Articolo abrogato dalla L.R. 06/08/2020, n. 15.

L’articolo 48 così recitava:

“Art. 48 - (Norma transitoria per il finanziamento degli enti locali su leggi di settore)

1. “Dal termine di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale 26/2014, e fino alla completa attivazione del nuovo sistema di finanziamento regionale previsto nell'articolo 14, le domande di finanziamento in relazione a singole leggi di settore sono presentate alla Regione dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento.

2. L'Unione territoriale intercomunale valuta la coerenza delle domande di cui al comma 1, con i contenuti del Piano dell'Unione previsto nell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2014.

3. La Regione adegua i regolamenti regionali alle previsioni di cui al comma 1.

4. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla mappatura dei procedimenti contributivi di settore a favore degli enti locali.”

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