Articolo sostituito dalla L.R. 28/06/2016, n. 10.

Ai sensi della L.R. 10/2016, solo per l'anno 2016, qualora non tutti i Comuni gestiscano mediante l'Unione territoriale intercomunale la funzione incentivata ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 18/2015, il relativo valore è quantificato in misura proporzionale alla popolazione dei Comuni che svolgono detta funzione tramite l'Unione rispetto a quella complessiva dei Comuni partecipanti all'Unione medesima alla data del 1° luglio 2016.

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