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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 23/05/2011, n. 79
D. Leg.vo 23/05/2011, n. 79
D. Leg.vo 23/05/2011, n. 79
- L. 23/12/2021, n. 238
- D. Leg.vo 21/05/2018, n. 62
- L. 29/07/2015, n. 115
- L. 06/08/2013, n. 97
- D. Leg.vo 18/04/2012, n. 61
- Sent. C. Cost. 05/04/2012, n. 80
- D.L. 09/02/2012, n. 5 (L. 04/04/2012, n. 35)
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed, in particolare, l'articolo 14, commi 14, 15 e 18; Visto il decreto |
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Art. 1 - Approvazione del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo1. N1 È approvato il codice della normat |
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Art. 2 - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio1. Il titolo IV, capo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, è sostituito dal seguente: "TITOLO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI CAPO I - CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ, CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO Art. 69 (Definizioni) — 1. Ai fini del presente capo, si intende per: a) "contratto di multiproprietà": un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione; b) "contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine": un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi; c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell'acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine; d) "contratto di scambio": un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà; e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c); f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); g) "contratto accessorio": un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un contratto di multiproprietà o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l'operatore; h) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all'operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; i) "codice di condotta": un accordo o un insieme di regole che definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori d'attività specifici; l) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione e della revisione di un codice di condotta o del controllo dell'osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo. 2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga. Art. 70 (Pubblicità) — 1. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di una promozione o di un'iniziativa di vendita, l'operatore indica chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento. 2. È fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni pubblicità la possibilità di ottenere le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, e di indicare le modalità sul come ottenerle. 3. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti. Art. 71 (Informazioni precontrattuali) — 1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalità: a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II- bis e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario; b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario; c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario; d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-quinquies e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore. 3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest'ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea. Art. 72 (Requisiti del contratto) — 1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a sua scelta, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea. 2. Nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, è fatto obbligo all'operatore di fornire al consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato dell'Unione europea in cui è situato l'immobile. 3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo, all'operatore che svolge la propria attività di vendita nel territorio nazionale è fatto obbligo di fornire al consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana. 4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l'accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell'operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto. 5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi: a) l'identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti; b) la data e il luogo di conclusione del contratto. 6. Prima della conclusione del contratto l'operatore informa il consumatore sulle clausole contrattuali concernenti l'esistenza del diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all'articolo 76, le quali devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario separato di recesso, come riportato nell'allegato II-sexies, inteso ad agevolare l'esercizio del diritto di recesso in conformità all'articolo 73. 7. Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all'atto della sua conclusione. Art. 72-bis (Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà) — 1. L'operatore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto. 2. L'operatore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto di multiproprietà sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori. 3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprietà a pena di nullità. 4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la preventiva esclusione dell'operatore. Art. 73 (Diritto di recesso) — 1. Al consumatore è concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termin |
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Art. 3 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: b) la legge 4 marzo 1958, n. 174, ad esclusione del titolo III ; c) la legge 21 marzo 1958, n. 326; |
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Art. 4 - Disposizioni finanziarie1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di |
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Allegato 1 - (previsto dall'articolo 1) - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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CAPO I - DEI PRINCIPI GENERALI |
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Allegato 1 - Art. 1 - (Ambito di applicazione) |
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Allegato 1 - Art. 2 - (Principi sulla produzione del diritto in materia turistica)1. L'intervento legislativo dello Stato nella materia del |
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Allegato 1 - Art. 3 - (Principi in tema di turismo accessibile)1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti |
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CAPO II - IMPRESE TURISTICHE |
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Allegato 1 - Art. 4 - (Imprese turistiche)1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. |
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Allegato 1 - Art. 5 - (Imprese turistiche senza scopo di lucro)1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o s |
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TITOLO II - PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO |
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CAPO I - PROFESSIONI TURISTICHE |
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Allegato 1 - Art. 6 - (Definizione)1. Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, |
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CAPO II - MERCATO DEL LAVORO |
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Allegato 1 - Art. 7 - (Percorsi formativi)1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani |
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TITOLO III - MERCATO DEL TURISMO |
