa per il proprio ambito territoriale, entro il 15 settembre di ogni anno per l'anno successivo ("a"), il costo per il servizio di fognatura relativo alle reti fognarie di interesse sovracomunale e per il servizio di depurazione per metro cubo di acqua reflua scaricata; il costo è unitario per tutto l'ambito territoriale ottimale e tiene conto della quantità e della qualità delle acque immesse. In caso contrario si applica il costo fissato per l'anno corrente. Il costo va fissato in modo da assicurare la copertura dei costi di gestione del servizio di fognatura e depurazione e degli ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti direttamente dal gestore.

g) Per la determinazione della tariffa per il servizio di fognatura e di depurazione ai sensi del punto 1), lettera b), vanno considerati i costi consuntivi sostenuti dal gestore nell'anno "a-2", tenendo conto dell'evoluzione prevista negli anni "a-1" e "a".

Le tipologie di costo da includere in tariffa, oltre all'IRAP, sono le seguenti tra quelle specificate all'articolo 2425 del codice civile oppure, nel caso dei comuni, tra quelle corrispondenti al piano dei conti della contabilità dell'ente:

- per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

- per servizi

- per godimento di beni di terzi

- per il personale

- ammortamenti e svalutazioni

- variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

- accantonamenti per rischi

- altri accantonamenti

- oneri diversi di gestione

- interessi e altri oneri finanziari.

h) Gli importi delle tipologie di costo dell'anno "a-2" elencati alla lettera g) sono computati in tariffa dopo essere stati aggiornati al tasso di inflazione per l'anno "a-1", calcolato in base all'indice provinciale dei prezzi al consumo senza tabacchi per le famiglie di operai e impiegati dall'Istituto provinciale di statistica ASTAT. Tali importi e quelli di cui all'articolo 55 della legge sono inclusi nella tariffa di cui alla lettera e).

i) Gli ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate per il servizio di fognatura e di depurazione sono computati in tariffa tenendo conto del costo storico di ogni bene presente in bilancio nell'anno "a-2" e tenendo in considerazione l'evoluzione prevista negli anni "a-1" e "a", al netto dei contributi in conto capitale e del fondo nuovi investimenti di cui alla lettera e) e degli oneri di urbanizzazione già versati dagli utenti al comune. Le aliquote di ammortamento da applicare ai fini tariffari corrispondono a quanto indicato dal gestore nel suo bilancio.

j) N2

k) In caso di eventi imprevisti, come p.es. danni causati da intemperie/temporali, altri casi di forza maggiore, caso fortuito, ecc., che hanno effetti sull'infrastruttura del servizio di fognatura e depurazione, previa apposita verifica, il comune può riconoscere costi aggiuntivi. N1

l) Nel calcolo della tariffa, gli ammortamenti di cui alla lettera i) sono computati progressivamente dai comuni gestori. I relativi dettagli sono definiti nell'accordo sulla finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. Durante il corrispondente arco temporale non si applica il limite per l'aumento tariffario annuo massimo previsto dalla lettera j).

m) Per determinare la tariffa si considera il volume dell'acqua scaricata equivalente al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata, rilevato con idonei strumenti di misura; i comuni possono prevedere riduzioni per determinati utilizzi che non comportano lo scarico di acque reflue. Per promuovere un risparmio delle risorse idriche, il volume d'acqua piovana raccolto e riutilizzato non viene calcolato al fine della determinazione della quota tariffaria delle acque reflue domestiche.

n) In assenza di misurazione con idonei strumenti, per le acque meteoriche derivanti da aree esterne per le quali, in considerazione del pericolo di inquinamento (ad es. aree sulle quali si svolgono attività produttive inquinanti, aree di travaso di sostanze inquinanti, ecc.) è stata prescritta l'immissione nella rete fognaria nera o mista, le tariffe sono calcolate aggiungendo un volume d'acqua pari a 0,5 m³ per m² di superficie impermeabilizzata.

o) Per lo scarico di acque reflue industriali la quota tariffaria è determinata sulla base della quantità e della qualità delle acque reflue scaricate, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 3). I gestori del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, previo parere favorevole del comune territorialmente competente, possono stabilire convenzioni particolari con utenze industriali di rilevante entità, qualora queste utilizzino l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane.

