Come stabilito dall'art. 2, comma 3, della L.R. 16/11/2015, n. 15, a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 14/07/2014, n. 7 vigono nuovamente le lett. h), i), del comma 1 dell'art. 44 della L.R. 29/1997.
CAPO I - Norme generali e procedure di individuazione e di istituzione delle aree naturali protette, dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria
1. La Regione garantisce e promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimo
1. La Regione, attraverso la creazione di un sistema di aree naturali protette nonché mediante l’istituzione dei monumenti naturali e l’individuazione dei siti di importanza comunitaria, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) la tutela, il recupero e il restauro degli habitat n
1. Il sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio è articolato, tenendo conto delle diverse caratteristiche e destinazioni delle aree stesse, nelle seguenti categorie:
a) parco naturale;
b) riserva naturale.
2. I parchi naturali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e
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2159212432577
Art. 6 - (Monumenti naturali e siti di importanza comunitaria)
1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 2 e per garantire una più ampia azione di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio naturale, tutela, oltre alle aree classificate ai sensi dell’articolo 5, i monumenti naturali di cui al comma 2 ed i siti di importanza comunitaria individuati nel territorio regionale in base ai criteri contenuti nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.
2. Per monumento naturale si intendono habitat o ambienti omogenei, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche, geositi e affioramenti fossiliferi, successioni ecologiche e/o ricolonizzazioni di specie e interazioni tra uomo ed elementi naturali, che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico.
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2159212432578
Art. 7 - (Piano regionale e piani provinciali delle aree naturali protette)
1. La Regione individua le aree naturali protette in tutte quelle parti del proprio territorio dove siano presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che abbiano rilevante valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3.
2. L’individuazione di cui al comma 1 è effettuata utilizzando:
1. Il Presidente della Giunta regionale, qualora vengano ravvisate o accertate situazioni di grave pericolo o di danno ambientale relativamente ad aree naturali da proteggere inserite nello schema di piano adottato dalla Giunta regionale, può sottoporre le aree interessate a misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della l. 394/1991 e dell’articolo 10 della l.r. 74/1991.
2. Dalla data di pubblicazione del piano regionale approvato dal Consiglio regionale in conformità a quanto stabilito dall’articolo 7 e fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali istitutive delle singole aree naturali protette, e comunque per non più di cinque anni, entro i confini delle aree di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a), si applicano le disposizioni dei successivi commi e le eventuali misure transitorie di salvaguardia previste dall’articolo 7, comma 4, lettera b).
3. All’interno delle zone A previste dall’articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), delle aree naturali protette individuate dal piano regionale, sono vietati:
a) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto connesso con le attività di produzione agricola aziendali, di cui all’articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale) e successive modifiche e di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici, fatti salvi il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, purché effettuati nel rispetto della vigente normativa, degli usi civici e delle consuetudini locali; N102
b) l’introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività agricole aziendali, di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006; N103
c) il prelievo di materiali di interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e studio, da istituti pubblici;
d) l’apertura di nuove cave e torbiere e la riattivazione di quelle dismesse. Le attività legittimamente in esercizio alla data di pubblicazione del piano regionale di cui all’articolo 7, proseguono ai sensi e per gli effetti della
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2159212432580
Art. 9 - (Istituzione delle aree naturali protette)
1. Le aree naturali protette sono istituite con legge regionale nel rispetto dei principi generali enunciati dalla presente legge. N98
2. La partecipazione delle province, della città’ metropolitana, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell’area naturale protetta è acquisita, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera a), della l. 394/1991, mediante una conferenza finalizzata alla redazione di un documento di indirizzo fondato sull’analisi territoriale dell’area da sottoporre a t
