Articolo modificato dall’art. 13, comma 1, della L.P. 27/01/2017, n. 1 e, successivamente, abrogato dall’art. 22, comma 1, della L.P. 16/06/2023, n. 11.

Ai sensi dell’art. 24, comma 2, della L.P. 16/06/2023, n. 11 la disposizione acquista efficacia il 01/07/2023.

L’articolo così recitava:

“Art. 37 - Stipula dei contratti

1. Il contratto è stipulato, in modalità elettronica, pena la nullità, mediante atto pubblico notarile informatico, in forma pubblica amministrativa, scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.”

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