Articolo modificato dall'art. 18, comma 7, della L.R. 08/04/1997, n. 10 e, successivamente, abrogato dall'art. 64, comma 1, della L.R. 26/11/2021, n. 20, così recitava:

"Art. 73 - (Definizione dei procedimenti relativi ai finanziamenti erogati ai sensi della legge regionale 11/1983)

1. Gli enti già beneficiari di finanziamenti per l'istituzione e la gestione di parchi o ambiti di tutela ambientale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11/1983, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora presentato la documentazione giustificativa delle spese sostenute a fronte dei finanziamenti concessi, possono farla pervenire alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali entro diciotto mesi dalla medesima data. Entro lo stesso termine i suddetti enti possono procedere al completamento delle iniziative finanziate.

2. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, sulla base della documentazione pervenuta definisce con specifico provvedimento la spesa finale da ritenersi ammessa a contributo; la eventuale restituzione delle somme non ammesse a contributo o non documentate entro il termine di cui al comma 1 deve avvenire entro due mesi dalla notifica del suddetto provvedimento.

3. Qualora gli enti beneficiari abbiano apportato delle variazioni ai preventivi della spesa inizialmente ammessa a contributo, con il provvedimento di cui al comma 2, l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, accertato il rispetto delle finalità delle iniziative già finanziate, approva dette variazioni e le ammette a contributo."

Dalla redazione