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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 17/10/2019, n. 10
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 16/07/2024, n. 2
- L.P. 04/08/2023, n. 18
- L.P. 16/08/2022, n. 10
- L.P. 23/07/2021, n. 5
- L.P. 19/08/2020, n. 9
- L.P. 27/03/2020, n. 2
- L.P. 02/12/2019, n. 13
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TITOLO I - RAPPORTI DELLA PROVINCIA CON L’UNIONE EUROPEA, ASSISTENZA SCOLASTICA, APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DELLA PROVINCIA CON L’UNIONE EUROPEA |
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Art. 1 - (Ufficio di Bruxelles)1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito la Provincia, opera attraverso una propria rappresentanza a Bruxelles, istituita per promuovere le proprie istanze presso le istituzioni europee e influenzarne le scelte. Tramite la propria rappresentanza la Provincia svolge altresì attività di formazione, informazione e divulgazio |
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Art. 2 - (Esperti nazionali distaccati)1. La Provincia promuove, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell’Unione europea, secondo quanto previsto dalla decisione n. C (2008) 6866 della Commissione europea, del 12 novembre 2008, relativa al regime applicabile agli |
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CAPO II - Omissis
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CAPO III - ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI - SPECIFICITÀ TERRITORIALI |
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Art. 4 - (Ordini e collegi professionali - Specificità territoriali nell’applicazione dell’articolo 53 della direttiva 2005/36/CE) |
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TITOLO II - AGRICOLTURA, ACQUE E CANONI IDRICI PER L’UTILIZZO DI ACQUE PUBBLICHE |
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CAPO I - Omissis
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE |
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Art. 6 - (Modifiche alla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante “Disposizioni sulle acque”)1. Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono così sostituite: “a) “acque”: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee: 1) “acque superficiali”: le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee, così individuate: 1.1 “lago”: un corpo idrico superficiale fermo; sono considerati tali tutti i laghi inseriti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e i laghi naturali, non inseriti nel citato elenco, con superficie superiore a 0,15 ha, misurata in corrispondenza della linea di massimo invaso; nello specifico si distingue fra: 1.1.1 “lago naturale”: un corpo idrico superficiale fermo formato naturalmente; |
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CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONI IDRICI PER L’UTILIZZO DI ACQUE PUBBLICHE IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE |
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Art. 7 - (Finalità delle disposizioni per il recepimento della direttiva 2000/60/CE)1. Il presente capo reca disposizioni per la protezione e la difesa dell’acqua, in recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per un’azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque - DQA). 2. Il |
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Art. 8 - (Scopi del canone idrico)1. Il canone idrico viene istituito per i seguenti scopi: a) aumento dell’efficienza di utilizzo, al fine di ridurre al minimo il numero dei punti di prelievo |
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Art. 9 - (Definizioni)1. Si applicano le seguenti definizioni: a) utilizzi idrici: tutte le attività che fanno uso della risorsa “acqua” e impattano sullo stato dei corpi idrici; b) servizi idrici: tutte le attività, pubbliche o private, di prelievo, contenimento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque sotterranee e/o superficiali, di gestione delle acque meteoriche, di raccolta e trattamento delle acque reflue, nonché le attività finalizzate a preservare la risorsa idrica e a tutela |
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Art. 10 - (Suddivisione degli utilizzi idrici per settori)1. Per il calcolo dei canoni gli utilizzi idrici sono suddivisi nei seguenti settori: a) domestico: utilizzi pubblici e privati di acqua potabile ai sensi dell’Art. 14 (del PGUAP, ad eccez |
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Art. 11 - (Canone idrico)1. In conformità alle finalità di cui all’articolo 7 e agli scopi di cui all’articolo 8, la Giunta provinciale stabilisce l’ammontare dei canoni idrici, i criteri di calcolo ed eventuali esenzioni per gli utilizzi ai sensi dell’articolo 10. 2. I canoni sono stabiliti tenendo conto della portata sociale, ecologica ed economica dei diversi utilizzi. 3. I canoni idrici si articolano in: a) un importo da corrispondere |
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Art. 12 - (Recupero dei costi)1. I costi per indagini e il ripristino di uno stato ecologico almeno buono dei corpi idrici, nonché per promuovere un impiego idrico sostenibile e ri |
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Art. 13 - (Concessione dei contributi)1. La Giunta provinciale determina i criteri per la concessione dei contributi. 2. Gli uffici competenti dell’Amministrazione provinciale concedono contributi per la realizzazione di interventi per un uso dell’acqua parsimonioso, sostenibile e rispettoso dell’ambiente |
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Art. 16 - (Disposizioni transitorie)1. I canoni idrici sono corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2020. 2. I diritti di utilizz |
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Art. 17 - (Abrogazione)1. La legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifi |
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TITOLO III - NORME FINALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE |
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Art. 18 - (Disposizioni finanziarie)1. Salvo quanto previsto agli articoli 1, 3 e 13, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie dis |
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Art. 19 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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