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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 17/07/2015, n. 18
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 16/10/2015, n. 25
- L.R. 06/08/2015, n. 20
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI DELLA FINANZA LOCALE |
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Art. 1 - (Oggetto)1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, numero 1-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale |
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Art. 2 - (Principi)1. Le disposizioni della presente legge e della successiva normativa di attuazione e integrazione: a) si conformano ai principi di federalismo, di perequazione e di responsabilità di cui all’articolo 119 della Costituzione, nonché ai principi di trasparenza e di buon andamento della pubblica amministrazione; |
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Art. 3 - (Ordinamento della finanza locale)1. Agli enti locali del Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale in materia d |
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Art. 4 - (Armonizzazione dei bilanci)1. La Regione attua la riforma dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli sc |
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TITOLO II - SISTEMA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 5 - (L'autonomia finanziaria degli enti locali)1. I Comuni dispongono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, in armonia con l’articolo 119 de |
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Art. 6 - (Competenze della Regione per la valorizzazione dell'autonomia degli enti locali, della competitività e attrattività dei territori e del benessere equo e sostenibile delle comunità locali)1. La Regione, in armonia con le previsioni dell’articolo 119 della Costituzione, e in attuazione dell’articolo 4, primo comma, numero 1-bis), dello Statuto speciale e dell’articolo 9 del decreto legislativo 9/1997, disciplina la materia della finanza federale degli enti locali, valorizzando l'autonomia finanziaria degli stessi, |
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Art. 7 - (Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato) |
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Capo II - La finanza federale degli enti locali |
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Art. 8 - (La finanza federale degli enti locali. L'autonomia impositiva per la valorizzazione della competitività dei territori)1. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, in relazione alle rispettive competenze. 2. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge in relazione a ciascun tributo. |
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Art. 9 - (Le entrate tributarie degli enti locali previste con legge regionale)1. La Regione definisce con una legge organica le entrate tributarie locali per assicurare l'attuazione del federalismo fiscale e per valorizzare la potenzialità e la competitività delle comunità locali dell'intero sistema regionale. 2. La legge di cui al comma 1 disciplina: a) tributi propri spettanti agli enti locali; |
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Art. 10 - (Imposte locali di carattere speciale)1. La legge regionale organica di cui all'articolo 9, nell'ambito dei tributi propri, individua anche le imposte locali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi. 2. Fino alla disciplina regionale di cui all'articolo 9 trovano applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e le disposizioni del presente articolo sull'imposta di soggiorno. 3. N43 Per garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente, i Comuni possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive o in immobili destinati a locazione turistica ai sensi dell’articolo 47-bis della legge regionale 21/2016 situate sul proprio territorio. N90 |
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Capo III - Il sistema dei trasferimenti regionali agli enti locali |
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Art. 11 - (Finalità dei trasferimenti regionali a favore degli enti locali)1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 e conformemente alla previsione dell'articolo 8, comma 5, la Regione finanzia gli enti locali per: |
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Art. 12 - (Finanziamento di funzioni trasferite o delegate)1. La legge regionale che trasferisce o delega funzioni regionali agli enti locali assicur |
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Art. 13 - (Risorse finanziarie a favore degli enti locali)1. Per assicurare la certezza delle entrate derivate degli enti locali e la realizzazione di strategie di sviluppo dei territori, il bilancio di previsione finanziario annuale con valenza pluriennale della Regione quantifica, in base all'andamento del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali riferito al triennio precedente, alle prospettive di sviluppo della finanza pubblica N122, le risorse da garantire, per il finanziamento |
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Art. 14 - (Tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 11 e per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre prioritariamente al finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali, di cui all’articolo 5 della legge regionale 26/2014, con assegnazioni destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e delle Province fino al loro superamento. 2. Per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione dei servizi è istituito il fondo ordinario e di perequazione per i Comuni e per le Unioni territoriali intercomunali, assegnato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, con le modalità definite dall'articolo 17. 3. Il fondo di cui al comma 2 è suddiviso in due quote, una per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione delle risorse, l'altra per finalità specifiche consolidate. 4. La Regione stanzia annualmente con legge finanziaria un fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni, d |
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Art. 15 - (Quantificazione del fondo ordinario e di perequazione)1. Lo stanziamento annuale del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, è determinato: a) per la quota ordinaria e di perequazione, sulla base della dif |
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Art. 16 - (Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali) |
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Art. 16-bis - (Rivalutazione Istat della spesa ammissibile) |
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Art. 16-ter - (Conversione degli incentivi pluriennali) |
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Art. 17 - (Erogazione del fondo ordinario e di perequazione) |
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TITOLO III - COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE |
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Capo I - Disposizioni generali in materia di coordinamento della finanza locale |
