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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 19/02/2016, n. 1
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- L.R. 28/12/2017, n. 44
- L.R. 21/07/2017, n. 29
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione riconosce il valore primario del diritto all'abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita, promuovendo ogni forma d'intervento per l'esercizio effettivo di tale diritto, disciplinando in modo organico il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 12, e dell’articolo 5, primo comma, n. 18, dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in combinato disposto con l’ |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) alloggio sociale: l'unità immobiliare adibita a uso residenziale in locazione permanente, come individuato con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea); |
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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE |
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CAPO I - PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE |
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SEZIONE I - LIVELLO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE |
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Art. 3 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle linee strategiche e degli interventi riguardanti il settore abitativo ampiamente inteso. 2. A tal fine la Regione: |
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Art. 4 - (Programma regionale delle politiche abitative)1. Il Programma regionale delle politiche abitative, predisposto dalla Giunta regionale con cadenza triennale, costituisce il documento di riferimento per il coordinamento delle azioni e della spesa. In particolare esso: |
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Art. 5 - (Commissione regionale per le politiche socio-abitative)1. È istituita la Commissione regionale per le politiche socio-abitative (di seguito Commissione), quale organismo consultivo della Regione e degli Enti locali. 2. La Commissione è composta: a) dall'Assessore regionale competente in materia di edilizia, o suo delegato, che la convoca e la presiede; b) dall'Assessore regionale competente in materia di salute e politiche sociali, o suo |
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Art. 6 - (Osservatorio regionale sulle politiche abitative)1. Al fine di effettuare la raccolta sistematica dei dati, nonché il monitoraggio permanente sulla situazione abitativa nel territorio regionale, presso la Direzione centrale competente in materia di edilizia è istituito un sistema informativo integrato denominato Osservatorio regionale sulle politiche abitative (di seguito Osservatorio), con il compito di raccogliere ed elaborare gli elementi conoscitivi utili a orientare la politica di settore. |
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SEZIONE II - LIVELLO TERRITORIALE DI PROGRAMMAZIONE |
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Art. 7 - (Sportello risposta casa)1. Lo Sportello risposta casa (di seguito Sportello) è funzione delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, articolata in corrispondenza del territorio di competenza, con cui si fornisce un servizio di orientamento e accompagnamento ai richiedenti alloggio verso gli strumenti di sostegno all'esercizio del diritto all'abitazione. |
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Art. 8 - (Tavoli territoriali per le politiche abitative)1. Allo scopo di riscontrare le necessità abitative emergenti sul territorio regionale, avuto riguardo alle necessità che i diversi territori esprimono in ragione delle loro peculiari caratteristiche socio-demografiche, economiche, urbanistiche, presso le Unioni territoriali intercomunali sono istituiti i Tavoli territoriali per le politiche abitative (di seguito Tavoli), quale organismo di supporto all'attività della Commissione di cui all'articolo 5. 2. I Tavoli svolgono funzioni consultive di area vasta allo scopo di rappresentare in sede di Commissione regionale per le politiche socio-abitative le esigenze dei rispettivi territori, intervenendo, in tal modo, nel processo di definizione delle politiche abitative promosse dalla Regione. In particolare: |
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Art. 9 - (Funzioni dei Comuni)1. Per conseguire gli obiettivi di cui alla presente legge i Comuni rappresentano al Tavolo di cui all'articolo 8 le priorità abitative del proprio territorio e a tal fine: a) rilevano i fabbisogni e le emergenze abitative i |
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Art. 10 - (Riqualificazione del patrimonio edilizio e rigenerazione urbana)1. Al fine di promuovere la valorizzazione e la razionalizzazione del territorio regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilità, nonché per sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell'economia produttiva, commerciale e turistica, la Regione definisce politiche volte alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato e pubblico esistente, anche attraverso il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati, anche per usi diversi da quelli cui gli stessi erano originariamente destinati, anche inseriti in programmi di rigenerazione urbana quale strumento coordinato tra interventi di ristrutturazione urbanistica e ricomposizio |
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CAPO II - ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE |
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SEZIONE I - FORMA DEGLI INCENTIVI |