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CAPO I - STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITÀ |
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Allegato 1 - Art. 8 - (Classificazione)1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché, in particolare, ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo 10 e strutture ricettive si suddividono in: a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; |
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Allegato 1 - Art. 9 - (Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere)1. Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere: a) gli alberghi; b) i motels; c) i villaggi-albergo; d) le residenze turistico alberghiere; e) gli |
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Allegato 1 - Art. 10 - (Classificazione standard qualitativi)1. Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive, escluse le strutture agrituristiche che sono disciplinate ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo, sono disciplinat |
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Allegato 1 - Art. 11 - (art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284) (Pubblicità dei prezzi)1. N1 I prezzi dei servizi di cui al pres |
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CAPO II - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE |
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Allegato 1 - Art. 12 - (Strutture ricettive extralberghiere)1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo 15, sono strutture ricettive extralberghiere: a) gli esercizi di affittacamere; b) le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast; c) le case per ferie; d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico; e) le strutture ricettive - residence; f) gli ostelli per la gioventù; g) le attività ricettive in esercizi di ristorazione; h) gli alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica; i) attività ricettive in residenze rurali; l) le foresterie per turisti; m) i centri soggiorno studi; n) le residenze d'epoca extralberghiere; |
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Allegato 1 - Art. 13 - (Strutture ricettive all'aperto)1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo 15, sono strutture ricettive all'aperto: a) i villaggi turistici; b) i campeggi; c) i campeggi nell'ambito delle atti |
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Allegato 1 - Art. 14 - (Strutture ricettive di mero supporto) |
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CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE |
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Allegato 1 - Art. 15 - (Standard qualitativi)1. Fatta salva la competenza delle regioni e de |
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Allegato 1 - Art. 16 - (Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico - ricettive) |
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Allegato 1 - Art. 17 - (Sportello unico)1. Al fine di garantire l'applicazione dei principi di trasparenza, uniformità, celerità del procedimento ovvero la maggiore acces |
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TITOLO IV - AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO |
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CAPO I - AGENZIE E ORGANIZZATORI DI VIAGGI |
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Allegato 1 - Art. 18 - (Definizioni)1. Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 2. Sono, altresì, con |
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Allegato 1 - Art. 19 - (Obbligo di assicurazione)1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'e |
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Allegato 1 - Art. 20 - (Direttore tecnico)1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello na |
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Allegato 1 - Art. 21 - (Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo)1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'o |
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TITOLO V - TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Allegato 1 - Art. 22 - (Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia)1. Al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell'offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta l'Italia e di contribuire strategicamente a creare un'offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono realizzati i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realtà analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli |
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Allegato 1 - Art. 23 - (Sistemi turistici locali)1. N1 Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, co |
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Allegato 1 - Art. 24 - (Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano)1. Nel rispetto dell'articolo 9 dell |
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Allegato 1 - Art. 25 - (Strumenti di programmazione negoziale)1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 22, le amministrazioni interessate, statali, regionali e locali, promuovono ed utilizzano gli strumenti di programmazione negoziale di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. |
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Allegato 1 - Art. 26 - (Funzioni di monitoraggio)1. Le funzioni di monitoraggio delle attività, elencate all'articolo 22, comma 2, sono svolte dal Comitato permanente di promozione |
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CAPO III - TURISMO SOCIALE |
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Allegato 1 - Art. 27 - (Fondo buoni vacanze)1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista dall'articolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato: "Fondo buoni vacanze". Ad esso affluiscono: |
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CAPO IV - ALTRI SETTORI |
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Allegato 1 - Art. 28 - (Turismo termale e del benessere)1. Il turismo termale è disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e successive modificazioni. |
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Allegato 1 - Art. 30 - (Turismo con animali al seguito)1. Al fine di aumentare la competitività del settore e l'offerta dei servizi turistici a favore dei visitatori nazionali ed interna |
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Allegato 1 - Art. 31 - (Turismo nautico)1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali p |
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TITOLO VI - CONTRATTI |
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CAPO I - CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO |
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Sezione I - Pacchetti turistici e servizi turistici collegati |
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Allegato 1 - Art. 32 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti. 2. Le disposizioni del presente Capo non si applic |
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Allegato 1 - Art. 33 - (Definizioni)1. Ai fini del presente Capo s'intende per: a) “servizio turistico”: 1) il trasporto di passeggeri; 2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2; 4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo; b) “servizio turistico integrativo”: servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri; l'uso di parcheggi a pagamento nell'ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l'organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco |
