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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 06/08/2019, n. 14
L. R. Friuli Venezia Giulia 06/08/2019, n. 14
L. R. Friuli Venezia Giulia 06/08/2019, n. 14
L. R. Friuli Venezia Giulia 06/08/2019, n. 14
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/12/2023, n. 15
- L.R. 28/12/2022, n. 21
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CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione, nel riconoscere il valore primario del diritto all’abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita, disciplina le compet |
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CAPO II - ORDINAMENTO DELLE AZIENDE TERRITORIALI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE - ATER |
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Art. 2 - Aziende territoriali per l’edilizia residenziale1. Le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale Alto Friuli, Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, di seguito, Ater, istituite con l’articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residen |
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Art. 3 - Funzioni delle Ater1. Le Ater concorrono a realizzare gli obiettivi definiti nel Programma regionale delle politiche abitative di cui all’articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), e, in particolare, provvedono a: a) realizzare gli interventi di edilizia socio-abitativa assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con mezzi propri; b) realizzare interventi edilizi, servizi residenziali, sociali, opere di urbanizzazione e infrastrutture urbanistiche per conto di Enti locali, enti pubblici e privati nel settore dell’edilizia residenziale universitaria; c) |
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Art. 4 - Organi delle Ater1. Sono organi delle Ater: |
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Art. 5 - Presidente1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ater, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al buon funzionamento dell’ |
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Art. 6 - Nomina e funzionamento del Consiglio di amministrazione1. Il Consiglio di amministrazione di ciascuna Ater è nominato con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale, dura in carica per un periodo massimo di cinque anni ed è composto da tre componenti proposti dall’Assessore competente in materia di edilizia. I componenti proposti al ruolo di Presidente devono aver svolto mansioni di direzione o consulenza amministrativa o gestionale di durata pluriennale, in strutture o società pubbliche o private, ovvero essere stati amministratori di Enti locali territoriali o delle Ater regionali, ovvero essere liberi professionisti iscritti da almeno tre anni nel rispettivo ordine o collegio professionale di appartenenza. Gli altri componenti proposti devono essere prescelti fra cittadini che siano in possesso di specifici requisiti di comprovata p |
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Art. 7 - Consiglio di amministrazione1. Il Consiglio di amministrazione delle Ater: a) adotta lo statuto di cui all’articolo 2, il regolamento di organizzazione e le eventuali modificazioni; b) a |
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Art. 8 - Direttore1. La Giunta regionale individua un Direttore per l’Ater di Trieste tra tre candidati proposti congiuntamente dai Consigli di amministrazione dell’Ater di Trieste e dell’Ater di Gorizia e un Direttore per l’Ater di Udine tra tre candidati proposti congiuntamente dai Consigli di amministrazione dell’Ater di Udine e dell’Ater di Pordenone. I candidati sono proposti tra dirigenti pubblici o privati in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, delle politiche pubbliche, tecniche o economiche o diploma di laurea equipollente conseguito secondo l’ordinamento universitario ante riforma oppure laurea specialistica o magistrale equiparata, che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno tre anni. 2. I Direttori individuati al comma 1 sono nominati dai relativi Consigli di amministrazione, e svolgono le funzioni loro attribuite anche con riferimento alle Ater rispettivamente di Gorizia e di Pordenone sulla base di |
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Art. 9 - Conferenza del sistema regionale delle Ater1. Al fine di effettuare analisi congiunte e adottare procedure e azioni omogenee e uniformi è istituita la Conferenza del sistema regionale delle Ater composta dai Presidenti dei Consigli d |
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Art. 10 - Collegio unico dei revisori dei conti1. È istituito il Collegio unico dei revisori dei conti delle Ater del sistema regionale. 2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti. I revisori devono essere iscritti nei registri dei revisori contabili e sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di edilizia. Con l’atto di nomina viene anche fissata l’indennità mensile di carica al lordo delle ritenute di imposta, il criterio per l� |
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Art. 11 - Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi1. Presso ciascuna Ater è istituita una Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica per le azioni specificatamente individuate nei regolamenti attuativi della legge regionale 1/2016. |
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CAPO III - STRUMENTI FINANZIARI DELLE ATER |
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Art. 12 - Fonti di finanziamento1. Le Ater provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante: a) i finanziamenti dello Stato, della Regione, degli Enti locali e dell’Unione europea destinati all’edilizia socio-abitativa; b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gesti |
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Art. 13 - Fondo sociale1. Al fine di assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presso ciascuna Ater è istituito un apposito Fondo sociale. 2. Al finanziamento del Fondo sociale provvedono: |
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Art. 14 - Bilancio1. Entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione e il piano finanziario. |
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CAPO IV - FUNZIONE REGIONALE DI VIGILANZA SULLE ATER |
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Art. 15 - Vigilanza e controllo1. Le Ater sono sottoposte alla vigilanza della Regione al fine dell’accertamento della loro produttività e del pieno raggiungimento delle finalità istituzionali |
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CAPO V - Omissis
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CAPO VI - DOTAZIONE ORGANICA DELLE ATER |
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Art. 18 - Stato giuridico e trattamento economico del personale1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle Ater è regolato su base contrattuale collettiva e individuale. 2. Al personale non dirigente delle Ater è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i |
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CAPO VII - CLAUSOLA VALUTATIVA, NORME TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI |
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Art. 19 - Clausola valutativa1. II Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di at |
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Art. 20 - Modifiche alla legge regionale 1/20161. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regi |
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Art. 21 - Norme transitorie1. Fino a intervenuta fusione per incorporazione dell’Ater Alto Friuli in Ater Udine, di cui all’articolo 2, comma 2, il Consiglio di amministrazione e il Direttore dell’Ater Udine esplicano le loro funzioni anche sull’Ater Alto Friuli. 2. Il Direttore dell’Ater Udine in relazione all’incorporazione di cui all’articolo 2, comma 2, predispone, senza alcuna indennità aggiuntiva, tutti gli atti necessari alla definizione del |
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Art. 23 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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