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Art. 18 - (Obblighi di finanza pubblica) |
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Art. 19 - (Definizione degli obblighi di finanza pubblica degli enti locali) |
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Art. 20 - (Equilibri di bilancio) |
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Art. 21 - (Sostenibilità del debito)1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti loca |
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Art. 22 - (Sostenibilità della spesa di personale)1. Gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell’IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia. 2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti rela |
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Art. 22-bis - (Monitoraggio regionale degli obblighi di finanza pubblica)1. Per la verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 20, 21 e 22 e per l'acquisizione di elementi utili al Sistema regionale integrato sono previsti monitoraggi sui dati relativi ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione. Possono essere altre |
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Art. 22-ter - Mancato rientro al di sotto dei valori soglia di riferimento1. Gli enti |
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Capo II - Disciplina in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali |
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Art. 24 - (Disciplina in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali)1. In materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali si applica la normativa |
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Art. 25 - (Organo di revisione economico-finanziaria)1. Per dare attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 2, l'organo di revisione economico-finanziaria collabora, in particolare, con gli organi di governo nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità del sistema integrato Regione-Autonomie locali. 2. Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare del Friuli |
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Art. 26 - (Elenco regionale dei revisori)1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale. Tale elenco è gestito con modalità telematiche. |
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Art. 27 - (Scelta dei revisori e durata dell'incarico)1. I revisori sono individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 26 mediante procedura telematica. 2. L’ente locale comunica la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione economico-finanziaria e il compenso spettante alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, nonché mediante pubblicazione nell’Albo online del proprio sito istituzionale, almeno due mesi prima della scadenza medesima. In caso di cessazione anticipata dall’incarico, l’ente locale ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali. N133 2-bis. L’organo monocratico di revisione economico-finanziaria in scadenza può comunicare formalmente all’ente locale la propria disponibilità a svolgere un ulteriore incarico triennale e, di un tanto, l’ente locale informa la struttura regionale competente in materia di autonomie locali contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2. N134 3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 presentano domanda per poter svolgere l'incarico di revisore economico-finanziario alla struttura regionale competente in mat |
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Art. 27-bis - (Limiti all'affidamento di incarichi)1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti o nelle Comunità di montagna e nella Comunit� |
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Art. 28 - (Valutazioni dell'organo di revisione sulla stabilità finanziaria)1. L'organo di revisione economico-finanziaria redige il documento di sintesi degli indicatori di stabilità finanziaria di cui all'articolo 30, comma 3, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 239 del decreto legislati |
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Art. 29 - (Compenso dei revisori)1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, è stabilito il compenso annuo spettante ai revisori, tenuto conto: |
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Capo III - Disciplina delle condizioni strutturali degli enti locali |
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Art. 30 - (Condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali)1. Per garantire l'equilibrio complessivo del sistema finanziario e assicurarne la sana gestione economico-finanziaria sono individuate le condizioni strutturali di gestione dei bilanci degli enti locali rilevabili mediante indicatori signif |
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Art. 31 - (Monitoraggio delle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali)1. Le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali, individuate ai sensi dell'articolo 30, sono soggette al monitoraggio annuale da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali. |
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Art. 32 - (Funzioni regionali in materia di enti locali deficitari, in condizioni di squilibrio e modalità di esercizio da parte della Regione)1. Con deliberazione della Giunta regionale sono: a) individuati gli uffici regionali competenti per le attività previste nell'articolo 31; b) definite le ulteriori modalità per l'esercizio delle funzioni previste nell'articolo 31. |
|
Art. 33 - (Coordinamento normativo in materia di enti deficitari o dissestati)1. Le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o dissestati contenute negli articoli da 242 a 269 del decreto legislativo 267/2000, c |
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TITOLO IV - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE |
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Capo I - Supporto regionale alla corretta programmazione e gestione dei conti pubblici locali |
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Art. 35 - (Andamento e monitoraggio della finanza pubblica locale)1. La Regione assicura a favore degli enti locali il supporto alla corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche per individuare carenze e prevenire crit |
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Art. 37 - (Tavoli tecnici in materia di finanza locale)1. La Regione, al fine di una proficua collaborazione e concertazione con gli enti locali, |
|
Capo II - Adozione dei documenti contabili fondamentali |
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Art. 38 - (Termini di adozione dei documenti contabili fondamentali)1. I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamen |
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Art. 39 - (Comunicazione alla Regione dell'adozione dei documenti contabili fondamentali)1. Gli enti locali informano la struttura regionale competente in materia di autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bila |