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Art. 11 - (Misure di sostegno)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, contributi in conto interesse, nonché a sostenere l'accesso al credito per favorire l'acquisizione in proprietà o in locazione della prima casa, l'installazione, nonché l'adeguamento di ascensori in edifici privati esistenti e gli interventi di manutenzione finalizzata alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico e di recupero in conformità a quanto previsto dall'articolo 10. L'Amministrazione regionale è, altresì, autor |
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Art. 12 - (Funzioni normative della Regione)1. La Regione disciplina le azioni di cui alla sezione II del presente capo con appositi regolamenti da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni; decorso tale termine i |
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Art. 13 - (Elementi comuni agli atti di accordo vincolante)1. La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'articolo 12, qualora gli stessi prevedano schemi-tipo di atti di accordo vincolante nelle varie tipologie di azioni, tiene conto dei seguenti elementi: a) modalità di individuazione dei beneficiari fi |
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Art. 14 - (Particolari misure di sostegno)1. La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'articolo 12, determina particolari misu |
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SEZIONE II - AZIONI REGIONALI PER LE POLITICHE ABITATIVE |
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Art. 15 - (Attuazione del Programma regionale delle politiche abitative)1. La Regione attua il Programma delle politiche abitative di cui all'articolo 4 prioritariamente attraverso le seguenti azio |
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Art. 16 - (Edilizia sovvenzionata)1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), è finalizzata alla realizzazione di interventi da attuarsi a cura delle Ater per la costruzione, l'acquisto e il recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata al fine di incrementare il patrimonio immobiliare da destinare all'assegnazione in locazione perman |
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Art. 17 - (Edilizia convenzionata)1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), è finalizzata alla realizzazione di alloggi attraverso interventi diretti alla costruzione, all'acquisto e al recupero di immobili da destinare alla vendita, all'assegnazione, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, mediante specifici accordi regolati da apposite convenzioni che ne determi |
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Art. 18 - (Edilizia agevolata)1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), è finalizzata alla realizzazione di i |
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Art. 19 - (Sostegno alle locazioni)1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), è finalizzata al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà p |
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Art. 20 - (Contrasto alla morosità incolpevole)1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), è finalizzata a prevenire la conflittualità sociale sostenendo i soggetti impossibilitati al pagament |
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Art. 21 - (Garanzie)1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f), è finalizzata a sostenere i privati cittadini favorendo l'acces |
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SEZIONE III - ALTRE AZIONI E FORME INNOVATIVE DEL COSTRUIRE E DELL'ABITARE |
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Art. 22 - (Social housing)1. La Regione consente il sostegno degli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare, tramite convenzioni o altro diverso accordo vincolante, all |
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Art. 24 - (Autorecupero)1. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado e, contemporaneamente |
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Art. 25 - (Coabitare sociale)1. La Regione, nel riconoscere il valore del coabitare sociale quale strumento idoneo a sostenere i valori della solidarietà sociale, civile, economica e culturale e a for |
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Art. 26 - (Forme innovative)1. La Giunta regionale individua ulteriori azioni aventi carattere sperimentale o innovativo al fine dello sviluppo di nuove modalità abitative e di nuovi strumenti per la cogestione di servizi e di spazi comuni, in raccordo con le norme regionali in materia di ed |
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SEZIONE IV - REQUISITI E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI E DEI BENEFICIARI |
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Art. 27 - (Requisiti delle imprese di costruzione)1. Per essere ammesse alle azioni della presente legge le imprese devono essere qualificate nella catego |
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Art. 28 - (Requisiti delle cooperative edilizie)1. Per essere ammesse alle azioni della presente legge le cooperative edilizie devono essere iscritte al registro regionale delle cooperative e risultare in regola con le disposizioni relative alla revisione previste dal capo IV della legge regionale 3 dicembre 2007, n |
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Art. 29 - (Requisiti minimi dei beneficiari finali)1. I regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, in relazione ai requisiti minimi dei beneficiari prevedono: a) l'essere cittadini italiani; cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); soggetti di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stran |
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Art. 30 - (Obblighi dei beneficiari)1. Le persone fisiche beneficiarie degli incentivi di cui alla Sezione II del presente capo hanno l'obbligo di richiedere al Comune la residenza nell'alloggio oggetto dell'intervento entro il termine stabilito nei regolamenti di attuazione. 2. Nel caso di incentivi finalizzati alla proprietà della prima casa i beneficiari sono ob |
