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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 30/09/1996, n. 42
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 25/10/2024, n. 8
- L.R. 10/05/2024, n. 3
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- L.R. 29/12/2010, n. 22
- L.R. 21/10/2010, n. 17
- L.R. 30/12/2009, n. 24
- L.R. 05/12/2008, n. 16
- L.R. 21/07/2008, n. 7
- L.R. 23/04/2007, n. 9
- L.R. 23/02/2007, n. 5
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, al fine di conservare, |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) parco naturale regionale: un sistema territoriale che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, è organizzato in modo unitario con le seguenti finalità: 1) conservare, tutelare, restaurare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse; |
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Art. 3 - (Parchi e riserve naturali regionali)1. I parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali, di seguito denominati rispettivamente parchi e riserve, sono aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e sono individuati in coerenza con le previsioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale generale, al fine di tutelare i più elevati val |
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Art. 4 - (Biotopi naturali)1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi, alle riserve e alle aree della rete Natura 2000, con decreto del Presidente della Regione, su parere vincolante del Comitato tecnic |
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Art. 5 - (Aree di rilevante interesse ambientale) |
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Art. 6 - (Parchi comunali ed intercomunali)1. I Comuni singoli o associati o fra loro convenzionati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono autorizzati a istituire parchi comunali e intercomunali. 2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali. |
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Art. 7 - (Competenze regionali) |
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Art. 8 - (Comitato tecnico-scientifico per le aree protette)1. Presso la Direzione centrale competente in materia di biodiversità è istituito, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza scientifica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri obbligatori, ai sensi delle successive disposizioni, nelle seguenti materie: a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi o delle riserve e loro varianti; b) regolamenti dei parchi o delle riserve e modifiche dei medesimi; c) istituzione dei biotopi; N4 d) N66 e) misure di conservazione e piani di gestione dei siti |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARCHI E RISERVE |
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SEZIONE I - Istituzione |
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Art. 9 - (Legge istitutiva)1. I parchi e le riserve sono istituiti con legge regionale che ne definisce il perimetro provvisorio e, limitatamente ai parchi, istituisce il relativo Ente gestore. N86 2. Fino all'approvazione del piano di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 11, all'interno del perimetro di cui al comma 1, con esclusione delle aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, G e H, vigono le seguenti norme di salvaguardia: |
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SEZIONE II - Strumenti di attuazione
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Art. 10 - (Accordo di programma) |
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Art. 11 - (Piano di conservazione e sviluppo)1. Per ogni parco o riserva istituiti, l'Amministrazione regionale provvede alla formazione di un piano di conservazione e sviluppo |
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Art. 12 - (Contenuti del PCS)1. Il PCS contiene: a) la perimetrazione del territorio del parco o della riserva, che precisa definitivamente quella provvisoriamente indicata dalla legge istitutiva; b) la suddivisione del territorio del parco o della riserva nelle seguenti zone: 1) zona RN di tutel |
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Art. 13 - (Elementi del PCS)1. Il PCS è costituito da: a) una relazione illustrativa delle caratteristiche naturalistiche, sociali, economiche e culturali delle aree oggetto del piano, degli inte |
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Art. 14 - (Effetti del PCS)1. Successivamente all'adozione del PCS, il Sindaco, su parere della Commissione edilizia, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione od autorizzazione edilizia per interventi in contrasto con il PCS. 2. L'approvazione del PCS ha effetto |
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Art. 15 - (Criteri di redazione dei PCS) |
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Art. 16 - (Attività agricole e silvo-pastorali)1. Le attività agricole e silvo-pastoriali rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 2. 2. I PCS, al fine di consentire la continuità delle attività di cui al comma 1, devono tener conto prioritariamente: a) per le attività agricole: 1) delle colture e degli allev |
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Art. 17 - (Procedure di formazione del PCS)1. L'Organo gestore provvede alla redazione del PCS, ovvero all'adeguamento del PCS esistente ai contenuti della presente legge. Il PCS è adottato, con apposita deliberazione, dall'Ente parco di cui all'articolo 19 o dall'Organo gestore della riserva di cui all'articolo 31, di seguito denominati Organo gestore. N59 2. Successive rielaborazioni e varianti del PCS, eventualmente necessarie, sono redatte dall'Organo gestore ed adottate con apposita deliberazione. |
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Art. 18 - (Regolamento)1. Il regolamento del parco o della riserva disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il loro ambito territoriale e, in particolare, contiene le norme per: a) l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali; b) la gestione della flora e della fauna selvatica; c) le attività scientifiche, didattiche, educative e di promozione; |
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SEZIONE III - Gestione del parco |
