Dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese di cui all'art. 4, della L.R. 27/12/2021, n. 24, articolo 5, comma 2, comma 3.
a) attiva politiche volte allo sviluppo e alla valorizzazione della filiera dell'attrattività intesa come sistema integrato nel quale la cooperazione tra soggetti pubblici e privati permette la costruzione di prodotti e servizi turistici innovativi e di qualità e nuovi investimenti sul territorio;
b) orienta politiche volte all'innovazione per favorire la crescita competitiva del sistema turistico regionale e locale per il miglioramento della qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
c) promuove, qualifica e valorizza, in forma integrata in Italia e all'estero, sia l'immagine unitaria della Lombardia sia le sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;
d) individua nelle aggregazioni e reti di impresa, anche nella forma di consorzi e
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212647212417298
Art. 3 - (Valorizzazione del territorio lombardo e della sua attrattività)
1. La Regione, al fine di valorizzare il territorio e l'economia lombarda, riconosce il ruolo di tutte le eccellenze territoriali, culturali, artigianali, produttive dell'offerta turistica, favorendone la mess
1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Con
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge e in particolare:
a) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali e verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;
b) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina gli standard di qualità delle strutture e le procedure per la verifica del loro rispetto;
c) stabilisce indirizzi, criteri e standard dei servizi turistici di informazione e accoglienza e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività;
d) svolge attività di vigilanza e di controllo sulle procedure dis
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212647212417303
Art. 6 - (Competenze delle province e della Città metropolitana di Milano)
1. Le province e la Città metropolitana di Milano concorrono allo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata del territorio di competenza, mediante la realizzazione di specifici progetti concordati con la Giunta regionale.
2. Le attività di cui al comma 1 devono essere coerenti con le priorità e le linee di azione individuate dalla Regione e con quelle previste dal piano intermedio della promozione turistica e dell’attrattività. N49
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Art. 7 - (Competenze dei comuni)
1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni relative alla:
a) valorizzazione delle proprie attrattive turistiche e territoriali favorendo l'offerta integrata, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, con facoltà di avvalersi delle associazioni, comprese le pro loco, dei consorzi e di altri organismi associa
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Capo II - Strumenti e organismi di partecipazione
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Art. 8 - (Soggetti e strumenti del partenariato)
1. Le finalità di cui all'articolo 2 possono essere realizzate anche con la promozione e valorizzazione dello strumento del partenariato, quale modalità che permette la più ampia partecipazione dei soggetti pubblici e privati che concorrono all'attrattività del territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, possono essere stipulati accordi e conv
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212647212417307
Art. 9 - (Partenariato con le CCIAA)
1. La Regione e le CCIAA, singole o in forma associata, promuovono e sviluppano progetti e iniziative per l'attrattività turistica e integrata del territorio di riferimento con l'obi
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212647212417308
Art. 10 - (Distretti dell'attrattività del territorio e distretti del commercio)
1. I distretti dell'attrattività del territorio, ai fini della presente legge, sono accordi della Regione con i comuni e con altri soggetti
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Capo III - Organismi di informazione e coordinamento
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212647212417310
Art. 11 - (Strutture d'informazione e accoglienza turistica)
1. Le attività d'informazione turistica sono svolte secondo criteri d'imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta.
2. Le strutture d'informazione e accoglienza turistica forniscono informazioni e servizi, compresa la vendita di biglietti, finalizzati alla fruizione dell'offerta ricettiva, dei trasporti e della disponibilità complessiva delle risorse e dei prodotti del territorio. Il regolamento di cui all'articolo 37
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212647212417311
Art. 12 - (Associazioni pro loco)
1. La Regione riconosce e promuove le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle eccellenze, favorendone il ruolo attivo all'interno dei partenariati previsti dalla presente legge e finalizzati all'attrattività del prop
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Art. 13 - (Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell'attrattività)
1. È istituito, senza oneri per il bilancio regionale, il Tavolo regionale per le politiche
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Art. 14 - (Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività)
1. È istituito, presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività con compiti di:
a) analisi e valutazione dell'andamento dei flussi turistici in Lombardia, in relazione al trend e all'evoluzione del mercato interno ed internazionale, sulla base di indicatori standard e rispetto ai target di riferimento, utilizzando sia gli strumenti di rilevazione in carico al Sistema regionale, sia ulteriori strumenti di analisi sulle dinamiche del mercato;
b) analisi e valutazione degli impatti degli interventi realizzati a seguito delle politiche regionali sul territorio ai fini della valutazione della loro efficacia;
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Capo IV - Programmazione e promozione regionale
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Art. 15 - (Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività)
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano per lo svi
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Art. 16 - (Piano intermedio della promozione turistica e dell’attrattività)
1. Il Piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività del territorio lombardo di cui all’articolo 15, si attua con lo strumento del Piano intermedio della promozione turistica e dell’attrattività, approvato dalla Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell’attrattività, previo pare
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212647212417317
Art. 17 - (Interventi per l'attrattività del territorio)
1. La Giunta regionale sviluppa progetti con i soggetti di cui agli articoli 8 e 10 per:
a) qualificare l'offerta turistica e rafforzare la sua competitività rispetto al contesto internazionale, attraverso l'innovazione di prodotto e la valorizzazione dei network turistic
2. Sono strutture ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti e altri
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Capo II - Strutture ricettive alberghiere
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Art. 19 - (Tipologie di strutture ricettive alberghiere)
