Comma abrogato dall’art. 22, comma 1, della L.P. 16/06/2023, n. 11.

Ai sensi dell’art. 24, comma 2, della L.P. 16/06/2023, n. 11 la disposizione acquista efficacia il 01/07/2023.

Il comma così recitava:

“1. Il documento preliminare alla progettazione fornisce, oltre alle precisazioni di natura progettuale e procedurale, le prime indicazioni sui criteri di valutazione delle offerte, indica i criteri, i contenuti e i momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione e tiene conto dell’obiettivo delle singole opere.”

Dalla redazione