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Sezione II - Obblighi di informazione e contenuto del contratto di pacchetto turistico |
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Allegato 1 - Art. 34 - (Informazioni precontrattuali)1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte I o parte II, al presente codice, nonché le seguenti informazioni: a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese; |
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Allegato 1 - Art. 35 - (Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del contratto di pacchetto turistico)1. Le informazioni fornite al viaggiatore ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettere a), c), d), e) e g), formano parte integrante del contratto di |
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Allegato 1 - Art. 36 - (Contenuto del contratto di pacchetto turistico e documenti da fornire prima dell'inizio del pacchetto)1. I contratti di pacchetto turistico sono formulati in un linguaggio semplice e chiaro e, ove in forma scritta, leggibile. 2. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole. 3. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti. 4. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratt |
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Allegato 1 - Art. 37 - (Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli)1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professi |
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Sezione III - Modifiche al contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto |
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Allegato 1 - Art. 38 - (Cessione del contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore)1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto |
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Allegato 1 - Art. 39 - (Revisione del prezzo)1. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisa che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), che si |
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Allegato 1 - Art. 40 - (Modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto turistico)1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell'articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L'organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole. 2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significat |
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Allegato 1 - Art. 41 - (Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto)1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta. 2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. 3. In assenza di specificazione delle spese standard |
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Sezione IV - Esecuzione del pacchetto |
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Allegato 1 - Art. 42 - (Responsabilità dell'organizzatore per l'inesatta esecuzione del pacchetto e per la sopravvenuta impossibilità in corso d'esecuzione del pacchetto)1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile. 2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico. 3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore |
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Allegato 1 - Art. 43 - (Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni)1. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore. 2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità. |
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Allegato 1 - Art. 44 - (Possibilità di contattare l'organizzatore tramite il venditore)1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tra |
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Allegato 1 - Art. 45 - (Obbligo di prestare assistenza)1. L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cu |
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Sezione V - Protezione in caso d'insolvenza o fallimento |
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Allegato 1 - Art. 47 - (Efficacia e portata della protezione in caso d'insolvenza o fallimento)1. L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. 2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggi |
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Allegato 1 - Art. 48 - (Riconoscimento reciproco della protezione in caso d'insolvenza e cooperazione amministrativa)1. E' riconosciuta conforme alla disciplina di cui all'articolo 47 qualunque protezione in caso d'insolvenza o fallimento che un organizzatore e un venditore forniscono conformemente alle corrispondenti misure previste dallo Stato membro in cui è stabilito. 2. |
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Sezione VI - Servizi turistici collegati |
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Allegato 1 - Art. 49 (Obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento e d'informazione in relazione ai servizi turistici collegati)1. Ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati si applicano, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, le disposizioni degli articoli 47 e 48 nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti. 2. Prima che il viaggiatore si |
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Sezione VII - Responsabilità del venditore |
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Allegato 1 - Art. 50 - (Responsabilità del venditore)1. Il venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viag |
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Allegato 1 - Art. 51 - (Responsabilità in caso di errore di prenotazione)1. Il professionista è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, q |
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Allegato 1 - Art. 51-bis - (Obbligo del venditore di indicare la propria qualità)1. Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, omette di fornire al viag |
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Allegato 1 - Art. 51-ter - (Obblighi specifici del venditore quando l'organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo)1. Se l'organizzatore è stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggett |
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Allegato 1 - Art. 51-quater - (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno)1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 46 e gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al risarci |
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Sezione VIII - Disposizioni generali |
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Allegato 1 - Art. 51-quinquies - (Diritto ad azioni di regresso e diritto di surrogazione)1. L'organizzatore o il venditore che ha concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o è stato costretto ad ottemperare ad altri ob |
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Allegato 1 - Art. 51-sexies - (Inderogabilità della disciplina relativa ai diritti del viaggiatore)1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un ser |
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Sezione IX - Tutela amministrativa e giurisdizionale |
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Allegato 1 - Art. 51-septies - (Sanzioni amministrative)1. Salvo che il fatto non costituisca reato o configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionato con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero una pratica commerciale scorretta sanzionata dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il professionista, l'organizzatore o il venditore che contravviene: a) alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35, comma 2, 36, 38, comma 3, 39, comma 4, 40, comma 4, 41, comma 7, terzo periodo, e 49, commi 2 e 3, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro; b) alle disposizioni di cui agli articoli 37, comma 2, 42, commi 7 e 8, e 45, comma 1, del presente |
