Articolo abrogato dall’art. 22, comma 1, della L.R. 06/08/2019, n. 14, così recitava:

“Art. 36 - (Oggetto e finalità)

1. La Regione disciplina le competenze e le modalità di intervento degli enti operanti nel settore socio-abitativo al fine di improntare la loro azione al conseguimento degli obiettivi definiti dalla programmazione regionale delle politiche abitative.

2. Il presente titolo disciplina l'ordinamento, le funzioni e le attività delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale al fine di uniformare gli strumenti di attuazione e le modalità di gestione del patrimonio immobiliare dalle stesse gestito.

3. La gestione del patrimonio di edilizia sovvenzionata è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità allo scopo di ottimizzare le risorse impiegate nel perseguimento delle finalità istituzionali.”

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