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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 26/10/2016, n. 0208/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 26/10/2016, n. 0208/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 26/10/2016, n. 0208/Pres.
- D. Pres. R. 30/12/2022, n. 0177/Pres.
- D. Pres. R. 23/05/2019, n. 084/Pres.
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PremessaIL PRESIDENTE
VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) che individua tra le azioni prioritarie attraverso le quali la Regione attua il Programma delle politiche abitative quella dell'edilizia sovvenzionata; VISTO l'articolo 16 della legge regionale n. 1/2016, che individua l'azione di edilizia sovvenzionata quale quella finalizzata alla realizzazione di interventi da attuarsi a cura delle Ater per la costruzione, l'acquisto e il recupero di alloggi al fine di incrementare il patrimonio immobiliare da destinare all'assegnazione in locazione permanente o a lungo termine; |
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CAPO I - Definizioni, finalità e oggetto
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente Regolamento ai sensi dell'articolo 12 della legge regi |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) alloggio sociale di edilizia sovvenzionata: l'unità immobiliare adibita a uso residenziale, come individuata con D.M. 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture e trasporti (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea); |
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CAPO II - Patrimonio immobiliare e requisiti degli assegnatari
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Art. 3 - Patrimonio immobiliare di edilizia sovvenzionata1. Il patrimonio immobiliare di edilizia sovvenzionata è gestito dalle Ater del Friuli-Venezia Giulia ed è costituito da: |
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Art. 4 - Requisiti soggettivi degli inquilini assegnatari1. Gli alloggi di edilizia sovvenzionata sono assegnati a soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadini italiani; b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); d) stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). |
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Art. 5 - Riferimento temporale dei requisiti1. I requisiti di cui all'articolo 4 e le condizioni di cui all'articolo 8 devono sussistere alla data di presentazione della domanda. |
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CAPO III - Bando di concorso, presentazione delle domande e disciplina dell'assegnazione degli alloggi |
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Art. 6 - Bando di concorso1. Le domande per l'assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata sono presentate dai richiedenti a fronte di un bando di concorso emanato dall'Ater, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 per particolari categorie di persone. 2. Il bando di concorso è indetto per l'assegnazione di alloggi disponibili siti sul territorio di uno o più Comuni sentiti i Tavoli territoriali. 3. Il bando di concorso è reso pubblico mediante affissione di manifesti nella sede dell'Ater, in luogo aperto al pubblico, all'albo pretorio e nelle sedi di decentramento comunale del Comune o dei Comuni nei cui territori hanno sede gli alloggi oggetto del bando, nei siti web istituzionali della Regione, dell'Ater e de |
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Art. 7 - Presentazione delle domande e istruttoria1. La domanda deve pervenire all'Ater entro il termine perentorio fissato dal bando di concorso ai sensi dell'articolo 6. 2. La domanda deve essere redatta su apposito modulo, approvato dall'Ater, reperibile presso le sedi Ater che ha emanato il bando o presso la sede del Comune ove hanno sede gli alloggi, o in una delle sedi dei Comuni o dell'UTI per il cui territorio è indetto il bando di concorso, ovvero scaricabile dal sito web istituzionale dell'Ater. |
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Art. 8 - Elementi indicativi dello stato di bisogno e altri criteri1. In osservanza del disposto di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 1/2016 le Ater, ai fini del collocamento delle domande nella graduatoria di cui all'articolo 9, adottano i punteggi in relazione alle determinazioni espresse dalla Conferenza dei Direttori generali di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 1/2016 “sulla base dei”N1 seguenti indicatori di stato di bisogno: a) indicatore della situazione economica equivalente; b) situazioni di c |
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Art. 9 - Formulazione della graduatoria1. La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 1/2016, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ater formula, entro centoventi giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, la graduatoria provvisoria tra le domande accoglibili ordinata sulla base dei punteggi riferiti alle c |
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Art. 10 - Efficacia della graduatoria1. La graduatoria definitiva di cui all'articolo 9 comma 4 conserva la sua efficacia per un periodo di due anni dalla data di approvazione, ovvero fino alla |
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Art. 11 - Particolari disposizioni per l'accesso alla graduatoria1. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere e), k) e l), quest'ultimi non motivati da inadempienze contrattuali fatta salva la condizione di morosità incolpevole, ovvero in sopravvenuta precarietà della condizione economica, possono presentare domanda anche in deroga al term |
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Art. 12 - Riserva di alloggi per particolari categorie1. La Giunta regionale può autorizzare, anche su richiesta delle Ater, a riservare per particolari categorie di soggetti, in situazione di urgenza, l' |
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Art. 13 - Riserva per pubblica utilità1. Le Ater possono disporre la sospensione dei bandi e riservare una quota degli alloggi messi a concorso al fine di provvedere alla sistemazione di nu |
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Art. 14 - Assegnazione degli alloggi1. Gli alloggi sono assegnati in locazione dalle Ater seguendo l'ordine di graduatoria definitiva. |
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Art. 15 - Occupazione dell'alloggio1. L'alloggio assegnato deve essere occupato dall'assegnatario entro trenta giorni dalla consegna a pena di decadenza dell'assegnazione, salvo proroga |
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Art. 16 - Annullamento e revoca dell'assegnazione1. Qualora l'assegnazione dell'alloggio sia stata conseguita in violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento ovvero sulla base di dichiarazioni con contenuti non veritieri o documentazioni risultate non veritiere, l'assegnatario decade dal beneficio e l'Ater dispone l'annullamento dell'assegnazione con risoluzione di diritto alla locazione. 2. L'Ater dispone la revoca dell'assegnazione dell'alloggio qualora: a) l'assegnatario possieda per un quadriennio, N7, l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in misura superiore ai limiti per l'accesso, tempo per tempo vigenti, aumentati di due terzi. In ipotesi di presenza nel nucleo familiare di minori o di disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, oppure di anziani ultrasessantacinquenni, detti Indicatori sono aumentati in misura pari al doppio; b) l'assegnatario, o altro compo |