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Allegato 1 - Art. 51-octies - (Applicazione delle sanzioni amministrative)1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 51-septies, comma 1, e 51-novies, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 51-septies, ne inibisce la co |
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Allegato 1 - Art. 51-novies - (Sanzioni amministrative previste con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive |
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CAPO II - DELLE LOCAZIONI TURISTICHE |
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Allegato 1 - Art. 52 - (Locazioni di interesse turistico e alberghiere)1. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il primo comma è sostituito dal seguente: "La durat |
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Allegato 1 - Art. 53 - (Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche)1. Gli alloggi locali esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codi |
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TITOLO VII - ORDINAMENTO |
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CAPO I - ORGANIZZAZIONE |
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Allegato 1 - Art. 54 - (Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato in materia di turismo)1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato adotta atti di indirizzo ed esercita la vigilanza su ACI e CAI, i |
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Allegato 1 - Art. 55 - (Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo)1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è la struttura di supporto delle politiche del Governo nell'area |
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Allegato 1 - Art. 56 - (Conferenza nazionale del turismo)1. La Conferenza nazionale del turismo è indetta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni due anni ed è organizzata d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Sindaco di Roma capitale, i rap |
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Allegato 1 - Art. 57 - (Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) - Agenzia nazionale del turismo)1. L'E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statuta |
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Allegato 1 - Art. 58 - (Comitato permanente di promozione del turismo in Italia)1. Al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con il medesimo decreto sono regolat |
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CAPO II - PROMOZIONE DELL'ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA |
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Allegato 1 - Art. 59 - (Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero)1. Al fine di promuovere l'offerta turistica italiana, è istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offe |
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Allegato 1 - Art. 60 - (Attestazione Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia)1. È istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone che, per il loro |
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Allegato 1 - Art. 61 - (Caratteristiche dell'attestazione)1. L'attestazione di cui all'articolo 60 comprende tre livelli crescenti: stella di bronzo, stella d'argento e stella d'oro. |
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Allegato 1 - Art. 62 - (Modalità di attribuzione)1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata |
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Allegato 1 - Art. 63 - (Istituzione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero)1. È istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero, destinata a tributare un giusto ric |
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Allegato 1 - Art. 64 - (Caratteristiche dell'attestazione) |
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Allegato 1 - Art. 65 - (Modalità di attribuzione)1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro degli affari esteri. 2. L'accertamento dei titoli per il conferimen |
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CAPO III - LA QUALITÀ DEL SERVIZIO E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CARTA DEI SERVIZI |
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Allegato 1 - Art. 67 - (Composizione delle controversie in materia di turismo)1. La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2 |
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Allegato 1 - Art. 68 - (Assistenza al turista)1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nell'ambito delle attività istituzionali, assicura l'assistenza al turis |
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Allegato 1 - Art. 69 - (Gestione dei reclami)1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 68, avvia senza ritardo l'attività istr |
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Allegato AParte I - Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l'uso di collegamenti ipertestuali (hyperlink) La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY/le società XY sarà/saranno pienamente responsabile/responsabili della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY/le società XY dispone/dispongono di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi/ diventino insolventi. Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302[da fornire sotto forma di un hyperlink]. Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni: Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302 1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico. 2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto. 3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di viaggio. 4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto ad un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro pagamento di costi aggiuntivi. 5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto e, comunque, non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8% del prezzo del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti. 6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere |
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Allegato BParte I - Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto 1), sia un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi. Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita al nostro sito web di prenotazione/al sito web di prenotazione di XY, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY e, se necessario, per il vostro rimpatrio. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi. Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink]. Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni: XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazione]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY. Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti, con parti diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY. Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale pertinente [HYPERLINK].
Parte II - Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto 1), è un vettore diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno |
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