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Art. 19 - (Ente gestore del parco)1. La gestione del parco è affidata a un ente pubblico strumentale della Regione, di seguito denominato Ente parco, sottoposto al controllo e alla vigilanza della Regione.N72 2. L'Ente parco persegue le finalità indicate nella presente legge, svolge le funzioni tecnico-operative necessarie ad attuare il PCS e il regolamento d |
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Art. 20 - (Organi)1. Gli organi dell'Ente parco sono: |
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Art. 21 - (Presidente)1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente parco, convoca e presiede il Consiglio direttivo, vigila sulla esecuzione del |
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Art. 22 - (Consiglio direttivo)1. Il Consiglio direttivo è composto: a) dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco, o loro delegati; b) da un ulteriore rappresentante, per ogni Comune la cui superficie inclusa nelle aree protette di cui alla lettera a) superi il trenta per cento del territorio complessivo gestito dall'Ente parco; c) da esperti, in numero da uno a tre, in materia di parchi naturali, designati dalla Regione e scelti secondo il criterio della maturata esperienza nella materia delle aree protette; N105 |
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Art. 22-bis - (Giunta esecutiva)1. La Giunta esecutiva è costituita da tre componenti del Consiglio direttivo: il Presidente, un componente di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) |
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Art. 23 - (Revisione economico-finanziaria degli Enti parco) |
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Art. 24 - (Consulta) |
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Art. 25 - (Amministrazione del patrimonio e contabilità)1. L'esercizio finanziario dell'Ente parco coincide con quello della Regione. 2. |
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Art. 26 - (Entrate)1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istituzionali: a) i contributi della Regione e di altri enti pubblici; |
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Art. 27 - (Controllo sugli atti)1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto di gestione sono trasmessi, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla struttura regionale competente in materia di biodiversità che provvede a trasmetterli, corredati della relat |
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Art. 28 - (Controllo sostitutivo)1. La Giunta regionale può disporre, in ogni tempo, indagini, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente parco, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dello stesso e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può inviare, previa diffida all'organo responsabile, un Commissario per l'adozione de |
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Art. 29 - (Direttore)1. Il Direttore esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e dalla Giunta esecutiva ed esercita tutte le attività necessarie alla gestione dell'Ente parco. N125 |
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SEZIONE IV - Gestione delle riserve |
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Art. 32 - (Consulta) |
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SEZIONE V - Disposizioni comuni per la gestione, la promozione e lo sviluppo sostenibile di parchi e riserve |
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Art. 33 - (Indennizzi e incentivi)1. L'Organo gestore è tenuto ad indennizzare i danni arrecati alla proprietà privata in conseguenza di attività gestionali o le limitazioni, comportanti modificazioni all'esercizio dell'attività agricola o forestale in atto, conseguenti alla imposizione di vincoli e divieti, secondo le modalità stabilite dal regolamento del parco o della riserva. N138 1-bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un rimborso all'Organo gestore a copertura delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi previsti dal comma 1. A tal fine l'Organo gestore presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, una richiesta di rimborso al Servizio competente in materia di biodiversità con quantificazione dell'ammontare degli indennizzi corrisposti a favore dei proprietari o degli altri aventi titolo, nel precedente esercizio contabile, secondo la disciplina del proprio regolamento unitamente alla documentazione prevista dagli articoli da 41 a 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso). |
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Art. 33-bis - (Promozione dell'emblema o marchio di qualità)1. L'Organo gestore può concedere |
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Art. 34 - (Agevolazioni)1. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di s |
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Art. 35 - (Formazione ed aggiornamento professionale) |
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Art. 36 - (Disciplina della gestione della fauna)1. L'Organo gestore provvede alla gestione della fauna selvatica all'interno del territorio di competenza. N148 2. N149 3. La fauna selvatica non può essere oggetto di prelievo venatorio all'interno del territorio del parco e della riserva, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991. 4. Fatta salva l'attività di pesca professio |
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Art. 37 - (Disciplina delle aree contigue)1. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Organo gestore, successivamente all'approvazione del PCS può essere emanata la disciplina relativa alle aree contigue perimetrate ai sensi |
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Art. 38 - (Vigilanza) |
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Art. 39 - (Sanzioni)1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 8, della legge 394/1991, alla violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla presente legge, dal regolamento del parco o della riserva che hanno provocato un danneggiamento reversibile, si applica la sanzione amministrativa da 60 euro a 600 euro. N153 2. Nel caso di danneggiamento irreversibile si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 6.000 euro. N20 |
