N126 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 22, comma 1, della L.P. 16/06/2023, n. 11.

Ai sensi dell’art. 24, comma 2, della L.P. 16/06/2023, n. 11 la disposizione acquista efficacia il 01/07/2023.

L’articolo così recitava:

“Art. 4 - Appalto di forniture con accessori

1. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di montaggio, posa in opera e di installazione.”

Dalla redazione