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Art. 31 - (Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi)1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 30 comporta la decadenza dagli incentivi e la restituzione degli importi eventualmente percepiti maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente. 2. Il trasferimento di residenza, la locazione, l'alien |
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Art. 31-bis (Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica) |
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Art. 31-ter - (Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di danneggiamento o di disturbo della quiete pubblica) |
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Art. 32 - (Successione nell'immobile)1. In caso di morte del richiedente ovvero del beneficiario finale, l'incentivo si trasferisce nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indica |
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Art. 33 - (Trasferimento degli incentivi)1. In caso di trasferimento della residenza del beneficiario finale avvenuto a seguito di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento dell |
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TITOLO III - STRUMENTI FINANZIARI |
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CAPO I - FONDO EDILIZIA RESIDENZIALE E FONDO IMMOBILIARE |
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Art. 34 - (Fondi per l'edilizia residenziale)1. La Regione, con la legge di stabilità, determina la quota annuale dei finanziamenti da destinarsi al perseguimento delle politiche regionali a sostegno dell'esercizio del diritto all'abitazione. |
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Art. 35 - (Fondi immobiliari per il social housing)1. La Regione per incrementare nel territorio regionale l'offerta di alloggi sociali, in attuazione dell'articolo 22, interviene favorendo forme di collaborazione e di partenariato pubblico-privato, attraverso la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari. |
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TITOLO IV - RIORDINO DELLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - ATER |
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CAPO I - ORDINAMENTO DELLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE |
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CAPO II - STRUMENTI FINANZIARI DELLE ATER |
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CAPO III - FUNZIONE REGIONALE DI VIGILANZA SULLE ATER |
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CAPO IV - DOTAZIONE ORGANICA DELLE ATER |
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TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI, ABROGAZIONI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 48 - (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 4/2001)1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001 le parole “la costruzione, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero di immobili a uso residenziale, limitatamente alla prima casa” sono sostituite dalle seguenti |
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Art. 49 - (Concessione di contributi per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o sotto utilizzo)1. In via di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 15/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi assegnati con la d |
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CAPO II - ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE |
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Art. 50 - (Abrogazioni)1. A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, sono abrogati: a) la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulterior |
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Art. 51 - (Disposizioni transitorie)1. Le norme abrogate dall'articolo 50 continuano a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi sorti prima dell'entrata in vigore della presente legge e dei relativi regolamenti attuativi. 2. La Commissione regionale per le politiche socio-abitative, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le proprie funzioni fino alla nomina della nuova composizione prevista all'articolo 5. 3. Il Collegio unico dei revisori dei conti delle Ater, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le propr |
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Art. 52 - (Procedimenti di edilizia convenzionata concessi e non liquidati)1. Per gli incentivi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e non ancora giunti alla liquidazione definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori de |
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Art. 53 - (Adeguamento dei valori)1. Tutti i limiti temporali, gli importi, i massimali, le percentuali, i limiti ISE/ISEE e |
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Art. 54 - (Clausola valutativa)1. II Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale garantisce, con modalità da definire tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'accesso da parte dei competenti Organi consiliari alla banca dati informatica dell'Osservatorio regionale sulle politiche abitative di cui all'articolo 6 e, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di at |
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Art. 55 - (Norme finanziarie)1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2016, di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti). 2. Per le finalità previste dall'articolo |
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Art. 56 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come |
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