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Art. 40 - (Determinazione ed irrogazione delle sanzioni)1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2-bis e 3, che riguardino i parchi naturali, sono determinate e irrogate dal Direttore dell'Ente parco e i relativi proventi sono introitati dall'Ente parco. |
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CAPO II-BIS - INCENTIVI A FAVORE DELLE AREE NATURALI |
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Art. 40-bis - (Trasferimento risorse agli Enti parco per spese di funzionamento e perseguimento dei fini istituzionali)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di funzionamento e pers |
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Art. 40-ter - (Trasferimenti agli organi gestori delle riserve per spese di gestione)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali ai seguenti organi gestori individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c), ovvero ai soggetti cui sono delegate singole funzioni ai sensi dell'articolo 31, comma 2: a) all'Associazione dei Comuni di Forgaria e Trasaghis per la Riserva del Lago di Cornino; b) a |
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Art. 40-quater - (Contributi ai gestori delle aree della Rete Natura 2000) |
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Art. 40-quinquies - (Contributi agli Enti parco e agli organi gestori delle riserve per interventi strutturali e acquisto di immobili)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli Enti parco e agli organi gestori delle riserve naturali per la realizzazione di interventi strutturali e per l'acquisto di immobili nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 2. Con bando del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità sono determinati: a) il termine di presentazione delle domande; |
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Art. 40-sexies - (Contributi per parchi comunali e intercomunali) |
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Art. 40-septies - (Contributi per la conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale) |
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Art. 40-octies - (Aiuti di Stato) |
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CAPO III - DISPOSIZIONI ISTITUTIVE DI PARCHI E RISERVE
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Art. 41 - (Istituzione del Parco naturale delle Dolomiti Friulane)1. È istituito il Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane. |
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Art. 42 - (Istituzione del Parco naturale delle Prealpi Giulie)1. È istituito il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie. |
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Art. 43 - (Istituzione della Riserva naturale del Lago di Cornino)1. È istituita la Riserva naturale regionale del Lago di Cornino. |
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Art. 43-bis - (Istituzione della Riserva naturale della Val Alba) |
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Art. 44 - (Istituzione della Riserva naturale della Valle Canal Novo)1. È istituita la Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo. |
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Art. 44-bis - (Istituzione della Riserva naturale delle Valli Grotari e Vulcan)1. È istituita |
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Art. 45 - (Istituzione della Riserva naturale delle Foci dello Stella)1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Foci dello Stella. |
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Art. 46 - (Istituzione della Riserva naturale della Valle Cavanata)1. È istituita la Riserva naturale regionale della Valle Cavanata. 2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 � |
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Art. 47 - (Istituzione della Riserva naturale della Foce dell'Isonzo)1. È istituita la Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo. |
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Art. 48 - (Istituzione della Riserva naturale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa)1. È istituita la Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa. |
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Art. 49 - (Istituzione della Riserva naturale delle Falesie di Duino)1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino. |
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Art. 50 - (Istituzione della Riserva naturale del Monte Lanaro)1. È istituita la Riserva naturale regionale del Monte Lanaro. |
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Art. 51 - (Istituzione della Riserva naturale del Monte Orsario)1. È istituita la Riserva naturale regionale del Monte Orsario. |
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Art. 52 - (Istituzione della Riserva naturale della Val Rosandra)1. È istituita la Riserva naturale regionale della Val Rosandra. |
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CAPO IV - ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO |
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Art. 53 - (Ente gestore del Parco naturale delle Dolomiti Friulane)1. È istituito l'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane con sede in Cimolais. 2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 è così composto: a) il Sindaco del Comune di Andreis o suo delegato; b) il Sindaco del Comune di Cimolais o suo delegato; c) il Sindaco del Comune di |
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Art. 54 - (Ente gestore del Parco naturale delle Prealpi Giulie)1. È istituito l'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Resia. 2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 è così composto: a) il Sindaco del Comune di Chiusaforte o suo delegato; b) il Sindaco del Comune di Lusevera o suo delegato; c) il Sindaco del Comune di Moggio Udinese o suo delegato |
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CAPO V - DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL CARSO E PER L'AREA DEL TARVISIANO |
