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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 17/12/2015, n. 16
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- L.P. 27/01/2017, n. 1
- L.P. 12/07/2016, n. 15
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge provinciale recepisce la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la d |
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Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appalti pubblici di interesse provinciale. 2. Sono di interesse provinciale gli appalti pubblici affidati dalle seguenti amministrazioni aggiudicatrici: a) la Provincia autonoma di Bolzano, le aziende e gli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, le istituzioni scolastiche e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni; b) gli enti locali, le comunità comprensoriali, le amministrazioni dei beni di uso civico e gli altri enti, aziende, società, istituti e in generale gli |
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Art. 2-bis - Coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento1. In |
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Art. 3 - Definizione delle suddivisioni1. Ai fini della presente legge si intende per: a) “lotto funzionale”: uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio |
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Art. 4-bis - Contratti di partenariato pubblico privato e concessioni) |
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Art. 4-ter - Programmi unitari di valorizzazione territoriale1. Gli enti locali della provincia di Bolzano che intendono avviare procedure amministrative per la privatizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico tramite la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale applicano la disposizione d |
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CAPO II - SOGGETTI, FUNZIONI E STRUMENTI |
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Art. 5 - Modalità di espletamento delle procedure dell’Agenzia per i contratti pubblici - ACP1. L’Agenzia per i contratti pubblici - ACP, di seguito denominata Agenzia, svolge direttamente o mediante le proprie Aree interne le funzioni di soggetto aggregatore provinciale che fornisce le seguenti prestazioni: a) “attività di centralizzazione delle committenze” e in particolare di soggetto aggregatore per la Provincia autonoma di Bolzano; tali attività sono svolte su base permanente, in una delle seguenti forme: 1) acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici sulla base dei programmi annuali che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad approvare per i beni e servizi di particolare rilevanza economica o a elevato gra |
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Art. 6 - Organizzazione per l’esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture1. Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un/una responsabile unico/unica del progetto (di seguito denominato/denominata RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta alla presente legge. N73 2. Le stazioni appaltanti nominano il/la RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo/alla medesima affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del/della RUP, limitatamente al rispetto delle norme alla cui osservanza sono tenute. L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina |
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Art. 6-bis - Qualifica delle stazioni appaltanti |
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CAPO III - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE |
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Art. 7 - Programmazione dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori. N82 2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’appr |
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Art. 8 - Progettazione in generale1. In caso di lavori, servizi e forniture l’amministrazione aggiudicatrice fissa le caratteristiche dell’opera o del progetto e indica l’importo di spesa presunta complessiva, suddiviso per gli importi relativi a lavori, servizi e forniture, prima di procedere all’affidamento delle prestazioni di progettazi |
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Art. 9 - Progettazione di opere pubbliche1. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, negli appalti relativi a lavori di importo non superiore a un milione di euro, e forniture d’importo “fin |
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Art. 10 - Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche1. Per lavori di manutenzione, di sistemazione e di ripristino di opere pubbliche può esser |
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Art. 11 - Parere consultivo sul progetto1. I progetti delle opere pubbliche sono sottoposti all’esame del competente organo consultivo della Giunta provinciale per il parere tecnico, amministrativo ed economico, ai sensi della normativa provinciale vigente in materia. |
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Art. 12 - Approvazione del progetto1. I progetti delle opere sono approvati dall’amministrazione aggiudicatrice, sentito il parere tecnico, amministrativo ed economico dell’organo consultivo competente della Provincia, ove prescritto. |
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Art. 13 - Abbellimento di opere pubbliche1. Le amministrazioni che provvedono all’esecuzione di opere pubbliche possono destinare al loro abbellimento, mediante opere artistiche, una quota non superiore al tre per cento del |
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Art. 14 - Indagini geologiche1. Gli enti soggetti al controllo della Provinc |
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Art. 15 - Verifica tecnica e controllo1. N129 |
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CAPO IV - CALCOLO DEL VALORE DEGLI APPALTI E SOGLIE |
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Art. 16 - Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice, compresi tutte le opzioni e gli eventuali rinnovi dei contratti, come esplicitamente stabilito nei documenti di gara. Tale valutazione avviene sulla base degli elenchi dei prezzi di riferimento attuali, approvati dalla Giunta provinciale. Quando l’amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto. N42 2. Se un’amministrazione aggiudicatrice è composta da unità operative distinte, si tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di appalto, i valori possono essere stimati dall’unità in questione. 3. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione della suindicata direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino. 4. Il valore stimato dell’appalto è valido al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura d’appalto. |
