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Delib. G.R. Lombardia 17/12/2015, n. X/4598

Criteri per la predisposizione dei piani delle riserve e loro varianti e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione.
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


Vista la L.R. 10 novembre 2015 n. 38R "Legge di Semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale" che ha dettato nuove disposizioni alla legge regionale 30 novembre 1986 n. 83 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale", inserendo, tra l'altro, all'articolo 14, il comma 1-bis che affida alla Giunta regionale la definizione, con propria delibera, dei criteri e delle modalità di predisposizione dei piani e loro varianti, nonché la definizione della documentazione minima da presentare a corredo della proposta;

Rilevata la necessità di procedere nell'elaborazione dei "criteri per la predisposizione dei piani e relative varianti" nonché nella definizione della "documentazion

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Allegato 1 - Criteri per la predisposizione dei piani delle riserve naturali e delle relative varianti e definizione della documentazione a corredo delle proposte


1. FINALITÀ DEL DOCUMENTO

La tutela dell'ambiente e della biodiversità in Lombardia è affidata alle riserve naturali regionali, ai monumenti naturali, ai parchi regionali e naturali e ai Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) istituiti ai sensi della L.R. 30 novembre 1983, n. 86R; alle aree protette statali (Parco nazionale dello Stelvio, riserve naturali statali), all'estesa rete dei siti Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) e alla Rete Ecologica Regionale, che tutela le connessioni tra gli ambienti naturali indispensabili per il mantenimento della biodiversità.

Le riserve naturali regionali svolgono un ruolo di primaria importanza per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale, la conservazione della natura attraverso il mantenimento e il miglioramento degli ambienti naturali in esse ricompresi e rappresentano un presidio per la tutela della biodiversità. Sono altresì importanti sotto il profilo della conoscenza e della fruizione degli ambienti naturali della Lombardia da parte della comunità scientifica e dei cittadini.

Svolgono inoltre un compito importante laddove la conservazione delle condizioni di naturalità favorisce l'assorbimento del carbonio, quale funzione fondamentale anche nell'ambito delle politiche sui cambiamenti climatici.

Le riserve naturali, nelle loro declinazioni in integrali, orientate e parziali, affiancano i parchi nella salvaguardia della natura, con un ruolo di forte tutela su aree circoscritte e omogeneamente rilevanti sotto il profilo naturalistico.

Questo documento di definizione dei criteri per la predisposizione dei piani delle riserve e loro varianti vuole fornire, agli enti gestori e agli uffici regionali preposti all'approvazione, uno strumento di lavoro omogeneo per giungere alla redazione di piani coerenti con le finalità istitutive delle riserve naturali regionali, ad una maggiore uniformità tra i piani delle diverse riserve, anche al fine della riduzione dei tempi istruttori.


2. RIFERIMENTI NORMATIVI E PIANIFICATORI

I Piani delle riserve sono assoggettati alla disciplina delle seguenti norme:

- La legge 6 dicembre 1991, n. 394R "Legge quadro sulle Aree Protette" che al Titolo III disciplina le aree naturali protette regionali.

- La legge regionale 30 novembre 1983, n. 86R "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" agli articoli 11, 12, 13, 14, 14-bis e 15 disciplina l'istituzione e la gestione delle riserve naturali regionali: gli articoli 14 e 14-bis, in particolare, disciplinano i piani delle riserve.

Inoltre la deliberazione di Consiglio regionale di istituzione delle singole riserve fornisce indicazioni sulla pianificazione e gestione delle stesse.

I Piani delle riserve devono relazionarsi con i contenuti della Rete Natura 2000 e della Rete Ecologica Regionale, e con gli strumenti pianificatori previsti dal Piano Territoriale Regionale, dal Piano Paesaggistico Regionale, dal Piano per l'Assetto Idrogeologico, dal Piano di Tutela delle Acque e, per le riserve ricomprese nel territorio dei parchi regionali, dai Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi.

La Rete Ecologica Regionale, la Rete Natura 2000 e le aree protette, per quanto si differenzino sotto il profilo normativo, costituiscono un unico sistema funzionale con l'obiettivo comune di conservare e incrementare la qualità dell'ambiente e la biodiversità.

Rete Natura 2000: recependo il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997R con la Delib.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106 e successive modifiche e integrazioni, la Regione Lombardia si è adeguata alla normativa comunitaria relativa alla rete Natura 2000, dotandosi di una rete di aree di rilevanza europea a tutela della biodiversità, come previsto anche dall'art. 25-bis della L.R. 86/83.

Rete Ecologica Regionale (RER): con la Delib. G.R. 30 dicembre 2009, n. 8/10962, la Regione Lombardia si è dotata di uno strumento che risponde agli obiettivi di conservazione della natura contenuti nella L.R. 86/83, art. 3-ter, partendo dalla constatazione che un semplice insieme di aree protette isolate non è in grado di garantire i livelli di connettività ecologica necessari per la conservazione della biodiversità. La RER e le sue declinazioni a scala locale mettono a sistema elementi specifici della rete ecologica con istituti esistenti quali siti della Rete Natura 2000, parchi nazionali e regionali, riserve e monumenti naturali, parchi locali di interesse locale sovracomunale (PLIS).

In termini di rete ecologica, le riserve naturali regionali fanno parte di un sistema più complesso, nel quale esse ricadono generalmente a livello dei nodi prioritari (core areas o gangli) e che rappresentano le aree naturali di alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della biodiversità, interpretabili come l'ossatura della rete ecologica, da cui le specie selvatiche si diffondono nel territorio circostante.

Piano Territoriale Regionale (PTR): il Piano della riserva deve garantire la coerenza con il Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione di Consiglio regionale 19 gennaio 2010, n. 951 e successive varianti, in particolare, per gli aspetti e gli obiettivi inerenti alle connessioni ecologiche irrinunciabili da tutelare o da realizzare.

Piano Paesaggistico Regionale (PPR): il Piano Paesaggistico Regionale, integrato con il Piano Territoriale Regionale, include i piani delle riserve tra gli "... atti a specifica valenza paesaggistica" (art. 3, comma 2). La PARTE III dell'elaborato normativo del Piano Paesaggistico Regionale vigente detta "Disposizioni relative alla pianificazione provinciale, comunale e delle aree protette" (art. 33).

Le riserve naturali sono individuate nella Tav. C "Istituzioni per la tutela della natura" e specificatamente riportate nel volume 2 "Repertori".

Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI): la parte normativa regolamenta le condizioni di uso del suolo secondo criteri di compatibilità con le situazioni a rischio e detta disposizioni per la programmazione dell'attuazione del Piano stesso.

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