Articolo abrogato dalla L.R. del 29/12/2011 n.18. L’articolo 10 così recitava: “1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva di ciascun parco o riserva, il Presidente della Giunta regionale promuove, con l'intervento delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni territorialmente interessati, una conferenza per la redazione di un documento di indirizzo relativo, in particolare, all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla sua definitiva perimetrazione, all'individuazione degli obiettivi da perseguire e alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio. 2. Avuto riguardo al documento di indirizzo di cui al comma 1, preliminarmente alla redazione del piano di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 17 e comunque entro trenta giorni dall'indizione della conferenza di cui al presente articolo, la Regione propone ai Comuni interessati un apposito accordo di programma contenente, tra l'altro: a) i tempi di redazione ed attuazione della pianificazione particolareggiata ovvero di aggiornamento di quella esistente; b) le risorse finanziarie destinabili per il successivo triennio all'attuazione e gestione del parco o riserva e le modalità di reperimento delle restanti risorse eventualmente necessarie; c) le unità di personale della Regione messe a disposizione dell'Ente gestore per l'esplicazione delle attività di cui agli articoli 38 e 57; d) le indicazioni programmatiche relative ai contenuti del piano di conservazione e sviluppo; e) le unità di personale della Regione e degli Enti locali messi a disposizione in attesa delle assunzioni di personale di cui all'articolo 30, comma 1; f) le modalità di gestione della riserva, ai sensi dell'articolo 31.

3. - 4. - 5 . (Commi abrogati dalla L.R. 7/2000

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