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Art. 17 - Soglie per prestazioni professionali1. Per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi si applicano le seguenti disposizioni: a) affidamento diretto degli anzidetti servizi, di importo inferiore a 140.000 euro, anch |
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CAPO V - SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA |
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Art. 18 - Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria1. Il concorso di progettazione è uno strumento per incentivare la qualità architettonica ed è utilizzato in via prioritaria per opere di particolare rilevanza sotto il profilo urbanistico, architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo nonché tecnologico. Nei concorsi di progettazione, le prestazioni specialistiche possono essere affidate mediante procedura separata. N95 2. Alla scelta del progetto provvede una commissione nominata dall’amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di cinque membri. La |
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CAPO VI - ATTIVITÀ PREPARATORIE |
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Art. 20 - Consultazioni preliminari di mercato1. Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell’appal |
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Art. 21 - Partecipazione precedente di candidati o offerenti1. Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell� |
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CAPO VII - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE |
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Art. 24 - Verifica dei requisiti1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’assenza di motivi di esclusion |
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Art. 25 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza delle relative circostanze, in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, nonché nel rispetto dei principi generali in materia di appalti. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione UE a richiesta di quest’ultima; un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione |
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Art. 26 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti1. Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici; b) affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici; |
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Art. 27 - Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento1. N134 2. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e limitare il contenzioso, la domanda di partecipazione alle procedure è corredata di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati nel bando di gara o nella lettera d’invito. Le stazioni appaltanti limitano la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al solo aggiudicatario. In caso di fondati dubbi è sempre facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in qualsiasi momento della procedura d’appalto. N58 3. In caso di mancata comprova del possesso dei requisiti di partecipazione, la stazione appaltante revoca il provvedimento di aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia provvisoria, ove richiesta, segnala il fatto alle autorità competenti e scorre la graduatoria. Qualora l’operatore economico escluso sia esonerato dall’obbligo di prestare la garanzia provvisoria, deve pagare un importo pari all’uno per cento del valore a base di gara. Nei diversi casi di riduzione dell’importo della garanzia provvisoria, oltre all’escussione della garanzia è dovuto un importo pari alla differenza tra l’uno per cento del valore a base di gara e la garanzia provvisoria. In qualsiasi fase della procedura di gara può essere adottato un provvedimento di esclusione del concorrente, con le conseguenze di cui sopra, a causa di false dichiarazioni o della mancata stipula del contratto per ogni altro atto o fatto imputabile all’aggiudicatario. La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, imputabili a ogni fatto riconducibile all’operatore economico o conseguenti all’adozione di un’informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche. Subito dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante pubblica, qualora previsto dalla normativa, atti e provvedimenti relativi ad ammissione, esclusione, elenco dei verbali e composizione della commissione di valutazione. |
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Art. 28 - Suddivisione in lotti1. Per garantire l’effettiva partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. |
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Art. 29 - Soccorso istruttorio |
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Art. 30 - Offerte anormalmente basse1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte se queste appaiono anor-malmente basse. La Giunta provinciale determina gli elementi specifici non |
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Art. 31 - Riparametrazione a livello di criterio1. Indipendentemente dal metodo di calcolo prescelto, al fine di garantire il rispetto dei pesi attribuiti all’offerta economica e a |
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Art. 32 - Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive1. Le domande di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, o le domande di iscrizione ad Albi o Elenchi presentate dagli operatori economici, sono corredate di una dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. Gli operatori economici devono provvedere a tenere aggiornate nel MEPAB, nel sistema dinamico di acquisizione, negli Albi o Elenchi le dichiarazioni rese, le quali dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall’ultimo aggiornamento. Per l’iscrizione in Albi, Elenchi, e per l’abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, i controlli relativi alle dichiaraz |
