Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, della L.R. 10/12/2019, n. 22, così recitava:

“Art. 66 - (Organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo delle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, con riconoscimento formale a livello nazionale da parte di organi centrali dello Stato, con rappresentanza sul territorio regionale e in almeno tre province.

2. Le associazioni di cui al comma 1, senza la presentazione della SCIA di cui all'articolo 58, possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e realizzazione di viaggi e soggiorni, secondo gli scopi statutari, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), fermo restando il rispetto di quanto previsto agli articoli 61 e 62 della presente legge.

3. Le stesse associazioni di cui al comma 1, possiedono, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e tra gli scopi statutari deve figurare la promozione del turismo sociale per i propri associati.

4. Le associazioni che intendono essere iscritte all'albo regionale di cui al comma 1, presentano domanda alla Giunta regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le generalità del legale rappresentante della stessa.

5. Con decreto del dirigente competente per materia viene individuata la documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 4 e le modalità di svolgimento dell'attività.

6. L'apertura delle sedi, nelle quali le associazioni di cui al presente articolo esercitano le proprie attività, è soggetta a comunicazione al comune ove sono ubicati i locali in cui vengono svolte le stesse.

7. È fatto divieto ai soggetti indicati nel presente articolo di pubblicizzare al di fuori dei propri aderenti, in qualsiasi forma, le iniziative di cui al comma 2 da loro organizzate, pena la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 10.000.”

Dalla redazione