Deliberaz. G.P. Bolzano 13/06/2017, n. 612 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.P. Bolzano 13/06/2017, n. 612

Linea guida per l’aggiudicazione di servizi sociali e altri servizi specifici (Capo X della legge provinciale 16/2015 e s.m.i.).
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[Premessa]

LA GIUNTA PROVINCIALE


Visto il Capo X della legge provinciale 16/2015 s.m.i., che disciplina l’aggiudicazione di servizi sociali e altri servizi specifici;

in considerazione di emanare una linea guida per l’aggiudicazione di servizi sociali e altri servizi specifici, poiché si tratta di una

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Linea guida per l’aggiudicazione di servizi sociali e altri servizi specifici
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CAPO X DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 16/2015


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1. Premesse

La presente linea guida sul Capo X della legge provinciale n. 16/2015 costituisce una linea guida ai sensi dell&rsq

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2. Principi e condizioni quadro

La LPA all’art. 55 prevede tra l’altro, che le disposizioni della direttiva vengono recepite, se sono sufficientemente chiare e definite.

La direttiva europea 2014/24 nel capo “Servizi sociali e altri servizi specifici”, all´articolo 74, definisce gli ambiti che sono sottoposti a disposizioni specifiche (intese come semplificate e “maggiormente libere”). Si tratta di servizi sociali e altri servizi specifici riportati nell’elenco di cui all’allegato XIV, i quali vengono individuati mediante riferimento alle posizioni specifiche del Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV).

L’art. 76 del capo prevede il principio: “Gli Stati membri introducono norme a livello nazionale per l’aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, al fine di

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3. Oggetto ed ambito di applicazione

La direttiva europea 2014/24 contiene inoltre ulteriori “considerando“ utili per la definizione dell’oggetto della “libera amministrazione“. Tra l’altro è previsto, che certe categorie di servizi, per la loro stessa natura, hanno una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona, identificabili come specifici servizi nel settore sociale, sanitario e dell’istruzione. I servizi alla persona con valore inferiore alla soglia di euro 750.000 generalmente non sono di al

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4. Definizioni

La classificazione di un’attività come „sociale“ di per sé non è sufficiente per permettere di poter escludere l’inquadramento della stessa nelle “attività economiche” ai sensi della giurisprudenza europea. La nozione “servizi non economici di interesse generale” per tanto deve essere individuata seguendo determinati criteri. Detto termine trova un supporto normativo nel Protocollo n. 26 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (Trattato di Lisbona) che riguarda tutti i servizi di interesse generale, sia quelli economici che quelli non economici. Per la fattispecie dei servizi non economici l’art. 2 del Protocollo dice che le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico. Il Protocollo colloca per la prima volta all’interno del diritto primario sia la categoria dei “servizi non economici di interesse generale” non disciplinati dal diritto europeo della concorrenza e del mercato interno, sia la nozione di “ampio potere discrezionale” delle autorità pubbliche e il rispetto della “diversità tra i vari servizi”.

Una precisa definizione del concetto, che corrisponda alle prerogative europee e che garantisca l’erogazione di servizi pubblici di alta qualità, è deducibile dalle norme comunitarie della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato. Queste in via generale stabiliscono che ogni attività consistente nell’offerta di beni e servizi su un mercato è annoverabile tra le attività economiche. Riguardo alla questione sull´esistenza di un mercato per un determinato servizio è decisivo il modo in cui tale

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5. Disciplina e forme di organizzazione

5.1 Servizi non economici di interesse generale ai sensi dell’art. 55 della LPA

L’interpretazione dell´art. 55, comma 4, LPA, deve essere seguita in modo stretto ed è una fattispecie residuale, dato che un’interpretazione ampia permetterebbe l’elusione dell’ambito di applicazione del diritto sugli appalti pubblici. La disposizione ha l’obiettivo, di escludere dall’ambito della normativa degli appalti certe fattispecie, che in considerazione della loro natura, delle loro modeste dimensioni finanziarie, della loro carente rilevanza economica e incapacità di compromettere anche minimamente la concorrenza e il mercato interno, configurano quindi una specie di regola “de minimis” per questo ambito speciale di servizi, al quale anche l’Unione Europea in questo senso presta particolare attenzione negli artt. 74 e sgg. della direttiva 2014/24/EU.

I seguenti elementi possono costituire parametri di riferimento utili per le stazioni appaltanti::

- l’assenza sul territorio di un mercato rilevante, in ordine al quale sia esistente o potrebbe crearsi una reale concorrenza. Oppure la presenza di una cosiddetta totale o parziale carenza di mercato in considerazione di concreti presupposti, cioè in teoria il gioco libero delle forze di mercato potrebbe in teoria permettere di soddisfare le necessità di chiunque, ma di fatto questo non avviene per scarso rendimento economico del servizio;

- la tipica esecuzione del servizio da parte di soggetti che non traggono alcun profitto dalle loro prestazioni e che perseguono il benessere della collettività o di una parte di essa;

- il compenso per il relativo servizio non corrisponde ai prezzi di mercato come invece avviene per gli operatori economici, ma consiste in un rimborso delle spese sostenute o a costi (propri) standardizzati, ignorando un eventuale rischio imprenditoriale (legato alla possibilità di massimizzare i profitti);

- il carattere della finalità della prestazione del servizio è fortemente sociale o culturale oppure orientato unicamente all’assistenza a all’istruzione, che un esame obiettivo esclude o rende alquanto difficile ogni riferimento ad un’attività economica.


5.2 Libera amministrazione ai sensi dell’art. 56 della LPA

L’art. 56 della LPA prevede sostanzialmente tre essenziali forme di organizzazione (che però non sono elencate in modo esaustivo – bensì “esemplare”):

1) Prestazione propria da parte dell’Ente;

2) Sostegno di servizi con finanziamenti;

3) Concessioni o altre attribuzioni di diritti tramite modelli di accreditamento.


In riferimento al punto 1)

Questo punto non ha bisogno di spiegazioni, considerato che in base alla competenza a loro assegnata rimane scelta libera di ogni amministrazione pubblica, di eseguire un servizio o funzioni di pubblico interesse in proprio, anche se gli stessi in passato sono stati esternalizzati o eseguiti da terzi attraverso una delega.


In riferimento al punto 2)

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