Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2020, n. 20, così recitava:

“Art. 7 - (Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato)

1. La Regione e gli enti locali coordinano e concertano le politiche di sviluppo responsabile e solidale del sistema integrato Regione-Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione e in coerenza con gli eventuali obiettivi e vincoli posti dalla normativa statale.

2. Il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali concertano le politiche territoriali e stipulano, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'"Intesa per lo sviluppo regionale e locale" di seguito denominata "Intesa per lo sviluppo".

3. La programmazione generale inerente l'Intesa per lo sviluppo di cui al comma 2 è oggetto di consultazione preliminare con la competente Commissione consiliare.

4. L'Intesa per lo sviluppo di cui al comma 2 definisce, per l'anno successivo e con proiezione triennale, in base al trend di andamento delle entrate pubbliche, con riferimento al sistema integrato Regione-Autonomie locali:

a) le potenzialità da sviluppare e le criticità e i deficit da superare;

b) le politiche realizzabili di sviluppo del territorio e le priorità di intervento, finalizzate anche a superare gli svantaggi di cui alla lettera a), in relazione alla stima del fabbisogno complessivo di risorse necessarie;

c) gli eventuali vincoli e limiti da rispettare;

d) la partecipazione di ciascun livello di governo per gli ambiti di rispettiva competenza all'attuazione delle politiche concertate, in base alle rispettive potenzialità finanziarie.

5. La Regione, con la legge regionale finanziaria e in relazione alle risorse disponibili e con riferimento ai contenuti dell'Intesa per lo sviluppo di cui al comma 2, assicura ai sensi dell'articolo 13, comma 1:

a) una funzionale allocazione delle risorse finanziarie destinate agli enti locali, con particolare riguardo a quelle per investimenti, al fine di favorire l'armonica attuazione delle politiche di sviluppo del territorio ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi o il sostegno di interventi non strategici o difficilmente realizzabili;

b) l'individuazione di criteri di assegnazione delle risorse coerenti con i contenuti e le priorità definite nell'Intesa per lo sviluppo.

6. Le modalità di definizione della posizione del Consiglio delle autonomie locali ai fini dell'Intesa per lo sviluppo sono disciplinate dal regolamento previsto dall’articolo 6 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali).

6-bis-6-ter. abrogati dalla L.R. 09/08/2018, n. 20.”

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