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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 27/03/2018, n. 087/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 27/03/2018, n. 087/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 27/03/2018, n. 087/Pres.
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PremessaIL VICEPRESIDENTE VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) che individua tra le azioni prioritarie attraverso le quali la Regione attua il Programma delle politiche abitative quella del sostegno alla locazione; VISTO l'articolo 19 (sostegno alle locazioni) della legge regionale 1/2016, che individua l'azione del sostegno alla locazione quella finalizzata al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento dei canone di locazione di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, a esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata; RILEVA |
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TITOLO I - Disposizioni preliminari |
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Capo I - Oggetto e definizioni |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli incentivi, di |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) alloggio "di lusso", l'alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla G.U. 27 agosto 1969, n. 218; b) alloggio sfitto, unità immobiliare non occupata dal proprietario, coniuge |
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TITOLO II - Incentivi ai proprietari |
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Capo I - Tipologia delle iniziative |
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Art. 4 - Iniziative finanziabili1. Sono ammesse agli incentivi del presente regolamento le iniziative finalizzate alla locazione dell'alloggio di proprietà, sfitto da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, ai soggetti indicati all'articolo 3, comma 2. 2. La locazione non deve riferirsi a sole quote di alloggio e deve avvenire mediante stipula di contratti in forma scritta debitamente regist |
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Art. 5 - Caratteristiche degli alloggi1. Alla data di stipula dei contratti di locazione gli immobili oggetto dell'incentivo: |
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Capo II - Forma degli incentivi e requisiti dei beneficiari |
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Art. 6 - Forma degli incentivi1. Gli incentivi consistono in contributi da erogare in unica soluzione, una tantum, determinati come di seguito: a) per i contratti di locazione previsti dall'articolo 4, co |
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Art. 7 - Requisiti dei beneficiari1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere richiesti da: a) cittadini italiani; b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 200 |
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Capo III - Soggetti competenti e presentazione delle domande |
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Art. 8 - Procedimento per il finanziamento delle iniziative e soggetti attuatori1. I contributi a sostegno delle iniziative di cui all'articolo 4 sono finanziati con il Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 34 della legge regionale 1/2016 e sono concessi dai Comuni con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articol |
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Art. 9 - Presentazione della domanda1. La domanda di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo e sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata a mano ai Comuni ove ha sede l'alloggio da locare prima della stipula del contratto di locazione. 2. La domanda deve essere redatta su apposito modulo approvato dalla Direzione centrale competente. 3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 7 e quelli oggett |
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Art. 10 - Prenotazione delle risorse e richiesta documentazione1. Con decreto del Direttore centrale, sulla base delle determinazioni assunte nel Piano annuale approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 1/2016 e sulla base delle disponibilità così come residuali al soddisfacimento degli incentivi ai Comuni previsti dal Titolo III, sono assegnate ai Comuni le risorse sulla base del fabbisogno rappresentato alla Regione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Uff |
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Art. 11 - Produzione dei documenti1. La documentazione da prodursi in originale o copia conforme all'originale deve essere trasmessa al Comune entro il term |
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Art. 12 - Concessione ed erogazione dei contributi1. I Comuni sulla base delle domande per le quali è stata accertata l'osservanza dei requisiti richiesti in capo al soggetto proponente e di quelli riferiti all'iniziativa proposta, fanno pervenire alla Regione le richieste di trasferimento delle risorse necessarie alla concessione ed erogazione dei |
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Capo IV - Obblighi dei beneficiari |
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Art. 13 - Obblighi dei beneficiari e conseguenze al mancato rispetto1. In osservanza dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale 1/2016 i beneficiari sono tenuti a non alienare l'alloggio e a mantenere la de |
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Art. 14 - Successione nell'immobile1. In caso di morte del richiedente ovvero del beneficiario, il contributo si trasferisce e viene erogato all'erede che acquisisce la corrispondente quota o intera proprietà dell'alloggio. Il subentrante deve pres |
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Art. 15 - Controlli e verifiche1. Il Comune effettua la vigilanza ed il controllo, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi sia oggett |
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TITOLO III - Incentivi ai comuni |
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Capo I - Forma degli incentivi |
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Art. 16 - Iniziative finanziabili1. Al fine di incrementare la locazione di alloggi di proprietà la Regione riconosce incentivi ai Comuni che riduco |
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Capo II - Procedimento contributivo |
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Art. 17 - Presentazione domande1. I contributi di cui all'articolo 16 sono finanziati annualmente con il Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 34, della legge regionale 1/2016 e sono conces |
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TITOLO IV - Monitoraggio e disposizioni finali |
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Capo I - Monitoraggio |
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Art. 19 - Monitoraggio situazione abitativa1. I Comuni, al fine di effettuare la raccolta sistematica dei dati e consentire il monitoraggio permanente della situazione del mercato delle locazioni sono tenuti a inviare all'Osservatorio delle politiche abitative presso la Direzione competente i |
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Capo II - Disposizioni finali |
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Art. 21 - Norma di rinvio1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente Regolamento si intende effettuato al testo vigent |
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Art. 22 - Disposizioni transitorie1. In sede di prima applicazione e per l'anno 2018 i Comuni rappresentano alla Regione entro il 31 agosto 2018 il fabbisog |
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Art. 23 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regi |
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