N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 18, comma 1, della L.R. 26/05/2016, n. 14. così recitava:

“Art. 62 - (Cauzione)

1. Le agenzie di viaggio e turismo prestano una cauzione in misura pari al doppio dell'entità della sanzione massima prevista dall'articolo 69. Per i primi tre anni di attività, la cauzione è ridotta a un terzo per il titolare dell'attività con un'età non superiore ai trentacinque anni oppure, per le società, qualora almeno i due terzi dei soci abbiano un'età non superiore ai trentacinque anni.

2. La cauzione è prestata al comune mediante garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, ed è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'attività.

3. Il comune con proprio provvedimento può rivalersi sul deposito cauzionale per il recupero di sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte, a fronte di ordinanze-ingiunzioni di pagamento.

4. Nei casi in cui il deposito cauzionale si riduca rispetto alla sua consistenza originaria, per effetto dell'applicazione del comma 3, esso deve essere reintegrato nel suo importo entro trenta giorni dal ricevimento della diffida del comune ad adempiervi, pena l'adozione di provvedimenti inibitori alla prosecuzione dell'attività.

5. Il deposito cauzionale è vincolato fino a quando permane in essere l'attività. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è disposto non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività.”

Dalla redazione

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