1. Sono alberghi o hotel le strutture con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.
2. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere.
3
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Art. 20 - (Classificazione delle strutture ricettive)
1. La Giunta regionale, anche in coordinamento con le altre regionie nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio nazionale, predispone un sistema di classificazione omogenea sul territorio regionale al fine di garantire la qualità dei serviz
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212647212417324
Art. 21 - (Procedure per la classificazione, la dichiarazione dei servizi offerti e il rispetto degli standard qualitativi)
1. Il titolare della struttura ricettiva presenta al comune competente per territorio, contestualmente alla SCIA o alle comunicazioni di cui all'articolo 38, la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione, oppure la dichiarazione dei servizi offerti e al rispetto degli standard qualitativi richiesti per le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge.
2. La provincia competente per territorio o la Città metropolitana di Milano verificano le dichiarazioni di cui al comma 1, an
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212647212417325
Art. 22 - (Strumenti di autodisciplina)
1. La Regione favorisce l'elaborazione di codici di autodisciplina finalizzati al controll
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Capo III - Strutture ricettive non alberghiere
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Sezione I - Case per ferie e ostelli per la gioventù
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Art. 23 - (Definizione delle case per ferie)
1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gru
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Art. 24 - (Definizione di ostelli per la gioventù)
1. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, prev
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Art. 25 - (Requisiti delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù)
1. Sono definite case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e
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Sezione III - Foresterie lombarde
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Art. 27 - (Definizione di foresterie lombarde)
1. Le foresterie lombarde sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto da chi,
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Sezione IV - Locande e bed & breakfast
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212647212417336
Art. 28 - (Definizione di locande)
1. Le locande sono strutture ricettive complementari all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto.
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212647212417337
Art. 29 - (Definizione e caratteristiche di bed & breakfast)
1. Si definisce bed & breakfast l'attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di
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212647212417338
Art. 30 - (Disposizioni per l'attività di bed & breakfast)
1. La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed & bre
1. I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o impianti di risalita, a esclusione delle sciovie, oppure distanti da tali strade o impianti almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello.
1. Gestore del rifugio è la persona fisica che è proprietaria del rifugio e lo gestisce o che è titolare di un contratto di gestione di rifugio in corso di validità. Se il titolare del contratto è un ente diverso da persona fisica, il gestore coincide con la persona indicata come responsabile del rifugio. Durante il periodo di apertura del rifugio il gestore è il punto di riferimento informativo della zona; nel caso di incidente, il gestore del rifugio collabora nelle attività di soccorso fornendo supporto logistico e operativo.
1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale dei rifugi nel quale, su istanza dei proprietari non gestori o dei gestori di cui all'articolo 33, sono i
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212647212417345
Art. 36 - (Agevolazioni e finanziamenti)
1. La Regione può concedere agevolazioni finanziarie ai soggetti che hanno la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, degli immobili per le seguenti iniziative:
a) costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione di rifugi;
b) acquisto di immobili adibiti o da adibire a rifugi e realizzazione delle relative opere di ristrutturazione;
c) realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o comunque necessarie al funzionamento o all'adeguamento normativo;
d) realizzazione di interventi per l'utilizzo di fonti alternative di energia nei rifugi;
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212647212417346
Capo IV - Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere
1. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina:
a) i criteri per il riconoscimento delle denominazioni specifiche delle strutture ricettive alberghiere, nonché di quelle aggiuntive;
b) i livelli di classificazione delle strutture ricettive ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1;
c) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici e accessori all'attività alberghiera;
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212647212417348
Art. 38 - (Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere e per le locazioni per finalità turistiche)
1. Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III della presente legge, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze e dei bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune competente per territorio, sono intraprese previa SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990.
1-bis. Fermo restando l’obbligo per le locazioni turistiche gestite in forma imprenditoriale di presentare la SCIA, di cui all’articolo 13 ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, tutte le locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale sono soggette alla preventiva presentazione della comunicazione di inizio attività (CIA) al comune nel cui territorio si svolge l’attività. N70
2. La SCIA e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 1-bis sono presentat
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212647212417349
Art. 39 - (Vigilanza e sanzioni di competenza del comune)
1. Chiunque intraprende un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, e all'articolo 19, comma 5, senza avere presentato la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000.
