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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lombardia 05/08/2016, n. 7
Regolam. R. Lombardia 05/08/2016, n. 7
Regolam. R. Lombardia 05/08/2016, n. 7
Regolam. R. Lombardia 05/08/2016, n. 7
- L.R. 06/08/2019, n. 15
- Delib. G.R. 30/06/2017, n. X/6812
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Art. 1 - (Oggetto e ambito di applicazione)1. Le presenti disposizioni disciplinano ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo' i servizi, |
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Art. 2 - (Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù)1. Gli ostelli della gioventù possiedono i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia e offrono i servizi, nonché poss |
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Art. 3 - (Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle case e appartamenti per vacanze)1. Le case e appartamenti per vacanze possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, e offrono i servizi, |
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Art. 4 - (Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle foresterie lombarde)1. I locali destinati all'esercizio di foresteria lombarda possiedono le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni m |
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Art. 5 - (Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle locande)1. I locali destinati all'esercizio di locanda possiedono le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazio |
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Art. 6 - (Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie dei bed & breakfast)1. I locali destinati all'esercizio di bed & breakfast possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all'allegato E del presente regolamento. |
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Art. 7 - (Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie dei rifugi alpinistici ed escursionistici)1. I rifugi possiedono le seguenti dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie: a) acqua potabile conforme ai requisiti di qualità previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano); b) impianti tecnologici conformi alla normativa vigente; in particolare, impianti elettrici, apparati per la produzione di energia da fonti rinnova |
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Art. 8 - (Documentazione per la dichiarazione di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie)1. Le attività ricettive non alberghiere rientranti nelle tipologie ostelli per la gioventù, foresterie lombarde, locande e bed and breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici sono intraprese previa presentazione della SCIA al comune competente per territorio. Alla SCIA sono allegate: |
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Art. 9 - (Contrassegni indentificativi delle strutture ricettive non alberghiere)1. I contrassegni identificativi delle strutture ricettive non alberghiere: ostelli, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici hanno i seguenti elementi costitutivi: |
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Art. 10 - (Altezze minime dei locali delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast)1. L'altezza minima netta delle camere da letto e delle unità abitative delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast |
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Art. 11 - (Disposizioni transitorie e finali)1. I titolari delle strutture ricettive non alberghiere ostelli, case e appartamenti per vacanze e bed & breakfast che offrono i servizi e rispettano gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie previsti dalle disposizioni vigenti all'entrata in vigore della l.r. 27/2015 si adeguano a quanto previsto dagli allegati A, B ed E entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fatta eccezione per gli adeguamenti relativi alle |
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Art. 13 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblica |
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Allegato G - Requisiti minimi obbligatori delle strutture ricettive non alberghiere |
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