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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam.R. Lombardia 15/02/2010, n. 5
Regolam.R. Lombardia 15/02/2010, n. 5
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 40 quinquies della legge regionale 16 l |
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Art. 2 - (Requisiti minimi comuni ai rifugi alpinistici ed escursionistici)1. I rifugi possiedono le seguenti dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie: a) acqua potabile conforme ai requisiti di qualità previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano); b) impianti tecnologici conformi alla normativa vigente; in particolare, impianti elettrici, apparati per la produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti di riscaldamento, corredati di certi |
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Art. 3 - (Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei rifugi alpinistici)1. I locali adibiti al pernottamento hanno: a) un volume minimo di 10 metri cubi e, in presenza di letti a castello, un’altezza minima di 2,10 metri; b) un volume minimo d’aria per ogni posto letto pari a 3,5 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all’altezza di un metro, e a 4 metri cubi per persona se si tratta di camere; c) una permanente aerazione naturale o meccanica; d) un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/30 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/20 per gli altri locali. 2. Nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariam |
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Art. 4 - (Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei rifugi escursionistici)1. I locali adibiti a pernottamento hanno: a) un volume minimo di 20 metri cubi e un’altezza minima di 2,20 metri; b) un volume minimo d’aria per ogni posto letto pari a 7 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all’altezza di 1,5 metri, e a 8 metri cubi per persona se si tratta di camere; c) una permanente aerazione naturale o meccanica; d) un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/14 per gli altri locali. |
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Art. 5 - (Periodi di apertura)1. I rifugi assicurano una apertura stagionale minima di cento giorni, anche non consecutivi. Il peri |
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Art. 6 - (Norma di prima applicazione)1. I proprietari dei rifugi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento provved |
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