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2159212432581
Art. 10 - (Aree contigue)
1. Qualora occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori di un’area naturale protetta, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, d’intesa con l’organismo di gestione dell’area naturale protetta e con gli enti locali interessati, stabilisce piani e programmi nonché le eventuali misure di disciplina della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell’ambiente, relativi alle aree contigue all’area naturale protett
CAPO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE
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Art. 12 - (Modalità di gestione)
1. La gestione delle aree naturali protette è affidata, tenuto conto del livello di interesse definito dalle relative leggi istitutive ai sensi dell’articolo 5, comma 4:
a) ad enti di di
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SEZIONE I - Aree naturali protette di interesse regionale
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Art. 13 - (Organi dell’ente di gestione)
1. Sono organi dell’ente di gestione dell’area naturale protetta, di seguito denominato ente di gestione:
1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da altri quattro membri, scelti, nel rispetto dell’equilibrio tra i generi ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 concernente disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne, previo avviso pubblico, tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell’ambiente con comprovata esperienza di gestione ed adeguato curriculum, nominati dal Presidente della Regione e così designati:
a) uno, con funzioni di presidente, dal Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, sentito l’Assessore competente in materia di ambiente; N112
b) due dalla comunità individuandoli, con voto limitato ai sensi dell’articolo 16, anche tra non consiglieri;
1. I presidenti delle province, i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane o loro delegati nei cui territori sono ricomprese le aree naturali protette, costituiscono la comunità dell’area naturale protetta o del sistema delle aree naturali protette gestite unitariamente, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione territoriale calcolata, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La quota di partecipazione è definita con riferimento alla percentuale della superficie comunale compresa nell’area protetta nonché alla percentuale della quota di partecipazione del comune alla superficie complessiva dell’area protetta e non può comunque eccedere, per ciascun comune, il 49 per cento dell’int
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2159212432591
Art. 17 - (Statuto)
1. Entro tre mesi dalla data del decreto di nomina, il Consiglio direttivo dell’ente di gestione redige ed adotta lo statuto dell’ente stesso, in cui sono indicate,
1. Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto regionale, la vigilanza ed il controllo sull’attività dell’ente di gestione spettano alla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale in particolare:
a) emana dir
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Art. 19 - (Vigilanza e controllo sugli organi)
1. Nell’esercizio del potere di vigilanza sull’ente di gestione la Giunta regionale dispone periodiche ispezioni per accertare la regolare attuazione dei com
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2159212432594
Art. 20 - (Bilanci, entrate e patrimonio)
1. L’esercizio finanziario dell’ente di gestione coincide con l’anno solare.
2. L’ente di gestione ha un proprio bilancio di previsione ed un proprio rendiconto generale, che vengono formulati, controllati ed approvati con le modalità di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentita la sezione aree naturali protette, definisce, con propria deliberazione, gli obiettivi e gli indirizzi di intervento nelle singole aree naturali protette, tenendo conto della programmazione generale e settoriale della Regione, delle direttive e dei programmi dell’Unione Europ
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2159212432595
Art. 21 - (Criteri generali di coordinamento)
1. La Regione per assicurare criteri uniformi e coordinati di gestione del personale degli enti delle aree naturali protette provvede a:
a) reclutare il personale necessario attr
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2159212432596
Art. 22 - (Strutture organizzative e dotazioni organiche)
1. Il direttore dell’ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è scelto in una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un elenco regionale formato e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale o, in subordine, tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 9, comma 11 della l. 394/1991, così come modificato dall’articolo 2, comma 25 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), di cui uno designato su proposta del Presidente del consiglio direttivo e due designati su proposta del consiglio direttivo medesimo.
