N112 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2020, n. 20, così recitava:

“Art. 23 - (Concorso al contenimento della spesa)

1. Gli enti locali della Regione assicurano i risparmi di spesa necessari al conseguimento degli equilibri complessivi di finanza pubblica, anche adottando politiche di bilancio coerenti con le risorse disponibili, con le regole statali o regionali del contenimento della spesa e con i vincoli connessi agli obiettivi generali di finanza pubblica.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale di ciascun anno, recepisce sulla base dei principi della normativa statale e degli eventuali accordi con lo Stato l'entità del risparmio complessivo del sistema integrato Regione-Autonomie locali e quello specifico di ciascun ente, nonché eventuali termini e modalità che ne attestino le risultanze.

3. Nel caso di interventi statali che prevedono un ulteriore concorso al risanamento della finanza pubblica anche attraverso il conseguimento di risparmi di spesa, la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni statali, aggiorna l'entità del risparmio complessivo del sistema integrato Regione-Autonomie locali e di quello specifico di ciascun ente, di cui al comma 2.

4. Salvo diversa disposizione della legge regionale finanziaria, l'obiettivo specifico in termini di risparmio complessivo del sistema integrato Regione-Autonomie locali di cui ai commi 2 e 3, è assegnato a ogni singolo ente secondo le modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, eventualmente anche in relazione ai trasferimenti di parte corrente assegnati agli enti locali.”

Dalla redazione