1-bis. Incorre nella medesima sanzione amministrativa di cui al comma 1 chi svolge attività di locazione per finalità turistica in forma non imprenditoriale senza aver presentato la CIA di cui all’articolo 38, comma 1-bis.
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212647212417350
Art. 40 - (Vigilanza e sanzioni di competenza delle province e della Città metropolitana di Milano)
1. Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione alberghiera e delle strutture ricettive all'aria aperta, alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, alla relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi, nonché le funzioni relative alla irrogazione delle sanzioni.
3. In caso di accertate inadempienze, la Giunta regionale assegna alla provincia o alla Città metropolitana di Milano un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un commissario ad acta.
4. Il titolare di un'azienda alberghiera o non alberghiera che rifiuta di fornire le informazioni richiestegli, necessarie ai fini della veri
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212647212417351
Art. 41 - (Sistema integrato dei controlli)
1. La Giunta regionale promuove, anche mediante la stipulazione di specifiche convenzioni
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212647212417352
Capo V - Attività ricettive all'aria aperta
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212647212417353
Art. 42 - (Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta)
1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.
2. Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi e aree di sosta.
3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili, inserite in piazzole.
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212647212417354
Art. 43 - (Norme comuni)
1. Gli allestimenti e i mezzi di soggiorno insediabili nelle strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in:
a) allestimenti fissi realizzati di norma in muratura, di proprietà dell'azienda;
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212647212417355
Art. 44 - (Aree destinate ad aziende ricettive all'aria aperta)
1. L'insediamento delle aziende ricettive all'aria aperta è consentito esclusivamente nel
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212647212417356
Art. 45 - (Titolo abilitativo edilizio)
1. La realizzazione delle strutture fisse delle aziende ricettive di cui al presente capo è soggetta a permesso
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212647212417357
Art. 46 - (Attrezzature, impianti e arredi)
1. Le attrezzature e gli impianti devono essere in buone condizioni di funzionamento; la qualità degli
1. Non sono soggetti agli obblighi del presente capo, ove siano comunque garantite condizioni di sicurezza e sia assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela dell'ambiente:
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212647212417359
Capo VI - Impianti turistici
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212647212417360
Art. 48 - (Definizione di impianti turistici)
1. Ai fini della presente legge sono definiti impianti turistici anche quelle strutture, i
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212647212417361
TITOLO IV - GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO
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212647212417362
Art. 49 - (Caratteristiche delle attività)
1. Il presente titolo stabilisce norme per le professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico a tutela del consumatore.
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212647212417363
Art. 50 - (Accesso alle attività)
1. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico si ottiene a seguito di superamento di esame di idoneità, anche previo specifico percorso formativo, relativo a ciascuna professione, ai sensi del presente articolo e secondo quanto disposto
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212647212417364
Art. 51 - (Siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico)
1. L'esercizio dell'attività di guida turistica nei siti di particolare interesse storico
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212647212417365
Art. 52 - (Tesserino ed elenchi)
1. Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio delle professioni di guida tur
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212647212417366
Art. 53 - (Regole di condotta)
1. L'esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico sono svolt
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212647212417367
Art. 54 - (Agevolazioni per le guide turistiche)
1. Le guide turistiche hanno diritto, ai sensi del decreto del Ministro per i beni cultura
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212647212417368
Art. 55 - (Vigilanza, controllo e sanzioni)
1. Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano la vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, nonché sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo.
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212647212417369
TITOLO V - AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
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212647212417370
Art. 56 - (Finalità)
1. Il presente titolo disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo e l'organ
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che in via principale forniscono, organizzano, vendono, offrono o agevolano servizi e pacchetti turistici secondo le definizioni di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 2
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212647212417372
Art. 58 - (Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)
1. L'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto alla preventiva presentazione di una SCIA, su modello regionale, al comune competente per territorio.
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212647212417373
Art. 59 - (SCIA e comunicazioni di variazioni)
1. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune la modificazione di titolarità a seguito di mera variazione del legale rappresentante, il trasferimento di
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212647212417374
Art. 60 - (Trasferimento di azienda o di suo ramo)
1. La cessione per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo ramo, esercenti a
1. Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima della presentazione della SCIA, le polizze o le garanzie bancarie o consortili previste dalla normativa statale
1. Il comune, nell'ambito delle competenze a esso conferite, dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o “, in caso di presentazione della SCIA, adotta i provvedimenti di inibizione dell'attività in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti richiesti, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute.N16
2. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000:
a) chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 57, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione oppure senza aver presentato la SCIA;
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212647212417385
TITOLO VI - INTERVENTI A FAVORE DELL'ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO
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212647212417386
Capo I - Misure di sostegno
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212647212417387
Art. 70 - (Imprese turistiche e dell'attrattività)
1. Ai fini della presente legge sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodot
1. La Giunta regionale, nell'ambito delle strategie delineate nel piano triennale di cui all'articolo 15, supporta e incentiva le iniziative dei soggetti pubblici e privati previste dalla presente legge, finalizzate ad accrescere l'attrattività del territorio.
