Comma modificato dall’art. 11, comma 17, della L.P. 12/07/2016, n. 15; sostituito dall’art. 5, comma 8, della L.P. 20/12/2017, n. 22 e, successivamente, abrogato dall'art. 22, comma 19, della L.P. 16/07/2024, n. 2, così recitava:

"1. I comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti acquistano beni, servizi e lavori autonomamente. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti acquistano autonomamente beni e servizi di valore inferiore a 500.000 euro, e per i servizi di cui al capo X, di valore inferiore a 750.000 euro, nonché lavori di valore inferiore a due milioni di euro e concessioni di servizi inferiori alla soglia UE, utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto."

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