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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 16/06/2023, n. 11
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Art. 11. Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono così sostituite: |
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Art. 21. Nel comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicem |
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Art. 31. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: “1. Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un/una responsabile unico/unica del progetto (di seguito denominato/denominata RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta alla presente legge.” 2. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: “2. Le stazioni appaltanti nominano |
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Art. 41. Nel comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, la parola: “biennale” è sostituita dalla parola: “triennale” e dopo le parole: “aggiornamenti annuali” sono aggiunte le parole: “, nel rispetto dei documenti programmatori”. 2. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sosti |
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Art. 51. Nel comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 17 |
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Art. 61. Nel comma 4 dell’articolo 11 della legge provinciale 17 |
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Art. 71. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, sono così sost |
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Art. 81. Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 18 della legg |
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Art. 91. Nel comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, dopo le parole: “delle relative circostanze” sono in |
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Art. 101. L’articolo 26 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 26 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti) - 1. Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici; b) affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consulta |
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Art. 111. Nel quarto periodo del comma 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le parole: “l’applicazione delle relative sanzioni” sono sostituite dalle parole: “le conseguenze di cui sopra”. 2. Dopo il quarto periodo del comma 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la manca |
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Art. 121. L’articolo 28 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: “Art. 28 (Suddivisione in lotti) - 1. Per garantire l’effettiva partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore d |
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Art. 131. L’articolo 33 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 33 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) – 1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo o sulla base del prezzo, di norma applicando la procedura a prezzi unitari. 2. L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita di cui all’articolo 68 della direttiva 2014/24/UE, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione. Tra tali criteri rientrano: a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, nonché la commercializzazione e relative condizioni; b) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto, qualor |
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Art. 141. Nel comma 5 dell’articolo 34 della legge provinciale 7 d |
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Art. 151. Il comma 3 dell’articolo 35 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 |
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Art. 161. Dopo il comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, sono inseriti i se |
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Art. 171. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituita: “b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel |
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Art. 181. L’articolo 48 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 48 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) - 1. I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi; c) per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regol |
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Art. 191. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 52 della le |
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Art. 201. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 58 della legg |
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Art. 21 - Disposizioni ulteriori1. Nel testo italiano della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 |
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Art. 22 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 2 dell’a |
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Art. 23 - Disposizione finanziaria1. All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, se |
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Art. 24 - Entrata in vigore ed efficacia1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Le disposizioni della presente legge acquistano |
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