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Art. 55 - (Area protetta del Carso)1. La Regione promuove la costituzione di un'area naturale protetta di valenza nazionale ed internazionale nel Carso. 2. La Regione promuove altresì, N63 con le Province di Gorizia e Trieste, la Comunità montana del Carso e i Comuni interessati, un apposito accordo di programma per la perimetrazione delle aree protette ai sensi degli articoli 3 e 6 all'interno della perimetrazione del parco naturale prevista dal Piano urbanistico re |
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Art. 56 - (Area del Tarvisiano)1. La Regione, ai sensi degli articoli |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE |
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Art. 57 - (Istituzione della posizione di lavoro parco nell'ambito del Corpo forestale regionale) |
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Art. 58 - (Organico del ruolo unico regionale)1. Per le finalità di cui all'articolo 57, nonché in relazione all'esercizio delle più articolate funzioni di tutela e vigilanza in materia di parchi e riserve, l'organico del ruolo unico regionale è aumentato di 68 unità, di cui 50 nella qualifica di |
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CAPO VII - ISTITUZIONE DELL'AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTE REGIONALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7/1988 |
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Art. 59 |
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Art. 60 |
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Art. 61 |
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Art. 62 - (Abrogazione dell'articolo 116 della legge regionale 7/1988)1. L'articolo 116 della legge regionale 7/1988 è abrogato. |
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Art. 63 |
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Art. 64 |
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Art. 65 |
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Art. 66 |
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Art. 67 - (Abrogazione del capo II del titolo I della parte IV della legge regionale 7/1988)1. Il capo II del titolo I della parte IV della legge regionale 7/1988 è abrogato. |
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Art. 68 - (Rinvio normativo) |
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CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 69 - Art. 70 |
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Art. 71 |
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Art. 72 - (Finanziamenti ai Comuni interessati da parchi) |
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Art. 73 - (Definizione dei procedimenti relativi ai finanziamenti erogati ai sensi della legge regionale 11/1983) |
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Art. 74 - (Destinazione dei beni immobili realizzati dai Comuni con i benefici della legge regionale 11/1983) |
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Art. 75 - (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15/1991) |
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Art. 76 |
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Art. 77 - (Abrogazioni)1. L'articolo 5 della legge regionale 19/1992 è abrogato. |
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Art. 78 - (Cessazione dell'Azienda regionale delle foreste) |
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Art. 79 - (Attribuzione e gestione dei beni mobili e immobili)1. Con deliberazione della Giunta regionale di concerto tra gli Assessori competenti in materia di biodiversità e di patrimonio sono definiti i beni immobili del patrimoni |
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Art. 80 - (Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 64/1986)Omissis
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Art. 81 - (Attuazione della legge 442/1971)1. La presente legge costituisce attuazione della legge 442/1971. |
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Art. 82 - (Definizione dei parchi e riserve regionali di cui all'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 42/2004) |
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Art. 83 - Omissis
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Art. 84 - (Norme finanziarie)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge relativamente alla stipula di accordi di programma, alla formazione dei PCS ed alla gestione delle riserve naturali, all'acquisizione di aree naturali protette e di biotopi, ivi compresi gli oneri per la concessione degli indennizzi e degli incentivi di cui all'articolo 33, commi 1 e 2. N71 2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 750 milioni per l'anno 1998. 3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 di nuova istituzione con la denominazione " Azienda dei parchi e delle foreste regionali " - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - i seguenti capitoli: a) capitolo 3086 (2.1.210.5.08.29) con la denominazione " Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi ", con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 750 milioni per l'anno 1998 e lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni; b) capitolo 3087 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione " Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi - Fondi statali " e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 1.500 milioni per l'anno 1997. 4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori dei parchi naturali regionali finanziamenti annui per le spese di funzionamento e il perseguimento dei fini istituzionali, per il triennio di riferimento e nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione. N70 5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1996, di lire 3.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, così ripartita a favore degli Enti parco istituiti con gli articoli 41 e 42: a) complessive lire 5.100 milioni a favore dell'Ente parco delle Dolomiti Friulane, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.100 milioni per l'anno 1998; |
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Allegato 1 - Allegato 33 - Omissis
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