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Art. 33 - Criteri di aggiudicazione dell’appalto1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo o sulla base del prezzo, di norma applicando la procedura a prezzi unitari. 2. L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita di cui all’articolo 68 della direttiva 2014/24/UE, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione. Tra tali criteri rientrano: a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, nonché la commercializzazione e relative condizioni; b) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto, o c) servizi postvendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione. |
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Art. 34 - Autorità di gara e commissione di valutazione1. Per le procedure d’appalto per contratti di lavori, servizi e forniture, di concessione e per le procedure di concorso la stazione appaltante nomina l’autorità di gara in composizione monocratica, eventualmente assistita da due testimoni. 2. Per le procedure che presuppongono una valutazione tecnica sulla base di criteri discrezionali, l’autorità di gara nomina |
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Art. 35 - Sostenibilità e criteri sociali1. Nell’aggiudicazione di appalti pubblici possono essere prescritte, in osservanza della normativa dell’Unione europea, ulteriori condizioni per l’esecuzione dell’appalto nel rispetto della sostenibilità. 2. Al fine del raggiungimento di obiettivi di politica economico-sociale, la Giunta p |
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Art. 36 - Garanzie nella fase di esecuzione del contratto1. La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, ed è pari al due per cento dell’importo contrattuale. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della garanzia sino all’uno per cento, ovvero incrementarlo si |
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Art. 38 - Semplificazioni in materia di organizzazione di procedure di affidamento per enti locali1. N2 |
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Art. 39 - Termine dilatorio1. L’amministrazione aggiudicatrice non può stipulare il contratto prima di 35 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’amministrazione aggiudicatrice di attendere il decorso del predetto termine. |
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Art. 40 - Linee guida1. Per i soggetti di cui all’articolo 2 la Giunta provinciale emana linee guida, |
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CAPO VIII - AFFIDAMENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA |
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Art. 43 - Acquisizione di beni, servizi ed esecuzione di lavori in economia |
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CAPO IX - ESECUZIONE |
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Art. 47 - Appalti di lavori1. I contratti per lavori pubblici possono essere stipulati a corpo o a misura ovvero part |
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Art. 48 - (Modifica dei contratti in corso di esecuzione1. I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi; c) per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla |
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Art. 49 - Contabilità dei lavori1. Il registro di contabilità dei lavori può essere redatto su fogli singoli, da unirsi in fascicoli a ogni stato di avanzamento dei lavori. 2. Per lavori d’importo fino a 200.000 euro si può prescindere dalla tenuta dei seguenti documenti contabili: giornale dei lavori, libretti di misura dei la |
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Art. 50 - Modalità di esecuzione delle varianti1. Per i lavori della Provincia, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dall'asse |
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Art. 52 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata1. Qualora l’amministrazione committente abbia necessità di occupare o utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima della completa ultimazione dei lavori e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che: a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; |
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Art. 53 - Collaudo1. Per particolari esigenze, con provvedimento motivato, un soggetto esterno che è stato |
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Art. 53-bis - Rilascio della licenza d'uso per opere pubbliche |
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CAPO X - SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI |
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Art. 55 - Oggetto e ambito di applicazione1. Gli appalti pubblici di servizi alla persona, quali appalti di servizi sociali, sanitari, scolastici, culturali e connessi, nonché gli appalti pubblici di servizi alberghieri, di ristorazione, di soccorso e altri servi |
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Art. 56 - Principio di libera amministrazione1. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di liberamente organizzare i serviz |
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Art. 57 - Aggiudicazione degli appalti sopra soglia1. Se e nella misura in cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado di organizzare i servizi a mente dell’articolo 56, procedono ad appaltare tali servizi ai sensi delle disposizioni del presente capo ed applicano le disposizioni dell’articolo 75 della direttiva 2014/24/UE in tema di pubblicazione deg |
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Art. 58 - Aggiudicazione degli appalti sotto soglia1. Per gli appalti di servizi di cui al presente capo, di valore non superiore alla soglia di rilevanza europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere: a) alla conclusione del contratto dirett |
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Art. 59 - Appalti riservati1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all’aggiudicazione di appalti di servizi nel settore sanitario, sociale, scolastico e culturale di cui all’articolo 77 della direttiva 2014/24/UE possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione a organizzazioni che soddisfino tutte le seguenti condizioni: a) il loro obiettivo è il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al presente comma; |
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CAPO XI - ABROGAZIONI |
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Art. 60 - Abrogazioni1. Le seguenti disposizioni sono abrogate: |
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Art. 61 - Disposizione finanziaria1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.
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