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2159212432599
Art. 25 - (Personale di sorveglianza)
1. Al personale addetto alla sorveglianza, denominato guardiaparco, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, nei
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2159212432600
Art. 25-bis - (Attività di monitoraggio sugli habitat e sulle specie della flora e della fauna di importanza comunitaria)
1. Il piano dell’area naturale protetta, ai fini della tutela e della promozione dei valori naturali, paesistici e culturali presenti nell’area stessa, prevede:
a) la perimetrazione definitiva dell’area naturale protetta;
b) le destinazioni di uso pubblico o privato dell’area naturale protetta e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree;
c) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i disabili, i portatori di handicap e gli anziani;
d) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale dell’area naturale protetta, quali: musei, centri di visita, uffici informativi, aree di campeggio e attività agrituristiche, aree gioco, aree e percorsi fitness e ciclo pedonali; N123
e) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sui paesaggi e sui beni naturali e culturali in genere;
f) l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione nelle seguenti zone caratterizzate da forme differenziate di tutela, godimento ed uso:
1) zona di riserva integrale, nella quale l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
2) zona di riserva generale, nella quale è vietato realizzare nuove opere edilizie, amp
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2159212432602
Art. 27 - (Regolamento dell’area naturale protetta)
1. Il regolamento dell’area naturale protetta, allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità per cui è istituita l’area stessa, disciplina l’esercizio delle attività consentite e, in particolare:
a) gli interventi sulle acque;
b) la raccolta delle specie vegetali allo stato selvatico;
c) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
d) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio ed agro-silvo-pastorali;
e) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto, con l’indicazione dei modi d’uso della viabilità, in maniera da assicurare la fruibilità pubblica delle attrezzature sociali e ricreative e dei beni culturali esistenti nell’area naturale protetta;
f) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative, con le modalità di accesso del pubblico alle differenti aree di servizi del
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2159212432603
Art. 28 - (Nulla osta e poteri d’intervento dell’ente di gestione)
1. Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all’interno dell’area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell’ente di gestione ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 4, della l. 394/1991. Ai fini dell’acquisizione del nulla osta, le amministrazioni interessate convocano apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater della l. 241/1990 e successive modifiche e dell’articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la m
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SEZIONE II - Aree naturali protette di interesse provinciale
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2159212432605
Art. 29 - (Criteri e modalità per la gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale - Piani e regolamenti)
1. Le province gestiscono le aree naturali protette di propria competenza secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera b) entro i termini fissati dalle relative leggi istitutive. A tal fine le province possono avvalersi provvisoriamente dell’Agenzia regionale per i Parchi.
2. Le province devono assicurare, nella gestione delle aree naturali protette di loro competenza, l�
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2159212432606
CAPO III - PROMOZIONE ECONOMICO-SOCIALE - INTERVENTI FINANZIARI
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2159212432607
Art. 30 - (Programma pluriennale di promozione economica e sociale)
1. Nel rispetto delle finalità dell’area naturale protetta e della disciplina stabilita dai relativi piano e regolamento, l’organismo di gestione promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all’interno dell’area stessa e dei territori adiacenti, anche mediante la realizzazione di specifici progetti di sviluppo sostenibile.
2. Per i fini di cui al comma 1, la comunità dell’ente di gestione delle aree naturali protette d’interesse regionale e gli organismi di gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale, entro novanta giorni dalla loro costituzione, con l’assistenza dell’Agenzia regionale per i Parchi, elaborano il programma pluriennale di promozione economica e sociale, in cui sono indicati interventi coordinati con quelli dello Stato, della Regione e degli enti locali
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2159212432608
Art. 31 - (Sviluppo delle attività agricole)
1. Per consentire la qualificazione e la valorizzazione del territorio agricolo, nell’ambito delle finalità istitutive dell’area naturale protetta, gli organismi di gestione, compatibilmente con la tutela dei valori naturali e culturali presenti nell’area stessa e con il ruolo di tutela attiva delle imprese agricole, nelle zone di cui all’articolo 26, comma 1, lettera f) e nei monumenti naturali di cui all’articolo 6, favoriscono:
b) la razionale gestione ed il miglioramento ai fini produttivi dei pascoli e dei boschi; N148
c) la realizzazione, il mantenimento e il miglioramento della rete stradale interpoderale, della rete di approvvigionamento idrico, di smaltimento reflui e dei parcheg
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2159212432609
Art. 32 - (Incentivazioni)
1. Ai comuni, alle province ed alle comunità montane il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini delle aree naturali protette istituite ai sensi della presente legge o della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, ovvero previste dal piano regionale delle aree naturali protette e alle quali si applicano le misure di salvaguardia indicate nell’articolo 8, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali, anche provenienti da fondi comunitari e statali, per sostenere, entro i confini dell’area naturale protetta e delle aree contigue di cui all’articolo 10, i seguenti interventi:
a) restauro dei centri storici e di
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2159212432610
Art. 32-bis - (Promozione di marchi concessi nell’ambito del sistema delle aree naturali protette regionali)
1. L’organismo di gestione, entro due anni dalla istituzione dell’area naturale protetta, determina i criteri per l’utilizzazione del patrimonio forestale, nel rispetto delle finalità della legge regionale istitutiva e della disciplina contenuta nel piano e nel regolamento dell’area stessa.