2. La Giunta regionale, in conformità agli obiettivi del piano i
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212647212417389
Capo II - Interventi e strumenti di sostegno
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212647212417390
Art. 72 - (Interventi per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture e infrastrutture)
1. La Giunta regionale disciplina la concessione di contributi anche diretti per iniziative riguardanti:
a) acquisto, costruzione, riqualificazione, ristrutturazione, completamento e ammodernamento di immobili da destinarsi alle attività delle imprese di cui all'articolo 70, comprese le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate dalla presente legge e gli
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212647212417391
Art. 73 - (Disincentivi del gioco di azzardo lecito)
1. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e contributi economici comunqu
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212647212417392
Art. 74 - (Interventi per il turismo accessibile)
1. La Giunta regionale per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche e accres
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212647212417393
Art. 75 - (Interventi per il turismo sostenibile)
1. La Regione, al fine di sviluppare l'offerta e la domanda turistica, accrescere la competitività delle imprese, migliorare i livelli qualitativi delle strutture e infrastrutture connesse all'attività turistica, incentivare l'adozione di idonee azioni per lo sviluppo del turismo sostenibile, promuove iniziative di sviluppo e disciplina forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comm
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Art. 76 - (Interventi per l'innovazione e la digitalizzazione)
1. La Giunta regionale disciplina le forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3, a favore delle imprese di cui all'articolo 70, al fine di sostenere la competitività del turismo e dell'attrattività territoriale, in coerenza con l'agenda digitale lombarda, attraverso:
a) sistemi per la promozione e commercializzazione di servizi turistici, siti e piattaforme informa
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Art. 77 - (Interventi per la formazione professionale)
1. Restano validi i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico dell
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle azioni intraprese per favorire lo sviluppo e l'innovazione del turismo e dell'attrattività territoriale della Lombardia. A questo scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:
a) gli interventi realizzati, gli strumenti e le modalità applicative utilizzate, i tempi dei procedimenti, le ri
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Art. 86 - (Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche in Lombardia);
Omesso provvedimento - Silenzio-inadempimento; Ritardo nella conclusione del procedimento - Risarcimento dei danni; Lesione del legittimo affidamento del privato su una situazione determinata dalla P.A.; Illegittimità dell’atto amministrativo; Arbitraria richiesta di dichiarazioni o produzioni documentali; Inerzia della P.A. di fronte a SCIA illegittima; Inerzia della P.A. nell’esecuzione forzata di provvedimenti di demolizione e restituzione in pristino; La responsabilità civile, amministrativa e disciplinare del pubblico dipendente; Abuso d’ufficio - Rifiuto ed omissione dolosi di atti d'ufficio.
Analisi puntuale delle disposizioni in materia di edilizia introdotte dal D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) dopo la sua conversione in legge, avvenuta con L. 11/09/2020, n. 120. Testo a fronte delle parti modificate del Testo unico edilizia (modifiche in giallo).
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
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D.L. 29/05/2024, N. 69 AGGIORNATO ALLA L. 24/07/2024, N. 105
Analisi delle novità del DL Salva Casa - Interventi edilizi e nuovi regimi autorizzativi - Sanatorie, regolarizzazioni e tolleranze - Cambi d’uso e requisiti igienico-sanitari - Recupero sottotetti e locali accessori - Requisiti tecnici e vincoli per gli interventi - Incarico professionale e modulistica - Normativa essenziale coordinata
Immobili, proprietà e diritti reali - Fasi della compravendita - Tutele e garanzie del contratto - Verifiche sulla provenienza - Gravami, trascrizioni e pregiudizi sul bene - Stato legittimo e irregolarità edilizie - Agibilità e conformità catastale - Conformità degli impianti e APE
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Guida alle dichiarazioni asseverate per pratiche edilizie, transazioni immobiliari
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Seconda edizione aggiornata con il Decreto Salva Casa e le Linee guida del MIT
Analisi dello stato urbanistico-edilizio dell’immobile - Sanatorie e altri strumenti per ripristinare lo stato legittimo - Verifiche in termini di agibilità e norme igienico-sanitarie - Verifica della conformità catastale - Ripristino della legittimità per gli aspetti non edilizi - Redazione delle certificazioni a cura del tecnico
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MODELLI EDITABILI in formato .DOC:
Relazione di regolarità edilizia - Certificazione di stato legittimo urbanistico-edilizio - Certificazione di stato legittimo “esteso”
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