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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 15/04/2020, n. 066/Pres.
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D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 15/04/2020, n. 066/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 15/04/2020, n. 066/Pres.
- Deliberaz. G.R. 17/03/2023, n. 474
- D. Pres. R. 01/03/2023, n. 045/Pres.
- D. Pres. R. 18/07/2022, n. 089/Pres.
- Deliberaz. G.R. 06/05/2022, n. 639
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Premessa
IL PRESIDENTE
Visto l’articolo 15, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) che individua tra le azioni prioritarie attraverso le quali la Regione attua il Programma delle politiche abitative quella del sostegno alla locazione; Visto l’articolo 19 (Sostegno alle locazioni) della legge regionale 1/2016, che individua l’azione del sostegno alla locazione in quella finalizzata al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento dei canone di locazione di cui all’ |
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CAPO I - OGGETTO E DEFINIZIONI |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli incentivi al sostegno dei conduttori meno abbient |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) alloggio “di lusso”: l’alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla G.U. 27 agosto 1969, n. 218); b) conviventi di fatto: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca as |
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CAPO II - FORMA DEGLI INCENTIVI |
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Art. 3 - Tipologie delle iniziative finanziabili1. Sono ammessi agli incentivi del presente regolamento i canoni di locazione dovuti e pagati nell’anno precedente dai conduttori ai proprietari di immobili destinati a prima casa, di proprietà sia pubblica sia privata. 2. Gli immobili oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo: a) non devono essere «di lusso»; |
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Art. 4 - Forma degli incentivi1. Gli incentivi consistono in contributi in conto capitale da erogare in unica soluzione, a fronte della spesa direttamente sostenuta dal beneficiario e rimasta effettivamente a suo carico nell’anno per il quale viene richiesto il sostegno ai canoni di locazione. Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori. 2. Gli incentivi sono riconosciuti sulla base di un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con condizioni economiche basse e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sul valore ISEE. I contributi possono essere richiesti dai locatari per i quali, con riferimento ai loro nuclei familiari e ai requisiti economici di seguito indicati, sussistono le seguenti condizioni: |
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Art. 5 - Maggiorazioni1. In osservanza del disposto di cui all’articolo 14 della legge regionale 1/2016, gli incrementi di cui all’articolo 4 comma 5 sono riconosciuti a favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica, di seguito individuati: a) anziani: persone che hanno compi |
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CAPO III - REQUISITI DEI BENEFICIARI |
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Art. 6 - Requisiti dei beneficiari1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere richiesti da: a) cittadini italiani; b) cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); d) s |
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Art. 7 - Durata dei requisiti1. I requisiti e le condizioni di cui agli articoli 4, commi 2 e 3, 5 e 6 devono sussistere alla data di presentazione della domanda. |
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CAPO IV - SOGGETTI COMPETENTI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE |
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Art. 8 - Procedimento valutativo a bando1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi con procedimento valutativo a bando, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Le domande di contributo a sostegno dei canoni dovuti e pagati nell’anno precedente l’emanazione del bando sono presentate al Comune di attual |
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Art. 9 - Presentazione della domanda1. Le domande di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, a sostegno dei canoni di locazione dovuti e pagati nell’anno precedente sono presentate dai richiedenti a fronte del bando emanato dal Comune del territorio regionale di residenza anagrafica, anche per canoni pagati a fronte di contratti di locazione di alloggi siti in altri comuni della regione. 2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi pr |
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CAPO V - ADEMPIMENTI DEI COMUNI E RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI |
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Art. 10 - Adempimenti dei Comuni1. N1 I Comuni, a fronte del fabbisogno rappresentato dalle domande di contributo ricevute nel periodo di apertura del bando, presentano |
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Art. 11 - Ripartizione delle risorse ai Comuni e loro utilizzo1. Le risorse regionali e statali destinate annualmente alle finalità di cui all’articolo 19, comma 1 della legge regionale 1/2016 e di cui all’articolo 11 della |
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Art. 12 - Concessione e liquidazione dei contributi |
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Art. 13 - Rendicontazione della spesa alla Regione1. I Comuni devono far pervenire alla Regione la rendicontazione della spesa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 1 marzo dell’anno successivo a quello in cui i finanziamenti sono stati traferiti evidenziando la modalità scelta tra quelle previste dall’articolo 8, comma 4, per la ripartizione dei contributi tra i beneficiari.
Art. 14 - Osservatorio sulla condizione abitativa 1. I Comuni, al fine di effettuare la raccolta sistematica dei dati e di consentire il monitoraggio permanente della situazione del mercato delle locazioni, anche ai fini della valutazione prevista dall’articolo 54 della legge regionale 1/2016, implementano l’Osservatorio sulla condizione abitativa (O.C.A.) di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° marzo 2005, n. C/374, nei modi e nelle forme indicati dalla Direzione centrale competente in materia di edilizia e in particolare, relativamente ad ogni singolo beneficiario dei contributi assegnati, indicano i seguenti dati: |
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