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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 04/08/2011, n. 12
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L. R. Lombardia 04/08/2011, n. 12
L. R. Lombardia 04/08/2011, n. 12
- Avviso di Rettifica in B.U. 29/09/2011, n. 39 Suppl.
- L.R. 26/05/2016, n. 14
- L.R. 17/11/2016, n. 28
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Art. 2 - (Trasformazione degli enti gestori dei parchi e adeguamento degli statuti)1. I consorzi di gestione dei parchi regionali, istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge ed individuati dalla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 R (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono trasformati in enti di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 86/1983, come modificata dalla presente legge, intendendosi a tal fine per enti locali territorialmente interessati quelli individuati nelle rispettive leggi regionali istitutive. Entro il termine perentorio ed essenziale di centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i consorzi di gestione p |
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Art. 3 - (Gestioni speciali)1. I parchi Adamello, Alto Garda Bresciano, Agricolo Sud Milano e Bosco delle Querce |
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Art. 6 - (Modifiche alla legge regionale 86/1983)1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2, alla l.r. 86/1983 R sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l’articolo 3-bis è inserito il seguente: ‘Art. 3-ter - (Rete ecologica regionale) 1. La Rete ecologica regionale (RER) è costituita dalle aree di cui all’articolo 2 e dalle aree, con valenza ecologica, di collegamento tra le medesime che, sebbene esterne alle aree protette regionali e ai siti della Rete Natura 2000, per la loro struttura lineare e continua o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio genetico di specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni vitali ed è individuata nel piano territoriale regionale (PTR). 2. La Giunta regionale formula criteri per la gestione e la manutenzione della RER, in modo da garantire il mantenimento della biodiversità, anche prevedendo idonee forme di compensazione. 3. Le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei piani di governo del territorio (PGT) e delle loro varianti, l’applicazione dei criteri di cui al comma 2 e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti. 4. La RER è definita nei piani territoriali regionali d’area, nei piani territoriali di coordinamento provinciali, nei piani di governo del territorio comunali e nei piani territoriali dei parchi.’; b) al comma 6 dell’articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ‘, nonché per il contenimento della flora esotica invasiva, da parte degli enti gestori delle aree regionali protette e dei siti di Rete Natura 2000 per i territori di rispettiva competenza, ovvero da parte delle province per il restante territorio regionale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.’; c) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: ‘Art. 6 - (Organismi di partecipazione) 1. È istituita, senza oneri a carico della finanza regionale, la Consulta regionale delle aree protette, composta dall’assessore regionale competente in materia e dai presidenti dei parchi regionali e naturali. 2. La Consulta è convocata periodicamente ed almeno una volta all’anno dall’assessore regionale e svolge un ruolo di confronto in relazione alle politiche di istituzione e gestione delle aree protette della Lombardia e alla strategia per il loro sviluppo. 3. È istituito, senza oneri a carico della finanza regionale, il Tavolo delle aree regionali protette, quale strumento permanente di confronto con le associazioni agricole, ambientaliste, piscatorie, venatorie e degli enti locali, sulle politiche regionali in materia. La composizione ed il funzionamento del Tavolo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. 4. Il Tavolo è convocato periodicamente, ed almeno una volta all’anno, dall’assessore regionale.’; d) al comma 1 dell’articolo 13 le parole ‘un consorzio fra gli enti predetti’ sono sostituite dalle parole: ‘un ente di diritto pubblico, disciplinato ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 22-quater’; e) al comma 6-ter dell’articolo 18 le parole da ‘sentita’ fino a ‘opere di interesse statale’ sono sostituite dalle seguenti: ‘restando ferme le specifiche procedure di legge previste per le opere di interesse statale, previo parere della competente commissione consiliare e su parere obbligatorio e vincolante dell’ente gestore del parco, può autorizzare, in deroga al regime proprio del parco e purché non possano essere diversamente localizzate, la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale e di reti ed interventi infrastrutturali previsti negli strumenti di programmazione regionale di cui alla l.r. 34/1978’; f) dopo il comma 2-bis dell’articolo 19 è inserito il seguente: ‘2-ter. La Giunta regionale delibera i criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti e definisce, altresì, la documentazione minima da presentare a corredo della proposta.’; g) dopo l’articolo 19 è inserito il seguente: ‘Art. 19-bis - (Piano d |
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Art. 7 - (Norma di raccordo con leggi regionali di finanziamento)1. Le disposizioni finanziarie per la tutela degli habitat e delle specie animali e v |
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Art. 8 - (Disposizioni transitorie e finali)1. Tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di legge statali e regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 86/1983. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16/2007. 2. L’assemblea consortile deliber |
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Art. 9 - (Modifiche alla legge regionale 16/2007)1. Alla l.r. 16/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) l’articolo 189 è sostituito dal seguente: |
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Art. 10 - (Abrogazioni)1. Sono abrogati: a) il comma 2 dell’articolo 16-bis e il comma 7-bis dell’articolo 21 della l.r. 86/1983; |
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Art. 11 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lomb |
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