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CAPO IV - Canone di locazione |
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Art. 17 - Canone di locazione1. Il canone sovvenzionato è determinato dalle Ater biennalmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente il biennio di riferimento. Il canone è determinato dalle Ater sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell'assegnatario e del suo nucleo familiare e in misura percentuale rispetto al canone oggettivo calcolato con le modalità di cui al comma 2 riferito a ciascun alloggio. In sede di prima assegnazione il canone è attribuito fino a scadenza del biennio di riferimento. 2. Il canone oggettivo è determinato, entro il limite dell'11 per cento avuto riguardo ai parametri usati dall'Agenzia delle Entrate per la determinazione delle rendite catastali, in relazione al valore catastale di ciascun alloggio con l'ulteriore applicazione dei seguenti coefficienti correttivi: a) aumento percentuale graduato non oltre il massimo del 10 per cento per gli alloggi rientranti ai fini della efficienza energetica nelle classi D), C), B) ed A) della disciplina regionale di classificazione degli edifici ed, in particolare, maggiorazione fino al 2 per cento per la classe D), fino al 5 per cento per la classe C), fino al 8 per cento per la classe B) e fino al 10 per cento per la classe A); b) aumento percentuale in misura non superiore al 2 per cento per gli alloggi dal quarto livello fuori terra, che insistono in stabili dotati di impianto di asc |
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CAPO V - Regime degli alloggi |
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Art. 18 - Cambio alloggio1. L'Ater può assegnare un cambio alloggio di edilizia sovvenzionata, fatta salva la priorità per gli assegnatari di alloggi inseriti in Piani di vendita di cui all'articolo 21, comma 3, diverso da quello assegnato, nonché concedere lo scambio di alloggi tra assegnatari, su presentazione di istanza debitamente motivata qualora sia sopravvenuta una delle seguenti condizioni: |
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Art. 19 - Successione nell'alloggio e trasferimento nell'assegnazione1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, hanno diritto a subentrare nella posizione giuridica del deceduto nell'ordine: a) il coniuge, il convivente di fatto, il soggetto parte dell'unione civile; b) i figli; c) gli ascendenti di primo grado; che alla data del decesso risulti convivente e componente del nucleo familiare del deceduto e sia in possesso, alla data di istanza di subentro, dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 1, all'articolo 4 |
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CAPO VI - Cessione in proprietà |
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Art. 20 - Piani di vendita1. Gli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà delle Ater, decorso il periodo minimo di locazione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c), sono alienabili previo loro inserimento, nei Piani di vendita adottati dal Direttore generale sentiti i Tavoli territoriali e approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 39, comma 4 lettera g) della legge regionale n. 1/2016 con i seguenti criteri di priorità: a) alloggi in stato di degrado o dichiarati inagibili/i |
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Art. 21 - Criteri per la cessione in proprietà1. Gli alloggi inseriti nei Piani di vendita di cui all'articolo 20 già assegnati in locazione possono essere ceduti in proprietà ai seguenti soggetti in ordine decrescente di priorità: a) all'assegnatario o agli assegnatari in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle competenze accessorie di cui all'articolo 17; b) ai |
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Art. 22 - Determinazione e pagamento del prezzo di vendita1. Il prezzo di cessione in proprietà dell'alloggio di cui all'articolo 20 è determinato dall'Ater in misura corrispondente al valore di mercato e vi |
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Art. 23 - Riacquisizione di alloggi venduti1. Le Ater, che possiedono alloggi di edilizia sovvenzionata in stabili a proprietà mista con maggioranza delle quote millesimali, possono riacquisire gli alloggi già venduti qualora lo stabile necessiti di interven |
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CAPO VII - Finanziamento degli interventi edilizi |
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Art. 24 - Fondo sociale1. La Giunta regionale annualmente ripartisce le risorse destinate al Fondo sociale, istituito con l'a |
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CAPO VIII - Forme di finanziamento |
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Art. 26 - Presentazione delle proposte1. Le proposte presentate dalle Ater alla Regione devono contenere in particolare: a) l'indic |
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Art. 27 - Prenotazione delle risorse1. Le proposte presentate sono ammesse a finanziamento con delibera giuntale fino a concorrenza delle risorse assegnate con il Piano annuale di cui all |
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Art. 28 - Concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti1. I finanziamenti sono concessi, erogati e rendicontati con le modalità previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dall'articolo 37 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e commisurati nella misura massima stabilita dai massimali di costo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 1/2016. 2. I finanziamenti non possono superare la spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico delle Ater. 3. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si applica la normativa europea sugli aiuti di stato relativamente a quei servizi economici che le autorità pubbliche degli Stati membri considerano di interesse generale (SIEG) in attuazione della decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2001 della Commissione" ambito edilizia sociale (approvate in sede di Conferenza delle regioni e delle Province autonome del 10 luglio 2014). |
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CAPO IX - Disposizioni finali |
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Art. 29 - Controlli e verifiche nei confronti degli assegnatari1. Le Ater effettuano la vigilanza ed il controllo, anche a campione, nei confronti degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata al fine di verificare la sussistenza dei re |
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Art. 30 - Norma di rinvio1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo d |
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Art. 31 - Disposizioni transitorie1. Ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale n. 1/2016 la disciplina contributiva vigente antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento continua ad avere efficacia per le iniziative e gli interventi per i quali sia stata presentata la domanda di fina |
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Art. 32 - Abrogazioni1. Sono abrogati in particolare: a) il D.P.Reg. 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.(Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della L.R. n. 6/2003 concernete le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata); |
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