Articolo abrogato dall'art. 64, comma 1, della L.R. 26/11/2021, n. 20, così recitava:

"Art. 74 - (Destinazione dei beni immobili realizzati dai Comuni con i benefici della legge regionale 11/1983)

1. I Comuni beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, numero 2, della legge regionale 11/1983, impiegati per l'esecuzione di opere, hanno l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del contributo medesimo per un periodo di venti anni dalla data di concessione del contributo. Qualora i predetti beni ricadano nei territori di parchi e riserve istituiti ai sensi dalla presente legge i Comuni medesimi hanno l'obbligo di metterli a disposizione - a titolo non oneroso - dell'Ente parco o dell'Organo gestore della riserva.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo già concesso e l'obbligo della sua restituzione all'Amministrazione regionale, maggiorato dell'interesse del dieci per cento decorrente dalla data di erogazione."

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