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Art. 40 - (Interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenti contabili degli enti locali) |
|
Capo III - Le indennità degli amministratori locali |
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Art. 41 - (Indennità degli amministratori locali)1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino, chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, a espletare il relativo mandato. |
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Art. 42 - (Divieto di cumulo)1. Le indennità di funzione e di presenza degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale. 2. Le indennità di funzione degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili tra loro. In caso di cumulo di |
|
Capo IV - Disposizioni in materia di comuni risultanti da fusione |
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Art. 43 - (Norme per i Comuni risultanti da fusione)1. La Regione promuove e sostiene le fusioni di Comuni con il fondo di cui all’articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 e assicura la massima semplificazione amministrativa delle regole e delle procedure per favorire un funzionale avvio della gestione finanziaria e contabile degli enti risultanti da fusione. |
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TITOLO V - NORME TRANSITORIE |
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Capo I - Regime transitorio |
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Art. 45 - (Norma transitoria per il finanziamento dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)1. I Comuni e le Unioni territoriali intercomunali beneficiano del riparto della quota del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 9 e, comunque, al termine della fase transitoria di finanziamento per l'accompagnamento al superamento del trasferimento basato sul criterio storico. 2. Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione e, comunque, per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della |
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Art. 46 - (Norma transitoria per l'incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte dell'Unione territoriale intercomunale)1. L'Amministrazione regionale incentiva in via transitoria, a valere sulle risorse stanziate nelle leggi finanziarie dell'anno 2016 e dell'anno 2017, le Unioni territoriali intercomunali che attivano la gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, secondo la tempistica prevista dai commi seguenti. L'incentivazione transitoria è concessa ed erogata in unica soluzione entro il 30 settembre nell'anno 2016 e 30 aprile nell'anno 2017. 2. Ai fini del comma 1, l'assegnazione complessiva per ogni anno è determinata in relazione alla somma dei valori attribuiti |
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Art. 47 - (Norma transitoria in materia di entrate delle Province)1. Le Province, fino al loro superamento, beneficiano di un trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio provinciale finalizzato ad assicurare la funzionalità della gestione e ripartito in proporzione alle assegnazioni concesse alle Province, nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge, a titolo di trasferimento ordinario unitario, a titolo di assegnazione per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale prov |
|
Art. 49 - (Norme transitorie in materia di coordinamento della finanza locale)1. Le disposizioni contenute nel capo I del titolo III si applicano fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa in materia di pareggio di bilancio. |
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Art. 50 - (Norma per l'individuazione provvisoria dell'organo di revisione economico-finanziaria e del responsabile finanziario delle Unioni territoriali intercomunali)1. Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali intercomunali, tali enti si avvalgono |
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Art. 50-bis - (Norma transitoria in materia di servizio di tesoreria) |
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Art. 51 - (Norme transitorie in materia di revisione economico-finanziaria)1. Gli enti locali adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del titolo III, capo II entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 27 si applicano a decorrer |
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Art. 52 - (Norme transitorie in materia di enti deficitari e dissestati)1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 3: |
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Art. 53 - (Norme transitorie relative alle indennità degli amministratori locali)1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 41, comma 2, trova applicazione la disciplina vigente contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 e successive modifiche e integrazioni. 1-bis. Nelle |
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Art. 54 - (Assunzioni nelle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale)1. In relazione all'esigenza di ricollocare il personale delle Province del Friuli Venezia Giulia e al fine di determinare le condizioni per l'attuazione del processo di riforma avviato con la legge regionale 26/2014, d |
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TITOLO VI - NORME DI MODIFICA E FINALI |
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Capo I - Omissis
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Capo II - Omissis
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Capo III - Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (riordino del sistema regione-autonomie locali nel friuli venezia giulia. ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) |
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Art. 57 - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 26/2014)1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente: “Ove alla scadenza del primo quadriennio successivo alla costituzione non risulti, in forma consolidata per l'Unione e per i Co |
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Art. 58 - Art. 59 |
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Art. 62 - (Inserimento del capo II-bis nel titolo VI della legge regionale 26/2014)1. Dopo l’articolo 55 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente capo: “Capo II-bis - Centralizzazione della committenza |
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Art. 63 - (Modifica all’articolo 60 della legge regionale 26/2014) |
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Capo IV - Norme finali |
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Art. 64 - (Popolazione residente)1. Le disposizioni della presente legge che prendono a riferimento la popolazione sono applicate, se non diversamente disposto, basandosi sul dato della popolazione residente alla fine del penultim |
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Art. 65 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: |
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Art. 66 - Omissis
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