N134 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall’art. 22, comma 1, della L.P. 16/06/2023, n. 11.

Ai sensi dell’art. 24, comma 2, della L.P. 16/06/2023, n. 11 la disposizione acquista efficacia il 01/07/2023.

Il comma così recitava:

“1. Per la fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte si applica l’articolo 47 della direttiva 2014/24/UE, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 27 a 31 della medesima direttiva e i termini della normativa statale di recepimento, se minori.”

Dalla redazione