Articolo abrogato dall’art. 22, comma 1, della L.R. 06/08/2019, n. 14, così recitava:

“Art. 37 - (Aziende territoriali per l'edilizia residenziale)

1. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, di seguito, Ater, istituite con l’articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), sono enti pubblici economici, dotati di personalità giuridica, autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile, sono dotate di un proprio statuto e sottoposte alla vigilanza e al controllo della Regione.

2. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento delle Ater ed è redatto secondo lo schema-tipo di Statuto predisposto dalla Regione. Esso è adottato dal Direttore generale e approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia.

3. Alle Ater si applica la disciplina generale delle persone giuridiche del libro V, titolo V, capo V, del codice civile per quanto compatibile.

4. Le Ater costituiscono un sistema unico a livello regionale e a tal fine gestiscono unitariamente le seguenti funzioni: programmazione economica e finanziaria e gestione contabile e di bilancio, gestione del personale, uffici legali, servizi informatici e trattamento degli utenti in essere e potenziali. Devono, altresì, uniformare le procedure di gara e i contratti.

5. Le Ater amministrano il patrimonio edilizio alle stesse attribuito, sia in proprietà sia in gestione, e hanno competenza sul territorio delle corrispondenti circoscrizioni elettorali regionali, così come definite all'entrata in vigore della presente legge.

6. Sono organi delle Ater:

a) il Direttore generale di ciascuna Azienda;

b) il Collegio unico dei revisori dei conti.”

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