 

2) CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

a) Premessa

Per acque reflue domestiche si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, nonché da insediamenti produttivi che diano origine a scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche di cui all'allegato L della legge.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle provenienti dalle seguenti attività produttive:

1. aziende che forniscono servizi per l'igiene, la pulizia e il benessere della persona;

2. piscine, stabilimenti idropinici e idrotermali;

3. lavanderie che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.000 m³ annui e a condizione che dalle lavatrici a secco non vengano scaricate acque che possono contenere solventi;

4. ospedali, case o istituti di cura, asili per la custodia di animali, ambulatori medici, veterinari, odontoiatrici o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca ovvero qualora i residui dei predetti laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti, escluse le acque di mero lavaggio delle attrezzature e delle vetrerie;

5. laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.500 m³ annui;

6. macellerie sprovviste del reparto di macellazione che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.000 m³ annui;

7. imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

8. imprese dedite all'allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina stabilita con regolamento di esecuzione e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno;

9. imprese di cui ai punti 7 e 8 che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

10. imprese che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli che diano origine a scarichi di quantità non superiore a 1000 m³ annui;

11. impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzano per una densità di allevamento pari o inferiore ad 1 kg per m² di specchi d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

12. autorimesse nelle quali non vengono svolte riparazioni meccaniche, né attività di manutenzione e lavaggio, escluse le autorimesse pubbliche con una capienza superiore a 300 posti;

13. impianti a condensazione con una potenza termica pari o inferiore a 6.000 chilowatt;

14. circuiti degli impianti di riscaldamento e teleriscaldamento, ad eccezione delle acque derivanti da lavori di risanamento dei circuiti, le quali vanno smaltite in conformità alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;

15. impianti di scambio termico che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 5.000 m³ annui;

16. imprese di pittura con meno di 5 addetti;

17. lavaggio di cassonetti e contenitori per la raccolta di rifiuti urbani.

Le acque reflue delle le attività produttive indicate ai punti 3, 5, 6 e 10, che abbiano prodotto per due anni consecutivi un quantitativo di acque reflue superiore a quello indicato, sono classificate come acque reflue industriali. Il titolare dello scarico presenta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento domanda di autorizzazione allo scarico in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39 della legge.

 

b) Calcolo della tariffa

La formula per il calcolo della tariffa per le acque reflue domestiche è la seguente:

 

T = K (f + d) V

dove:

T = tariffa (euro/anno)

K = coefficiente di maggiorazione

f = coefficiente di costo per il servizio di fognatura (euro/m³)

d = coefficiente di costo per il servizio di depurazione (euro/m³)

V = volume dell'acqua reflua (m³/anno).

 

c) Determinazione dei coefficienti

Determinazione del coefficiente K

Per le acque reflue domestich

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Allegato B - Criteri per il calcolo della tariffa per il trattamento di acque reflue, fanghi e simili presso impianti di depurazione delle acque reflue urbane

1) DISPOSIZIONI GENERALI

a) La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio di trattamento di acque reflue, fanghi e simili per conto terzi presso impianti di depurazione di acque reflue urbane nei casi di cui all'articolo 42 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante "Disposizioni sulle acque", e successive modifiche, di seguito denominata legge.

Solo gli impianti di depurazione di acque reflue urbane autorizzati ai sensi dell'articolo 39 della legge possono accettare, nei limiti della loro capacità residua di trattamento, i seguenti rifiuti costituiti da acque reflue provenienti dalla provincia di Bolzano:

- acque reflue domestiche e urbane;

- acque reflue industriali che rispettano i valori limite fissati per lo scarico in rete fognaria;

- materiali derivanti dal trattamento di acque reflue domestiche;

- materiali derivanti dalla manutenzione di reti fognarie;

- materiali derivanti dal trattamento di acque reflue urbane, destinati a subire un'ulteriore fase di trattamento prima di essere riutilizzati o smaltiti;

- materiali derivanti dal trattamento di acque reflue industriali biodegradabili, destinati a subire un'ulteriore fase di trattamento prima di essere riutilizzati o smaltiti.

b) La tariffa è determinata in modo che sia assicurata la copertura dei costi di gestione e degli ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti direttamente dai gestori degli impianti di depurazione.

c) La tariffa viene determinata dal gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione di cui all'articolo 5 della legge, per il proprio ambito territoriale, entro il 15 settembre di ogni anno per l'anno successivo ed è applicata dal gestore di cui sopra o direttamente dal gestore dell'impianto di depurazione nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare. Qualora non sia ancora stato istituito il servizio integrato di fognatura e depurazione e nel caso di impianti di depurazione di competenza comunale non trasferiti al servizio di cui sopra, la determinazione della tariffa spetta all'ente titolare del servizio.

d) La quota tariffaria è determinata sulla base della quantità e della qualità delle acque reflue scaricate, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 2.

I gestori del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane possono stabilire convenzioni particolari con utenze industriali di rilevante entità,

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