Articolo abrogato dall'art. 64, comma 1, della L.R. 26/11/2021, n. 20, così recitava:

"Art. 72 - (Finanziamenti ai Comuni interessati da parchi)

1. In via transitoria, fino alla costituzione degli organi dell'Ente parco, al fine di assicurare la continuità con le iniziative avviate ai sensi della legge regionale 11/1983, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai Comuni compresi nel parco.

2. L'Amministrazione regionale valuta le domande di concessione del finanziamento presentate dal singolo Comune avendo riguardo alla coerenza delle iniziative proposte con gli obiettivi di cui alla presente legge.

3. Le domande devono pervenire alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali entro l'1 marzo di ciascun anno.

4. Per il primo anno di applicazione le domande di cui al comma 3 devono pervenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il provvedimento di concessione del finanziamento deve indicare la spesa ammessa a finanziamento, le modalità di erogazione dello stesso e i termini di attuazione e rendicontazione."

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