2. I criteri di cui al comma 1 sono a
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2159212432612
Art. 34 - (Indennizzi e risarcimento per i danni economici)
1. L’organismo di gestione è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni e può corrispondere incentivi per la prevenzione dei danni medesimi, con le modalità previste dal programma operativo annuale di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2015. Il regolamento di cui all’articolo 27 disci
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2159212432613
Art. 35 - (Contributi per il mantenimento ed il recupero delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche)
1. Gli organismi di gestione prevedono nei propri bilanci appositi stanziamenti per l’erogazione di contributi a favore di soggett
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2159212432614
Art. 36 - (Acquisizione e affitto di beni mobili ed immobili)
1. Salvo che il fatto costituisca un reato, ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme stabilite dalla presente legge e dalle leggi istitutive delle singole aree naturali protette è soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 50,00 a euro 3.000,00. Nel caso di più violazioni si applica quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). N70
2. Le leggi regionali istitutive delle ar
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2159212432618
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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Art. 39 - (Riordino delle aree naturali protette esistenti)
1. Ai sensi dell’articolo 9 sono istituiti:
a) l’Ente regionale di diritto pubblico "Parco naturale regionale dei Monti Simbruini", cui è affidata l’amministrazione e gestione delle attività e del territorio del parco istituito con legge regionale 29 gennaio 1983, n. 8;
b) l’Ente regionale di diritto pubblico "Parco naturale regionale dei Monti Lucretili", cui è affidata l’amministrazione e gestione delle attività e del territorio del parco istituito con legge regionale 26 giugno 1989, n. 41;
c) l’Ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dei Castelli Romani", cui è affidata l’amministrazione e gestione delle attività e del territorio del parco istituito con legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2;
d) l’Ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dell’Appia Antica", cui è affidata l’amministrazione e gestione delle attività e del territorio del Parco istituito con legge regionale 10 novembre 1988,
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2159212432620
Art. 40 – (Aree naturali protette nel territorio del comune di Roma)
1. Le aree naturali protette gestite dal comune di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge e le altre istituite successivamente a tale data ed interamente ricadenti nel territorio del comune stesso, costituiscono un sistema per la cui gestione è istituito l’ente regionale Roma Natura al quale si applicano le disposizioni del capo II, sezione I, salvo il disposto del comma 2. N154
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Art. 41 - (Ampliamento della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia)
Art. 42 - (Ampliamento del parco regionale dell’Appia Antica)
1. Il parco regionale dell’Appia Antica, istituito e disciplinato con legge regionale n. 66/1988, come modificata dalla
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2159212432623
Art. 43 - (Stralcio del piano regionale delle aree naturali protette)
1. Con la presente legge è approvato uno stralcio del piano di cui all’articolo 7, relativo allo schema di piano regionale dei parchi e delle riserve adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 46/1977 e dell’articolo 15 della legge regionale n. 17/1986, con deliberazione n. 11746 del 29 dicembre 1993, secondo le perimetrazioni provvisorie riportate
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Art. 44 - (Aree naturali protette istituite)
1. Sono istituite con le perimetrazioni e le zonizzazioni provvisorie di cui alle planimetrie a scala 1:10.000 contenute nell’allegato B, le seguenti aree protette:
1. Nell’ambito della politica di conservazione e corretta valorizzazione delle risorse naturali della Regione, in ottemperanza all’articolo 45 dello Statuto ed in attesa di apposite leggi istitutive delle relative aree naturali protette, sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all’articolo 8, comma 3, le seguenti aree appartenenti al patrimonio regionale:
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Art. 46 - (Norma transitoria)
1. Salvo quanto previsto nell’articolo 43 lo schema di piano adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 46/1977 e dell’articolo 15 della legge regionale n. 17/1986 e successive modificazioni, con deliberazione n. 11746 del 1993, cons
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