Articolo sostituito dalla L.P. 27/01/2017, n. 1 e abrogato dalla L.P. 09/07/2019, n. 3.

L’articolo 51 così recitava:

“Art. 51 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione e completamento dei lavori

1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto ai sensi della normativa vigente ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara. La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.”

Dalla redazione